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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27248/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 22 settembre 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all art. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore del Franza lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., per non aver dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione: rileva che la richiesta difensiva di rilevare la intervenuta estinzione del reato era stata respinta dalla Corte di Appello sul rilievo della esistenza di plurimi periodi di sospensione del corso della prescrizione anche ai sensi della normativa sul COVID-19; richiama, a tale ultimo proposito, l'arresto della Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2021 mentre i differimenti sollecitati dalla difesa non potevano comportare una sospensione superiore ai sessanta giorni a far data dalla cessazione del dedotto e ritenuto impedimento.

Il motivo è manifestamente infondato.

È pacifico, infatti che il differimento del processo per adesione del difensore allo sciopero di categoria comporta la sospensione del corso della prescrizione per l'intero arco temporale tra il giorno dell'udienza differita e quello dell'udienza successiva (cfr., Sez. 3 n. 11671 del 24.2.2015 rv. 263052; Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, Rv. 220509).

In primo grado vi era stata una sospensione dal 19.11.2019 al 14.1.2020 per impedimento del difensore ed una seconda sospensione, da considerare questa volte per l'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il che il reato non era affatto prescritto alla data della sentenza di appello. 2.2 nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, co. 3 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché art. 62bis cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha le attenuanti generiche con motivazione meramente apparente.

Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte richiamato le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla gravità ed offensività della condotta ed ai precedenti penali, plurimi e specifici, annoverati dall'odierno ricorrente.

Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 22 settembre 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all art. 707 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del Franza lamentando: 2.1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen., per non aver dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione: rileva che la richiesta difensiva di rilevare la intervenuta estinzione del reato era stata respinta dalla Corte di Appello sul rilievo della esistenza di plurimi periodi di sospensione del corso della prescrizione anche ai sensi della normativa sul COVID-19; richiama, a tale ultimo proposito, l'arresto della Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2021 mentre i differimenti sollecitati dalla difesa non potevano comportare una sospensione superiore ai sessanta giorni a far data dalla cessazione del dedotto e ritenuto impedimento. Il motivo è manifestamente infondato. È pacifico, infatti che il differimento del processo per adesione del difensore allo sciopero di categoria comporta la sospensione del corso della prescrizione per l'intero arco temporale tra il giorno dell'udienza differita e quello dell'udienza successiva (cfr., Sez. 3 n. 11671 del 24.2.2015 rv. 263052; Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, Rv. 220509). In primo grado vi era stata una sospensione dal 19.11.2019 al 14.1.2020 per impedimento del difensore ed una seconda sospensione, da considerare questa volte per l'intero periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il che il reato non era affatto prescritto alla data della sentenza di appello. 2.2 nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, co. 3 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché art. 62bis cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha le attenuanti generiche con motivazione meramente apparente. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte richiamato le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla gravità ed offensività della condotta ed ai precedenti penali, plurimi e specifici, annoverati dall'odierno ricorrente. Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend
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