CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 48143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla manifesta illogicità della motivazione, posta a fondamento del rigetto di istanza di rinvio di udienza, per legittimo impedimento del difensore - sono generiche in quanto, stando a ciò che è possibile desumere dall'incarto processuale, l'istanza è stata disattesa sul presupposto dell'assenza di qualsiasi revoca del secondo difensore che era stato nominato; trattasi di situazione che, assicurando la piena continuità della linea difensiva, rendeva evidentemente improponibile la richiesta di differimento per impedimento del difensore. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la Corte di appello di Napoli abbia fatto buon governo dei principi di diritto che disciplinano la materia. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Den. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.