CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato e corretta qualificazione dei fatti. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reatgevidenziando la condotta violenta e oppositiva dell'imputato che, fermato dopo il tentativo di furto di strappo parimenti contestatogli, si dava alla figa con una condotta di guida spericolata e, raggiunto dall'agente di Polizia gli sferrava un calcio; anche i motivi di ricorso sulla configurabilità del reato di cui all'art. 56- 624- bis cod. pen. sono svolti in fatto e riproduttivi di censure, sull'alternativa ricostruzione del fatto, esaminate dai giudici di merito; manifestamente infondato, in presenza della ritenuta recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, il motivo di ricorso sulla prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec