CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GI4F3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990, per aver, senza autorizzazione illecitamente detenuto, al fine di farne commercio, 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 175,541 (di cui grammi 133,248 di principio attivo, da cui sono ricavabili 881,7 dosi medie singole). Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina con un principio attivo pari a 55,65%, da cui erano ricavabili un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il con