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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08374/2026

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l, in persona dell’amministratore unicoe legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegato al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Roma, alla via G. Donizetti n. 7.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 2006 S.R.L., con sede in Roma, al viale A. Gramsci n. 7, in personadell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA].

Andrea DiPorto e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lostudio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13.- controricorrente -Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 6281/2020, emessa dalla CORTE DI APPELLOdi ROMA il giorno 11/12/2020.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con domanda di arbitrato ed atto di nomina di arbitro del 5 dicembre2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche breviter, [OSCURATO:PERSONA]),richiamata la clausola compromissoria di cui all'art. 9 della scrittura privataintercorsa con la [OSCURATO:PERSONA] SPF s.à.r.l. (per ilprosieguo, pure più semplicemente, [OSCURATO:PERSONA]) il 30 novembre 2007 e lasuccessiva convenzione arbitrale del 22 marzo 2011, nominò il proprioarbitro, invitando la [OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla designazione del suo, e chiese alcostituendo collegio arbitrale di volere: a) accertare e dichiarare il graveinadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle obbligazioni previste negliaccordi intercorsi e, quindi, pronunciare la risoluzione della scrittura privatasuddetta per fatto della [OSCURATO:PERSONA], adottando ogni conseguente provvedimento;b) condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] il complessivo importo di€ 13.246.836,00, a titolo di restituzione dell'importo pagato per l'acquisto del20% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], di costi sostenuti dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] in unprecedente arbitrato e di risarcimento dei danni subiti e subendi, ovvero lasomma, maggiore o minore, che sarebbe emersa dagli atti quale risarcimentodel danno per lucro cessante e danno emergente, oltre al danno derivantedalla lesione dell'immagine commerciale.A fondamento dei quesiti così formulati, la [OSCURATO:PERSONA] espose che: i) il 30novembre 2007, tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] era intercorsa una scrittura privatacon cui era stata prevista la cessione, alla prima, in tempi differenti ed in duediverse tranches, del 50% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epocainteramente posseduto dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un più complesso piano dicooperazione volto al raggiungimento di taluni precisi obiettivi di investimentoe di business nel comparto edilizio presso l'area territoriale di Pomezia,tramite il veicolo societario [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la [OSCURATO:PERSONA] si era resa gravementeNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026inadempiente agli accordi intercorsi, laddove, dopo aver regolarmentetrasferito il 20 % delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, aveva violato l'obbligodi trasferire il 30 % restante, così che, il 5 aprile 2012, un precedente collegioarbitrale costituito in Roma l'aveva condannata (con statuizione poisottoposta ad impugnazione) all'adempimento della predetta prestazione;dall’altro, in pretesa violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, avevaposto in essere una serie di gravissime condotte a carattere ostruzionistico edilatorio, anche per il tramite di decisioni assunte nell'ambito del c.d.a. diNofdam s.p.a., asseritamente finalizzate a rallentare l'avanzamento delprogetto di sviluppo concordato ed a determinare la sottomissione dellastessa [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla gestione ad all’attività della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], con atto di nomina di arbitro notificato il 21 dicembre 2012(riservando all'esito della costituzione del collegio arbitrale, ogni compiutaargomentazione), contestò integralmente quanto ex adverso dedotto, a suodire infondato oltre che sprovvisto di prova, rilevando come, in realtà, l’unicosoggetto da ritenersi inadempiente agli accordi assunti fosse la [OSCURATO:PERSONA].Conseguentemente, chiese il rigetto dei quesiti proposti da quest’ultima el'accoglimento dei propri, formulati in via riconvenzionale, intesi a vedereaccertare e dichiarare il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioniassunte e, pertanto, ottenere la risoluzione degli accordi in danno dellastessa, con conseguente condanna alla restituzione delle azioni a suo tempotrasferite (pari al 20 % del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].) ed alrisarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa.Nominato il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due già designatidalle parti, il collegio arbitrale così costituito assegnò alle parti un duplicetermine: il primo, per la formulazione dei quesiti, la compiuta esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto, il deposito dei documenti e la formulazionedi istanze istruttorie; il secondo, per il compimento dell’attività assertiva edistruttoria in replica.Scaduti tali termini, il medesimo collegio, con lodo parziale del 23settembre 2013: i) respinse l'eccezione di continenza spiegata dalla Troisisulle domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]; ii) dichiarò inammissibili le domandeNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026riconvenzionali di risoluzione contrattuale, di restituzione e di risarcimentodei danni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]; iii) rinviò al lodo definitivo ognideterminazione delle spese di giudizio; iv) dispose, con separata ordinanza,in ordine al prosieguo del procedimento.In particolare, detto collegio ritenne: a) insussistenti i presupposti dellacontinenza di cui all'art. 39, comma 2, cod. proc. civ., essenzialmente perchéla norma presuppone che le cause pendano davanti a giudici diversi, ma nelmedesimo grado di giudizio, richiamando, sul punto, le pronunce rese daCass. n. 27018/2011, Cass. n. 16446/2009 e Cass. n. 18819/2004.Considerò, comunque, concretamente inconfigurabile la continenza, attesoche la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio arbitrale era stata fondatasu fatti diversi e successivi a quelli discussi nel precedente giudizio arbitrale.Pertanto, nemmeno si sarebbe potuta applicare la regola di cui all'art. 1453,comma 2, cod. civ. sulla modifica della domanda (da proporsi nel giudizio diimpugnazione davanti alla corte d'appello), atteso che la richiesta dirisoluzione della [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto inadempimenti successivi aquelli posti a fondamento della domanda di adempimento formulata nelprecedente procedimento arbitrale.

Neppure, infine, si sarebbe potutadisporre la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ., atteso che l'art. 819-ter cod. proc. civ. esclude l'applicazione di dettanorma nei rapporti tra arbitrato e processo; b) che, invece, la domandariconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel precedente giudizio arbitrale fosseidentica a quella proposta nel presente giudizio, risultando solo aggiunta larichiesta risarcitoria, dovendosi escludere che la odierna domanda dirisoluzione, benché poggiante su autonomo motivo (gravi carenze progettualidell’Accordo di programma presentato al Comune di Pomezia), nedeterminasse la diversità rispetto a quella proposta nel precedente giudizioarbitrale, perché riguardante fatti all'epoca già conoscibili dalla convenuta cheben potevano essere contestati nel primo giudizio.

Pertanto, la riproposizionedella domanda di risoluzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] era preclusa dalla necessitàdi rispettare il principio del ne bis in idem e la declaratoria di inammissibilitàNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026colpiva pure le conseguenziali domande restitutorie e risarcitorie dalla stessaproposte.Contro questo lodo, la [OSCURATO:PERSONA] propose immediata impugnazione pernullità, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, ritenendolo gravementeillegittimo e lesivo delle proprie prerogative, sotto diversi e concorrenti profili.1.1.

Successivamente, disposta ed espletata una consulenza tecnica diufficio e scaduti i termini per la precisazione delle conclusioni e delle notefinali, il collegio arbitrale, il 5 dicembre 2014, pronunciò il lodo definitivo, concui: a) dichiarò la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti il 30novembre 2007, per il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto,condannò quest’ultima a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.200.000,00,oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino all’effettivo soddisfo,contestualmente al ritrasferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] delleazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. detenute dalla prima, pari al 20 % del capitale sociale;b) condannò la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA], nellamisura di € 6.700.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda efino all'effettivo soddisfo; c) pose a carico della [OSCURATO:PERSONA] le spese difunzionamento del collegio arbitrale e quelle della consulenza tecnica d'ufficio,come liquidate con precedenti ordinanze; d) condannò la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsarealla [OSCURATO:PERSONA] le spese di difesa, liquidate in € 70.000,00, oltre spese generalial 15 %, iva e c.p.a.Anche contro questo lodo la [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione per nullità,innanzi alla Corte di appello di Roma.2.

Pronunciando sulle suddette, separate impugnazioni di tali lodi, l’aditacorte capitolina, riuniti i due corrispondenti giudizi, li decise con sentenzadatata 11 dicembre 2021, n. 6281, pronunciata nel contraddittorio con laVirgilio, che così dispose: «Rigetta le impugnazioni proposte da TroisiInvestissement Internationaux SPF s.a.; condanna [OSCURATO:PERSONA] InvestissementInternationaux SPF s.a. al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dellespese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro11.938 per la fase di studio, euro 6.941 per la fase introduttiva, euro 15.994Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026per la fase di trattazione ed euro 19.851 per la fase decisionale, oltre a spesegenerali, iva e c.p.a.».Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò questeconclusioni saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nelcorso dell’esame di ciascuno dei numerosi motivi di impugnazione oggiproposti contro quella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.3.

Per la cassazione di questa sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] InvestissementInternationaux SPF s.à.r.l. ha promosso ricorso affidandosi a venticinquemotivi.

Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dellafissata adunanza camerale, sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio deinumerosi, formulati motivi del ricorso, il Collegio intende ribadire (cfr.,amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmenteconforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del2022; Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9429 del 2024, Cass. n. 7597, 19277e 32248 del 2025) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitralecostituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinatierrores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, daparte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma3, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, come modificatodal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificitàdella formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente ditale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire algiudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulatecorrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionatanorma (cfr. Cass. n. 27321 del 2020).

Inoltre, nel ricorso per cassazioneavverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosiverificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamentemotivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato dilegittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformitàNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha decisosull'impugnazione del lodo.

Ciò comporta che la relativa denuncia, perottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione,non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudicedell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e dellacorte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione dellevalutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, maesige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, perrendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenzetratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr. Cass. n. 23670 del2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n.23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. nn. 7597, 19277 e 32248 del2025); dall’altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti adillustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui ilricorrente è chiamato a precisare in qual modo – se per contrasto con lanorma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – abbia avuto luogola violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr.Cass. nn. 32248, 19277 e 7597 del 2025; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n.23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n.5633 del 1999).1.1.

Sempre in via assolutamente preliminare, occorre sottolineareancora che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 13604 del2024 (cfr. in motivazione), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale sicompone di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all’accertamento dieventuali nullità del lodo e che si può concludere con l’annullamento delmedesimo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nelcorso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delleprove dedotte.

Nella prima di tali fasi non è consentito alla corte d’appelloprocedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delleeventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili, come si è giàanticipato, solo per determinati errori in procedendo, nonché, oveNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026espressamente consentito dalle parti (trattandosi, nel caso di specie, di lodipronunciati sulla base di una clausola compromissoria successiva alla entratain vigore del d.lgs. n. 40 del 2016), per inosservanza delle regole di dirittorelative al merito della controversie; solo in sede rescissoria al giudicedell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande,comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agliarbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispettoa quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuatedall'art. 829 cod. proc. civ.Nella odierna fattispecie, la sentenza della corte distrettuale ha esclusoqualsiasi nullità dei lodi innanzi ad essa impugnati, sicché ha limitato ilgiudizio alla fase rescindente.

Pertanto, il sindacato di legittimità, oggi, èevidentemente limitato, appunto, ai vizi della pronuncia per avere escluso lanullità dei lodi medesimi.

Nell’esercizio di tale sindacato, peraltro, laCassazione neppure può esaminare direttamente questi ultimi, ma devescrutinare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopodi verificare se essa sia corretta in relazione ai profili di censura dei lodi ividedotti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13604 del 2024;Cass. n. 25189 del 2017; Cass. n. 10809 del 2015; Cass. n. 10641 del 2004).A questo fine, è utile ribadire che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, inquanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’esplicitaallegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a dettielementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacunedi indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza dilegge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame dicircostanza di carattere decisivo (cfr. Cass. n. 28997 del 2018; Cass. n.19324del 2014); in altri termini, la denuncia di nullità del lodo per inosservanza diregole di diritto in iudicando, laddove espressamente consentita dalle parti, èammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione dilegge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 16559 del 2020; Cass.n. 21802 del 2006).

Ne consegue, pure, che è inammissibile il motivo diNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorso per cassazione formulato avverso la sentenza della corte territorialecon il quale siano riproposte questioni di fatto già oggetto della decisionearbitrale, in quanto il controllo della Suprema Corte non può consistere nellarivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell’adeguatezza econgruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri (cfr. Cass. n. 2985 del2018; Cass. n. 18136 del 2013).

La valutazione dei fatti dedotti e delle proveacquisite nel corso del procedimento arbitrale, dunque, non può esserecontestata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo, perché talevalutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degliarbitri (cfr. Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 13968 del 2011).2.

Fermo tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso denuncia la«Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 9,c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corted’appello di Roma, pronunciando su di un motivo di impugnazione diverso daquello realmente formulato, ha erroneamente dichiarato inammissibile erigettato il secondo (rectius: terzo.

Ndr] motivo di impugnazione propostodalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo parziale».

La censura è rivolta contro leaffermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere le doglianzedella [OSCURATO:PERSONA] (“Violazione degli articoli 39 e 101 c.p.c. e dell'articolo 24Costituzione.

Nullità del lodo ex articolo 829, n. 9, c.p.c.”.

Cfr. pag. 3 dellasentenza qui impugnata) contro il lodo non definitivo del 23 settembre 2013,nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto inammissibile la domandariconvenzionale proposta dalla odierna ricorrente sulla base di un profilo diinadempimento diverso da quello dedotto nel precedente giudizio arbitrale.Quella corte ritenne, in proposito, che, «anche a voler ritenere ladichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] contenuta nel lodo non definitivo quale pronuncia che ha decisoparzialmente il merito della controversia e, dunque, autonomamenteimpugnabile ai sensi dell'articolo 827, secondo comma c.p.c., la censura vadarespinta.

Da un lato, non si ravvisa la nullità denunciata di cui all'articolo 829,comma 1, n. 9, c.p.c.

"se non è stato osservato nel procedimento arbitrale ilprincipio del contraddittorio", atteso che la decisione relativa al lodo nonNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026definitivo è stata preceduta dalla concessione di termini per il deposito dimemorie riguardanti i profili poi affrontati nel lodo non definitivo, nonché dallaconcessione di ulteriori termini per repliche.

Altresì insussistenti risultano leviolazioni denunciate dell'articolo 24 Costituzione e dell’articolo 101 c.p.c.

Nellodo non definitivo, infatti, gli arbitri si sono pronunciati sulla ammissibilitàdella domanda riconvenzionale esponendo le ragioni per cui hanno ritenutoche detta domanda fosse la stessa di quella già proposta nel precedentegiudizio arbitrale, avendo ritenuto non rilevante la deduzione di un autonomoprofilo di inadempimento, dal momento che le carenze documentali eprogettuali dell'accordo presentato al Comune di Pomezia e la illegittimità delprocedimento amministrativo erano tutte le circostanze che ben potevanoessere già dedotte nel primo giudizio arbitrale da [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto inquestione, la censura svolta da [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto carente, non essendoneppure dedotta e dimostrata la circostanza che detti profili diinadempimento non erano conoscibili dalla parte impugnante all'epoca delprecedente giudizio arbitrale, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegioarbitrale.

In proposito, va poi richiamato il principio già affermato dallaSuprema Corte secondo la quale, nel giudizio di impugnazione per nullità dellodo arbitrale, trova applicazione la regola della specificità della formulazionedei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e delfatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice e alla parteconvenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondanoesattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'articolo 829 c.p.c..

Nel casoin questione, la parte impugnante ha dedotto la violazione del principio delcontraddittorio, mentre, in realtà, ha sostenuto l'erroneità del lodo per vizioin iudicando, ossia ha censurato il merito della decisione, senza tuttaviaindividuare il motivo di nullità pertinente a tale profilo di critica e senzaneppure dimostrare l'erroneità della decisione sul punto.

Il motivo, pertanto,oltre che inammissibile è pure infondato».Assume oggi la ricorrente che la corte d’appello, «violando il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, anziché statuire rispetto allerichieste effettivamente formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], – di dichiarare, in faseNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026rescindente, la nullità del lodo parziale, in ragione della violazione delcontraddittorio da essa denunziata – ha pronunciato rispetto ad un'altradomanda, invero inespressa, così, peraltro, omettendo di statuire sullacensura effettivamente spiegata. […]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, lungi dal denunziarela nullità del lodo in ordine alla non conoscibilità degli ulteriori fatti diinadempimento (che, beninteso, non erano comunque all'epoca conoscibili),aveva piuttosto contestato l'applicazione della preclusione del dedotto e deldeducibile con riferimento a diritti eterodeterminati, rispetto a fatti costituitividiversi da quelli posti a fondamento della domanda.

Da qui era scaturita laviolazione del contraddittorio, prima ancora che del principio dispositivo e deldiritto di difesa alla base della censura spiegata.

L'errore denunciato, in altritermini, poggiava sul fatto che il Collegio arbitrale aveva privato la [OSCURATO:PERSONA] dellapossibilità di far valere un proprio diritto nel contesto del giudizio, sull'erratopresupposto che il rigetto di una domanda di risoluzione per inadempimentoavrebbe precluso l'esperimento di una ulteriore domanda di risoluzionefondata su fatti costitutivi – inadempimenti – diversi, ed in precedenza nondedotti.

Sul punto, all'evidenza, la corte d'appello ha finito per nonpronunciare, con conseguente integrazione della violazione dell'art. 112 c.p.c.[…].

E la dedotta violazione si è risolta, ulteriormente, nell'errata applicazionedell'art. 829 c.p.c. da parte della Corte di appello di Roma.

La stessa, infatti,ha finito per ritenere inammissibile il motivo di impugnazione, perchéasseritamente privo della doverosa specificità, del tutto a sproposito.

LaTroisi, infatti, aveva specificamente denunciato la nullità lamentata,illustrando le ragioni poste a relativo fondamento.

Piuttosto, non aveva fattomenzione, né specifica, né generica, delle argomentazioni afferenti al temadella precedente non conoscibilità, soltanto perché non era quello l'oggettodella censura formulata».2.1.

Questa doglianza si rivela inammissibile perché non coglie la effettivaratio decidendi, sul punto, della corte di appello, che è quella secondo cui ilmotivo di impugnazione individuato con riferimento al n. 9 del comma 1dell’art. 829 cod. proc. civ. non era pertinente perché non c’era un vizio diviolazione del contraddittorio, ma un error in iudicando.

In altri termini,Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026secondo la territoriale era stato individuato male il motivo di impugnazioneinvocato (perché non corrispondente allo specifico contenuto della censurache si risolveva in un error in iudicando, non già in procedendo), cosìviolandosi il principio di specificità dei motivi proprio del giudizio diimpugnazione del lodo.La censura, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quantoripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del2025; Cass. nn. 6512 e 6514 del 2026), secondo cui «l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr.Cass.

Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01),confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenzaimpugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».2.2.

A tanto deve aggiungersi, peraltro, che, nel caso di specie, non sipone una questione di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, bensìdi ammissibilità del motivo di impugnazione del lodo, nel senso della suainammissibilità siccome qualificato dal giudice competente alla stregua delladeduzione della parte, dunque con valutazione insindacabile in cassazione.Invero, giusta l’apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, quei“fatti costituitivi” della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] erano tutt’altroche “diversi” da quelli dedotti, nonché deducibili, dalla stessa nel primoprocedimento arbitrale, con tutto quanto di conseguenza sulle preclusioniderivanti dal principio del ne bis in idem.3.

Il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e falsa applicazionedell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nella misura in cui, mal interpretando la portata della citatadisposizione, la Corte d’appello di Roma ha erroneamente dichiaratoinammissibile il primo motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avversoil lodo definitivo».

La censura è rivolta contro alcune delle affermazioni concui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullitàdel lodo ex articolo 829, n. 4, c.p.c., per aver accolto, modificandone il fattocostitutivo, una domanda diversa da quella proposta”.

Cfr. pag. 6 dellasentenza qui impugnata) contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nellaparte in cui quest’ultimo aveva individuato a fondamento della domanda dirisoluzione di [OSCURATO:PERSONA] tre ordini di circostanze (il mancato trasferimento delleazioni dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la conseguente mancata integrazione degliamministratori nella compagine dell'organo di governo societario; icomportamenti adottati dai componenti del Consiglio di Amministrazione dellaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nofdam s.p.a., espressione della maggioranza azionaria detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA],tra febbraio 2011-maggio 2012; la protratta inerzia della [OSCURATO:SOCIETA]. nelproseguire il programma urbanistico dando impulso alla valorizzazione delterreno), valutate separatamente, senza affrontare, tuttavia, a dire dellaricorrente, la vera ragione del conflitto insorto tra le parti, ossia il contrattocon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su cui entrambe le parti avevano lungamentedibattuto, aspetto, invece, del tutto saltato nel lodo.La corte d’appello ritenne, in proposito, che «La nullità del lodo è statadedotta da [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della violazione dell'articolo 829, comma 1,n. 4, c.p.c.: "se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzioned'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha decisoil merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva esseredeciso".

È evidente che nella previsione della citata norma non rientra ladedotta violazione, ossia di aver modificato la domanda di risoluzione diVirgilio sostituendone il fatto costitutivo».Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «secondo quanto autorevolmente affermatoda codesto [OSCURATO:PERSONA], l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., costituisce lostrumento apprestato dall’ordinamento per sanzionare, oltre che la pronunciasu di una materia esorbitante dall'oggetto del compromesso, anche lastatuizione con cui gli arbitri abbiano pronunciato oltre i limiti del themadecidendum ad essi sottoposto per il tramite dei quesiti.

Censura,quest'ultima, perfettamente corrispondente a quella formulata dall'odiernaricorrente che aveva lamentato come, si è detto, il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse affatto statuito su tutto il thema decidendum ed esso sottoposto,pronunciando, piuttosto, oltre i limiti dei quesiti formulati dalla controparte,al precipuo scopo di sottrarsi dall'esame della “questione [OSCURATO:PERSONA].r.l.”, benché la medesima costituisse il nodo centrale della controversia».3.1.

Questa doglianza risulta inammissibile perché, in realtà, si traducein un sindacato sull’esito della interpretazione, compiuta dal collegio arbitrale,della domanda della [OSCURATO:PERSONA], non consentito a questa Corte perché affareproprio del giudice di merito (e la corte di appello ha motivato la ragione dellasua decisione).

In altri termini, la diversa interpretazione della domanda inNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026esame coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processualedella parte, che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, alpari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimitàsoltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti incui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass. n. 13439 del 2025; Cass. n. 31546 del2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n.8315 del 2013; Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del2006).

Tuttavia, nessuna puntuale censura, correttamente rapportata alparametro da ultimo indicato, è stata formulata dalla odierna ricorrente.4.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alprimo capo del primo motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso illodo definitivo».

Questa censura è rivolta contro le ulteriori affermazioni concui la corte distrettuale ebbe a disattendere la medesima doglianza dellaTroisi (“Nullità del lodo ex articolo 829, n. 4, c.p.c., per aver accolto,modificandone il fatto costitutivo, una domanda diversa da quella proposta”.Cfr. pag. 6 della sentenza qui impugnata), già esposta nel motivo precedente,contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014.La corte d’appello ritenne, oltre a quanto si è già riportato scrutinandosiil secondo motivo, che, «D'altra parte, neppure può affermarsi che gli arbitrinon abbiano considerato, tra gli inadempimenti contestati da [OSCURATO:PERSONA], ilcontenuto delle delibere di [OSCURATO:SOCIETA] laddove, a pagina 39 del lodo, il Collegioarbitrale ha motivato in proposito ed ha ritenuto che "i comportamentidenunciati da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del Consiglio di Amministrazione dellaNofdam" (di cui [OSCURATO:PERSONA] costituiva il socio maggioritario) e in particolare "ledecisioni non gradite al socio [OSCURATO:PERSONA] e da questo ritenute pregiudizievoli alperseguimento dello scopo comune"...

"non assumono un autonomo rilievo eNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026non possono essere valutati come grave inadempimento agli obblighiderivanti dall'accordo del 2007"».Assume oggi la ricorrente che «La Corte d'Appello, […], ha – nuovamente- violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove lastessa, anziché statuire rispetto alle richieste effettivamente formulate dallaTroisi, ha radicalmente obliterato la pronuncia sulla tematica effettivamentesvolta dalla ricorrente, nel primo capo del proprio motivo di impugnazione».4.1.

Questo motivo risulta inammissibile, da un lato, perché, al pari delprecedente, si traduce, in realtà, in un sindacato sull’esito dellainterpretazione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], non consentito a questa Corteperché affare proprio del giudice di merito, che, peraltro, ha motivato laragione del proprio convincimento; dall’altro, in ragione del fatto che la corteterritoriale ha considerato estranea alla decisione la circostanza oggetto dipretesa ultrapetizione, sicché la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. è priva di decisività.5.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per motivazione meramenteapparente in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento allastatuizione di rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo definitivoformulato ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Con questa censurasi insiste nel contestare, questa volta sotto il profilo di una pretesamotivazione apparente, le medesime argomentazioni della corte distrettualegià oggetto del precedente motivo.5.1.

Questa doglianza si rivela infondata.Essa, invero, mostra di non tenere in alcun conto che, come ancoraribadito, in motivazione, da Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonchéda Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attualetesto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata unasentenza pubblicata il giorno 11 dicembre 2020, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”.

Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 34212, 20894e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparentemotivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichisenza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento(cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn.33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn.Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/202623684 e 20042 del 2020).

Ne deriva che è possibile ravvisare una“motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice dimerito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e nonconsentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere allaconclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioniassolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice.Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezzadella soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensìunicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) – è, nellaspecie, inconfigurabile.La corte territoriale, infatti, ha illustrato, affatto esaustivamente ed inlinea con il minimo costituzionale predetto, gli assunti (già illustratiscrutinandosi i precedenti motivi secondo e terzo) posti alla base del rigettodella prima parte del primo motivo di impugnazione del lodo definitivo innanziad essa proposto.Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione suquesti punti, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, cosìdovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si èdetto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di taligiustificazioni.6.

Il quinto motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazionedell'art. 829 comma 1, n. 5, c.p.c. e dell'art. 823, n. 3, c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento al rigetto del primo motivodi impugnazione del lodo definitivo formulato ai sensi dell’art. 829, comma 1,n. 5, c.p.c.».

Questa censura è rivolta contro le affermazioni con cui la cortedistrettuale ebbe a disattendere la ulteriore doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullità dellodo ex articolo 829, n. 5, in relazione all'articolo 823, n. 5, c.p.c. per totaleomissione della motivazione su fatti decisivi prospettati dall'attore”.

Cfr. pag.Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/20266 della sentenza qui impugnata), contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014,nella stessa parte già oggetto del precedente secondo motivo.La corte d’appello ritenne, in proposito, che, «Quanto poi alla dedottanullità di cui all'articolo 829, n. 5, in relazione all'articolo 823, n. 5, c.p.c., perl'omessa "esposizione sommaria dei motivi", è fermo orientamento dellaSuprema Corte l'affermazione secondo la quale deve trattarsi in mancanzatotale della motivazione.

È affermato, infatti, in relazione alla precedenteformulazione dell'articolo 823 n. 3 c.p.c., il principio secondo il quale: In temadi impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizioriconducibile all'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 3, stessocodice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo stanchidel tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazionedella “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un ”iter”argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì darisolversi in una non-motivazione.

Cass. n. 12321 del 18/05/2018.

Per leragioni sopra esposte deve escludersi che il Collegio arbitrale non abbiamotivato sull'inadempimento oggetto del motivo di nullità, dovendo invececoncludersi che Arbitri hanno globalmente valutato detto profilo, ritenendoperaltro lo stesso non significativo ai fini dell'accoglimento della domanda dirisoluzione del contratto proposta da [OSCURATO:PERSONA]».Assume oggi la ricorrente che la statuizione della corte distrettuale «sirisolve nell'errata applicazione della disposizione processuale di cui trattasi,in quanto è stato ritenuto costituisse una congrua motivazioneun'argomentazione assolutamente priva di qualsivoglia valenza rispetto allacensura effettivamente denunziata (sul punto, stante la sostanzialeriproposizione di quella stessa motivazione da parte della Corte d'Appello, sirinvia al motivo che precede)».6.1.

Questo motivo si rivela inammissibile perché, da un lato, inviolazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non risulta specificatamenteindicato, alla luce della concreta motivazione del lodo, perché si sarebbetrattato di una assenza tale di motivazione da non rendere percepibile la ratiodecidendi; dall’altro, giacché, in ogni caso, esso si traduce, in realtà, in unaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026censura di merito rispetto a quanto sancito dalla corte di appello, sullospecifico punto, alla pagina 8 della sentenza impugnata.7.

Il sesto motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., dell’art. 816-bis c.p.c. e dell'art. 115c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corted’appello di Roma ha escluso la violazione del contraddittorio denunciatadalla [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di impugnazione del lodo definitivopaventando l’esistenza di inconfigurabili preclusioni nel procedimentoarbitrale e mal applicando il principio di non contestazione di cui all’art. 115c.p.c.».

Questa censura è rivolta contro le affermazioni con cui la cortedistrettuale ebbe a disattendere la prima doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullità dellodo ex articolo 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per violazione del diritto alcontraddittorio, sub specie il diritto alla prova”.

Cfr. pag. 8 della sentenza quiimpugnata), contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nella parte in cuiquest’ultimo erroneamente aveva ritenuto necessaria la prova di un fatto veroe non contestato, facendo gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] le gravi conseguenze dellamancata prova, ed in concreto aveva precluso alla medesima odiernaricorrente, che sulla non contestazione di quel fatto aveva legittimamentebasato il suo agire processuale, di esercitare appieno il suo diritto alla provamediante il deposito in arbitrato del documento contenente la convocazionedella [OSCURATO:PERSONA] innanzi al notaio, per la compravendita del 30% delle azioniNofdam, ed il successivo rifiuto di quest’ultima.La corte d’appello, dopo aver riportato quanto argomentato, sul punto,dagli arbitri, ritenne, in proposito, che, «come peraltro ammesso dalla stessaTroisi nel motivo in esame, la circostanza della offerta di adempimento nonaccettata è stata formulata per la prima volta da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria del 25febbraio 2014, ossia dopo che, con l'ordinanza del 19 dicembre 2013, ilCollegio aveva pronunciato sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti edassegnato i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delledifese (lodo definitivo pagina 8).

Dunque, il fatto relativo all'offerta diadempimento non accettata è stato dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ben oltre la fasededicata alla fissazione del thema probandum e, in disparte il fatto che dettaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026circostanza risulta comunque contestata da controparte nella successivamemoria, essa è stata introdotta nel giudizio addirittura dopo la pronunciadel Collegio arbitrale sulle richieste istruttorie delle parti.

La dedottaviolazione del principio del contraddittorio va, dunque, esclusa, risolvendosiil motivo in una inammissibile censura sulla valutazione delle prove da partedel Collegio arbitrale».Assume oggi la ricorrente che «Costituisce principio giuridicocostantemente affermato da [OSCURATO:PERSONA] (ancherecentissimamente - cfr. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28189), del resto, quellosecondo cui “nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiamo vincolato gliarbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito allemedesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovinoapplicazione le preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il rispetto delprincipio del contraddittorio. […].

Ebbene, considerato che, né in sede dìconferimento dell’incarico arbitrale, né tantomeno in sede di compromesso,le parti hanno previsto l’applicazione delle preclusioni di cui al codice diprocedura civile (si legge in particolare nel contesto di tale documento, che“il Collegio dovrà giudicare in via rituale e secondo diritto, in applicazionedella disciplina dell'arbitrato rituale contenuta nel codice procedura civile”} èevidente l'inconferenza del rilevo della Corte d'Appello.

Acclarata la primaviolazione di legge che, sul punto, connota la decisione, è possibile coglierela seconda, ed in particolare quella dell'art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo, si èdetto, dopo aver richiamato l'applicazione di inesistenti preclusioni, ha infattiriferito che, in ogni caso, la circostanza allegata dall'odierna ricorrentesarebbe stata oggetto di contestazione dalla controparte nella successivamemoria»: contestazione, però, a dire della [OSCURATO:PERSONA], solo apparente e, cometale, inidonea a rendere controverso e bisognoso di prova quel fatto».7.1.

Questo motivo risulta insuscettibile di accoglimento nel suocomplesso.Invero, in relazione alla sua prima parte, è sufficiente rimarcare che, ovepure, realmente, non fossero state richiamate dalle parti, nella convenzionedi arbitrato o nella clausola compromissoria, le norme del codice di ritoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicabili dagli arbitri (in particolare quelle sulle preclusioni), questi ultimi,nella specie, ben avrebbero potuto “regolare lo svolgimento del giudizio”arbitrale nel modo ritenuto “più opportuno” (cfr. art. 816-bis, comma 1, cod.proc. civ.).

Pertanto, del tutto ragionevolmente non consentirono laindicazione di una circostanza di fatto ulteriore dopo che gli stessi si eranogià pronunciato sulle richieste istruttorie delle parti.Per il resto, è sufficiente ricordare, da un lato, che la valutazione circa laesistenza, o meno, di una contestazione/non contestazione costituisceaccertamento proprio del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27490 del 2019), quil’arbitro, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale (qui,però, nemmeno specificamente prospettato); dall’altro, che, una voltavalutata comunque l’allegazione, sebbene pure per evidenziarne il caratterecontroverso, viene meno, in ogni caso, la questione della sua tempestività.8.

Il settimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la Corte d’appello di Roma, violandoinnanzitutto i princìpi di legge esistenti in materia di interpretazione delcontratto, ha escluso che le parti volessero prevedere l’impugnabilità del lodoarbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia, così erroneamente omettendo, in primo luogo, l’esame delsecondo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo propostodall'odierna ricorrente e, quindi, dando altresì luogo alla violazione degli artt.2697 c.c., 115 c.p.c. e 1455 c.c., in questa sede denunciata in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (v. infra, nono motivo per la separatatrattazione)».

Questa censura è rivolta contro la conclusione della cortedistrettuale circa la impossibilità, per le parti, di proporre impugnazione dellodo definitivo del 5 dicembre 2014 per violazione delle regole di dirittorelative al merito della controversia.

In particolare, si contesta, in questasede, la declaratoria di inammissibilità, per tale ragione, della secondadoglianza rinvenibile nl secondo motivo di impugnazione del lodo definitivo,recante “Nullità del lodo ex articolo 829, comma 3, c.p.c. per violazioneNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell'articolo 2697 c.c. in relazione anche all'articolo 115 c.p.c.” (cfr. pag. 8della sentenza qui impugnata).La corte d’appello ritenne, in proposito, che, «Per quanto riguarda ladedotta violazione ex articolo 829, terzo comma, c.p.c. per violazione delleregole di diritto concernenti l'onere della prova in relazione al merito dellacontroversia, deve ritenersi la censura inammissibile, non essendoespressamente disposta dalle parti la facoltà di impugnare il lodo perviolazione di regole di diritto.

In proposito, va rilevato che l'accordo del 30novembre 2007 devolveva ogni controversia tra le parti alla decisione di uncollegio arbitrale composto da tre arbitri nominati secondo la proceduraprevista dal Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera diCommercio Internazionale di Parigi.

Peraltro le parti, avendo già adito ilpredetto organismo con domanda di arbitrato da parte di [OSCURATO:PERSONA] econtrapposta domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivevano un diversoe distinto Atto di compromesso, riportato per intero nel lodo del 4.12.2012[…] in cui si stabiliva di far decidere "la Controversia non già dal TribunaleArbitrale della CCI ma da un [OSCURATO:PERSONA] composto sempre da duenominati Arbitri e da un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, individuatoda costoro".

In relazione alla predetta controversia era prevista la deroga altermine di 20 giorni per richiedere la nomina, in mancanza di accordo, delpresidente del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale di Roma,essendo invece previsto il termine di 10 giorni.

All'articolo 6 si prevedeva iltermine per il deposito del lodo in 180 giorni anziché il termine di 240 giorniprevisto dall'articolo 820, comma 2, c.p.c.

All'articolo 5 era prevista la derogaalla regola generale di cui all'articolo 829, comma 3, c.p.c. della nonimpugnabilità per violazione delle regole di diritto, essendo invece previstaespressamente la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione delleregole di diritto sul merito della controversia.

Infine, nel medesimo articolo 5era previsto che le parti manifestassero il proprio consenso alla decisione nelmerito della controversia da parte della Corte di appello di Roma, in caso diimpugnazione del lodo, nella fase rescissoria.

Era previsto che “Ilprocedimento arbitrale sarà convenzionalmente denominato ArbitratoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026Virgilio 2006 - [OSCURATO:PERSONA] ex n. 17643/FM’ ed altresì che “Entro tre giorni dallasottoscrizione del presente compromesso, le parti, a mezzo dei rispettividifensori, secondo le forme da costoro decise, comunicheranno alla CCI lavolontà delle parti medesime di non proseguire l'arbitrato amministrato dallaCCI”.

Dopo di che, nello stesso Atto di compromesso era altresì stabilito che"ogni e qualsiasi ulteriore controversia che dovesse insorgere tra le Parti inordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della ScritturaPrivata e dei successivi atti dalla stessa dipendenti, sarà devoluta in viaesclusiva alla decisione di ton [OSCURATO:PERSONA] con sede a Roma, compostoda tre Arbitri, nominati uno da una Parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo,con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati e, in caso didisaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, secondo le previsioni delpresente compromesso”.

Questa è la clausola arbitrale riportata dagli arbitridel lodo non definitivo e nel lodo definitivo oggetto della presenteimpugnazione.

Ritiene la Corte che la previsione contenuta nell'articolo 5dell’Atto di compromesso circa l'impugnabilità del lodo per violazione di regoledi diritto riguardante il merito della controversia, sia limitata all'arbitrato infunzione del quale è stato stipulato il predetto Atto di compromesso, ossiaquello conclusosi con il lodo in data 4 aprile 2012 convenzionalmentedenominato [OSCURATO:PERSONA] 2006 —[OSCURATO:PERSONA] ex n. 17643/FM, mentre per lesuccessive controversie, quale quella attuale, tale previsione non risultaripetuta, atteso che la clausola sopra riportata richiama le previsioni delcompromesso solamente in relazione ad un particolare aspettoprocedimentale (nomina del presidente).

Le parti in causa hannorispettivamente addotto argomenti a sostegno della tesi secondo la qualeanche la previsione della impugnabilità per violazione delle regole di dirittodoveva ritenersi richiamata dalla clausola arbitrale relativa alle successivecontroversie ([OSCURATO:PERSONA]) o viceversa a sostegno della tesi della mancataprevisione della impugnabilità nella riportata clausola governante lesuccessive controversie ([OSCURATO:PERSONA]).

Risulta decisivo l'argomento tratto dallastessa disposizione richiamata: l'articolo 829, comma 3, c.p.c. prevedetestualmente che: "L'impugnazione per violazione delle regole di dirittoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026relative al merito della controversia è ammessa se espressamente dispostadalle parti o dalla legge".

Ne deriva che anche per le ulteriori controversiedoveva essere espressamente prevista la possibilità di impugnare le decisioniarbitrali per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia.

Nel caso in questione, detta previsione espressa manca.

Propriola necessità che tale impugnabilità debba essere espressamente previstaporta ad escludere che l'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 828, comma3, c.p.c. possa essere ricavata a seguito di un procedimento di interpretazionedel suddetto Atto di compromesso, risultando invece, quale presuppostoimprescindibile, l'espressa previsione dell'impugnabilità in relazione allaclausola arbitrale cui afferisce».Assume oggi la ricorrente che la corte territoriale, dopo avercorrettamente ritenuto che la possibilità di impugnare il lodo per violazionedelle regole di diritto avrebbe dovuto essere espressamente prevista dalleparti, «ha erroneamente ritenuto che, per valutare se la dichiarazionenegoziale all'uopo approntata dalle stesse avesse, o meno, recato una simileespressioni utilizzate nel documento, ossia dal compimento della correttaall’impugnazione di cui all'art. 829, comma 3. c.p.c., in altri termini, secondoil Collegio, avrebbe dovuto desumersi da una valutazione del testo negozialecontroversie future) anziché dalla relativa interezza e senza darsi luogo aqualunque attività ermeneutica.

Ed è qui che si annida la violazione di leggeposta in essere dalla Corte d'Appello. […].

In altri termini, al fine di valutarese la dichiarazione negoziale contenesse o meno l'espresso riferimento allapossibilità di impugnare il lodo anche per violazione di regole di diritto relativeal merito della controversia, la Corte era necessariamente tenuta a valutarel'intera dichiarazione negoziale ed a considerarla nella sua interezza, in mododa ricavarne il senso complessivo e da intendere la singola espressione infunzione del testo di cui è parte integrante.

Ciò all'esito del doverosoprocedimento di interpretazione del predetto atto necessariamente daNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026svolgersi secondo i criteri interpretativi doverosamente apprestati dallegislatore. […], diversamente da quanto riferito dalla Corte d'Appello, non sivede proprio per quale recondita (ed ovviamente non meglio precisata)ragione le parti, (a) dopo aver previsto la possibilità di impugnare il lodoanche per violazione di norme di diritto, nel contesto della clausolacompromissoria originaria di cui alla scrittura privata del 30 novembre 2007(pacificamente deputata a gestire ma tramite un arbitrato amministrato, tuttele potenziali controversie tra di esse insorte – cfr. doc. 1), (b) allorquando,dopo l'insorgenza della prima controversia, hanno sottoscritto ilcompromesso (esclusivamente – è pacifico – al fine di “proseguire lacontroversia prescindendo dall’amministrazione dell'arbitrato da parte dellaCCI e quindi a far decidere la controversia non già dal [OSCURATO:PERSONA] CCI ma da un [OSCURATO:PERSONA]”) avrebbero dovuto limitare (peraltrosenza dirlo) la facoltà di impugnazione per violazione delle regole di dirittoalla sola lite già insorta.».8.1.

Questa doglianza si rivela inammissibile perché si risolve nellacontestazione dell’esito interpretativo di un atto privato cui è giunta la cortedi appello.

Sostanzialmente si contrappone alla opinione di quest’ultima,quella preferita (perché per lei più vantaggiosa) della società ricorrente.Orbene, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza diquesta Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del 2026;Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024;Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023;Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022;Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022;Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimitàsull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti etendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comunevolontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato algiudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione deicriteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo,imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche cheNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là dellaindicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso diriscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale danon consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alladecisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principiodell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, persottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve esserel'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o piùinterpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass.n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass.n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978del 2023; Cass. nn. 2607, 10786, 13621 e 18079 del 2024).In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati algiudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legalidi ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traducain una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n.10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, èapplicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contrattoneppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di unaclausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso chein tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramenteinterpretativi.

Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astrattoriferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato,Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cuiil giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultimanon deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass.,SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che il motivo in esame sirisolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraversola proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali (quellacompromissoria contenuta nell’Atto di compromesso richiamato dalla corteterritoriale), in senso favorevole alla società ricorrente, diversa da quella, daessa contestata, preferita dalla corte capitolina, e mediante la riproduzionenel ricorso – onde sottoporle al riesame della Corte, parimenti inammissibilein questa sede – di contratti e scritti difensivi.In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, unaricostruzione del contenuto di quell’Atto di compromesso, fornendo unamotivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esitodell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede.9.

L’ottavo motivo di ricorso denuncia un «Omesso esame di un fattodecisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’esaminare la convenzione arbitrale, la Corted’appello di Roma non ha considerato un passaggio fondamentale dellamedesima che, ove preso in esame avrebbe ribaltato l’esito dellastatuizione».

Si insiste nel sostenere la possibilità, nella specie, di impugnareil lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia, aggiungendosi, sotto altro profilo, che «la valutazione dellaCorte d'Appello è risultata essere viziata, anche dall'omessa considerazionedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti […].

Ci si riferisce, inparticolare, al fatto che, nel prendere in esame la clausola contrattuale diriferimento, la Corte d'Appello ha chiaramente omesso di prendere in esameuna componente fondamentale di essa, così giungendo, evidentemente, aNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026fraintenderla. […].

La stessa, infatti, ha ritenuto il richiamo in essa contenutoalle previsioni del compromesso, limitato alla nomina del presidente, inragione della mancata considerazione del (invero fondamentale) ulterioreriferimento alle norme del compromesso apposto in apertura delladisposizione. […].

Viceversa, il tenore della clausola è ben diverso ed è proprioil passaggio che il Giudice all’evidenza ha omesso di considerare a chiarire,senza possibilità di smentita, l'erroneità della interpretazione di essa fornitadalla Corte d'Appello. […].

Sono […] le parti ad aver espressamente chiaritoche il "presente compromesso” (nella propria interezza e senza limitazioni)"va a sostituire la clausola compromissoria contenuta nella Scrittura privata”e che, "pertanto”, (e dunque in dipendenza della richiamata sostituzione) ogniulteriore controversia sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale“secondo le previsioni del presente compromesso”».9.1.

Questo motivo è inammissibile per quanto si è già detto in relazionea quello precedente, ribadendosi, peraltro, che quando, come nella specie, èapplicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contrattoneppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di unaclausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso chein tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramenteinterpretativi (cfr. Cass. n. 5795 del 2017).10.

Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso denunciano,rispettivamente:IX) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829,comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1455 c.c., rispettoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma,violando le norme in punto di interpretazione del contratto […] e comunqueomettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversiaoggetto di discussione tra le parti […] ha escluso l’impugnabilità del lodo perviolazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha cosìreiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. eNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/20261455 c.c.) contestata con il terzo motivo di impugnazione avverso il lododefinitivo»;X) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma3, c.p.c., nonché dell’art. 2380-bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto diinterpretazione del contratto […] e comunque omettendo di esaminare unfatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra leparti […] ha escluso l’ impugnabilità del lodo per violazione di regole di dirittorelative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge(nella specie l’art. 2380-bis c.c.) contestata con il terzo motivo diimpugnazione avverso il lodo definitivo»;XI) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829,comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 2380-bis e 1453 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando lenorme in punto di interpretazione del contratto […] e comunque omettendodi esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto didiscussione tra le parti […] ha escluso l’ impugnabilità del lodo per violazionedi regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato laviolazione di legge (nella specie gli artt. 1453 e 2380-bis c.c.) contestata conil terzo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».10.1.

Tutti questi motivi, volti a censurare le declaratorie diinammissibilità, rispettivamente, del terzo e quarto motivo di impugnazionedel lodo definitivo pronunciate dalla corte distrettuale, sono scrutinabilicongiuntamente perché caratterizzate dalla medesima causa diinammissibilità, da individuarsi in quelle stesse complessive considerazionigià esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) pergiungere ad un’analoga declaratoria dei precedenti motivi settimo ed ottavo.11.

Il dodicesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento al rigetto del quinto motivo di impugnazione del lodo definitivoformulato rispetto all’art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. ed ex art. 829, commaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/20261, n. 5, c.p.c. da parte della [OSCURATO:PERSONA]».

Con questa censura viene lamentata unapretesa motivazione in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale(cfr., amplius, pag. 14-15 della sentenza impugnata, da intendersi quiriprodotte per intuibili ragioni di sintesi) per disattendere entrambi i profili incui era articolato il quinto motivo di impugnazione del lodo definitivo innanziad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].11.1.

Questa doglianza si rivela infondata, valendo, in proposito, lemedesime argomentazioni già esposte (onde descrivere quando sia tuttoraconcretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente), per giungere adun’analoga conclusione in relazione al precedente quarto motivo, altresìrimarcandosi che qui la motivazione apparente è denunciata mediante lacomparazione con fatti di causa ed inoltre, non essendo stata richiamata (inviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) la motivazionearbitrale, nemmeno è possibile apprezzare il requisito motivazionale dellasentenza della corte d’appello.Va aggiunto soltanto che quest’ultima, dopo aver riferito che gli arbitriavevano esaustivamente motivato sulla esistenza del nesso di causalità tra ilcomportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] (mancato invio della documentazionerichiesta dal Comune di Pomezia) e lo stallo dell’iter amministrativo e,conseguentemente, sulla gravità dell’asserito inadempimento della odiernaricorrente (dando conto dei loro assunti), ha ritenuto che la censura di cui alquinto motivo di impugnazione del lodo definitivo altro non era che unainammissibile censura di merito della decisione arbitrale.12.

Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma,pronunciando su di un motivo di impugnazione diverso da quello realmenteformulato, ha erroneamente dichiarato inammissibile e rigettato il sestomotivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo definitivo benchésussistessero tutte le condizioni funzionali al relativo accoglimento».

Lacensura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe aNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026disattendere la doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullità del lodo ex articolo 829, comma1, n. 4, c.p.c.: vizio di ultrapetizione per avere il Collegio posto a fondamentodella domanda di risoluzione poi accolta un fatto costitutivo diinadempimento-inerzia non allegato a tal fine da [OSCURATO:PERSONA]”.

Cfr. pag. 15 dellasentenza qui impugnata) costituente il sesto motivo di impugnazione del lododefinitivo del 5 dicembre 2014.La corte d’appello ritenne, in proposito, che «Entrambe le parti hannocitato la memoria di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2013 per sostenere le opposte tesi.Tuttavia, risulta evidente come gli Arbitri abbiano operato una valutazionecomplessiva dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], ponendo più che altro l'accento sulfatto che non era stata inviata al Comune di Pomezia la documentazioneindicata nel provvedimento del 5 gennaio 2011 (lodo, pagina 43) mentre nonrisulta che abbiano attribuito rilevanza decisiva alle circostanze dedotte daVirgilio circa l'incontro con l'Assessore di cui alla comunicazione del Comunein data 23 settembre 2011.

In definitiva, il motivo di nullità tende in sostanzaa censurare l'erroneità nella valutazione del materiale probatorio da partedegli Arbitri, censura, questa, del tutto diversa da quella dedotta con il motivoin relazione alla nullità prevista dall'articolo 829, primo comma, n. 4, c.p.c.».Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «anche in questa circostanza, la statuizione èaffetta dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., in punto di differenza tra chiesto epronunciato, da cui è discesa, come diretta conseguenza, quella dell'art. 829,primo comma, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo, infatti, anziché statuire rispetto almotivo di censura proposto, ossia in ordine alla intervenuta modificazione deifatti costitutivi della domanda spiegata dalla controparte […] riconducibile alCollegio, ha, ancora una volta, pronunciato rispetto ad un’altra richiesta,in punto di valutazione delle prove e di incidenza degli inadempimenticontestati dalla [OSCURATO:PERSONA] invero mai formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]».12.1.

Questo motivo si rivela inammissibile perché (come già accadutocon il secondo), in realtà, si traduce in un sindacato sull’esito dellainterpretazione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], non consentito a questa corteperché affare proprio del giudice di merito (e la corte di appello ha motivatola ragione della sua decisione).

Valgono, dunque, anche qui, per giustificareNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026la declaratoria di inammissibilità di questa doglianza, i medesimi principigiurisprudenziali richiamati nel precedente parag. 3.1.Va aggiunto, peraltro, che la corte distrettuale ha affermato chel’inadempimento era stato ritenuto dagli arbitri sulla base di una valutazionecomplessiva e che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.,la ricorrente nemmeno ha fornito un quadro specifico e completo dellamotivazione del lodo così da consentire oggi a questo Collegio, di apprezzarequanto valutato dalla corte distrettuale.13.

Il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli art. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d’appello di Roma,innanzitutto ravvisando l’esperimento di una domanda che invero non era maistata formulata, ha illegittimamente escluso la sussistenza del vizio diultrapetizione che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante il settimo motivodi impugnazione avverso il lodo definitivo».

La censura è rivolta contro leaffermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianzadella odierna ricorrente (relativa alla statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno da perdita di chances.

“Nullità del lodo ex articolo 829,comma 1, n. 4, per aver accolto una domanda mai formulata da [OSCURATO:PERSONA]; exarticolo 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per non avere il collegio deciso sulladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento del danno da lucro cessante, e pernon averla conseguentemente rigettata nel merito per infondatezza; exarticolo 829, comma 1, n. 9, violazione del contraddittorio e comma 3 c.p.c.per contrarietà all'ordine pubblico”.

Cfr. pag. 16 della sentenza quiimpugnata) costituente il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivodel 5 dicembre 2014.La corte d’appello ritenne, in proposito, che «La censura non è fondata inrelazione ai motivi di nullità prospettati.

In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] avevaprospettato il danno da perdita di chance nella memoria del 12 aprile 2013 alpunto

194. In secondo luogo, premesso che il danno da perdita di chance èpacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C., e rilevato che, aisensi del 1223 c.c., il danno da inadempimento contrattuale suscettibile diNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026risarcimento è costituito dalla perdita subita e dal mancato guadagno, nediscende necessariamente che il danno da perdita di chance, si ripete,pacificamente ammesso in giurisprudenza, non può che costituire una speciesdel mancato guadagno.

A seconda dei casi, il mancato guadagno può averead oggetto un vantaggio economico effettivamente realizzatosi, ma non perla parte adempiente, a causa dell'inadempimento dell'altra parte, oppure puòavere ad oggetto un vantaggio economico non realizzatosi proprio a causadell'inadempimento dell'altra parte.

Nel primo caso la perdita è certa, ed èeconomicamente valutabile con sufficiente precisione; nel secondo casooccorre la sussistenza di elementi tali da far ritenere, secondo la regola delpiù probabile che non, che in assenza dell'inadempimento il vantaggioeconomico sarebbe stato raggiunto, di talché la quantificazione del danno nonpuò che essere equitativa, avuto riguardo al grado di probabilità che la parteavrebbe avuto di conseguire il vantaggio economico. […].

Nel caso inquestione, il danno da lucro cessante non poteva che configurarsi quale dannoda perdita di chance, atteso che il progetto edificatorio, come accertato dagliArbitri, si è bloccato a causa dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva, per unverso, che il Collegio arbitrale, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA],ha provveduto su una domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]; per altroverso, che la circostanza della mancata realizzazione del progetto edificatorionon sta affatto a significare l'insussistenza di un danno risarcibile, ma, alcontrario, implica la risarcibilità del danno da lucro cessante nell'unica formain cui tale danno poteva essere richiesto, ossia il danno da perdita di chance.In proposito è appena il caso di osservare come nel lodo impugnato gli Arbitri[…] hanno ritenuto: "Rispetto alla concreta fattispecie, va osservato che almomento attuale, non essendo intervenuto alcun atto preclusivo delprogramma edificatorio avviato con le delibere comunali del 2011, sussistesolo una ragionevole probabilità che l’iter di modificazione urbanistica possaandare a buon fine così da consentire lo sviluppo del progetto e lavalorizzazione delle conseguenti potenzialità edificatorie dell'area.

Delvantaggio economico conseguente, secondo il valore indicato dal consulentetecnico, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto partecipare per una quota del 50%, pari aNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026circa euro 13.500.000,

00. Per la liquidazione del danno, il collegio rileva che,rispetto a un pregiudizio prospettico quanto al futuro mancato guadagnovalutabile sotto il profilo della perdita di chances, debba tuttavia essereutilizzato il criterio ricavabile dal dettato dell'articolo 1226 codice civile.Quindi, considerato l'importo del rimborso del prezzo delle azioni conseguiteda [OSCURATO:PERSONA] e l'impegno finanziario che questa avrebbe comunque dovutosostenere a termini di contratto […], tenuto altresì conto delle numerosevariabili e delle possibili incognite sui tempi di realizzazione del programmain relazione al completamento dell’iter urbanistico, il collegio ritiene equoriconoscere al titolo di danno l'importo di euro 6.700.000,00" (lodo definitivopagina 48-49).

Alla luce della riportata motivazione risulta, da un lato, che gliarbitri hanno individuato quegli elementi di certezza (delibere comunali del2011) da cui trarre l'elevata probabilità della realizzabilità del programmaedificatorio; dall'altro lato, risulta esaurientemente motivata la valutazioneeconomica della perdita subita da [OSCURATO:PERSONA], mediante il ricorso alla valutazioneequitativa del danno di cui all'articolo 1226 c.c.».Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «La statuizione in questione risulta affetta, (i)per un verso, dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato (contestata mediante il presente motivo di impugnazione); (ii)per altro verso, come si rileverà (separatamente) nell'apposito motivo chesegue, dal difetto assoluto di motivazione, e/o comunque da una motivazionesolo apparente lesiva del minimo costituzionale e come tale censurabiledinanzi all'intestata Suprema Corte. […].

Ora se si considera che, dinanzi almotivo di impugnazione per nullità all'uopo presentato […], la Corte d'[OSCURATO:PERSONA] ha apoditticamente ritenuto che il riferimento al punto 194 dellamemoria del 12 aprile 2013 avrebbe costituito una domanda processualeintesa al risarcimento di un danno da perdita di chance invero maicompiutamente richiesto, appare evidente che il sindacato del Giudice a quo(espressamente tenuto ad interpretare la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] insede arbitrale per verificare la ricorrenza, o meno, delle ipotesi di nullitàdinanzi a sé denunziate) abbia travalicato i limiti dianzi menzionati,conducendo all'individuazione di una domanda processuale inveroNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026inesistente.

Vizio, come tale, […] sindacabile dinanzi a codesto SupremoCollegio, da ritenersi, in tali circostanze, giudice del fatto, titolare del “potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all’interpretazione degli atti».13.1.

Questa doglianza si rivela inammissibile perché carente diautosufficienza, non riportando il contenuto degli atti di parte richiamati, cosìmostrando di non considerare che, in tema di ricorso per cassazione, sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrentesi limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019;Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023;Cass. n. 14107 del 2025).

Nella specie, la corte territoriale ha riferito che larichiesta di risarcimento del danno da perdita di chance c’era stata e l’odiernacensura, non riportando il contenuto specifico degli atti richiamati, nonconsente a questo Collegio la relativa verifica.In proposito, giova ricordare che sicuramente è vero che, in caso di errorin procedendo, la corte è giudice anche del fatto processuale ed è autorizzataad accedere al fascicolo di ufficio, ma tanto postula che il motivo –diversamente da quanto accaduto nella spece per quanto si è appena spiegato– sia stato redatto in modo ammissibile (cfr. Cass., SU, n. 20181 del 2019).In definitiva, la decisione oggi impugnata si fonda, sullo specifico punto,su due rationes decidendi, vale a dire (a) la presenza della domanda suldanno da perdita di chance nel punto 94 della memoria del 12 aprile 13 e (b)la riconducibilità di tale danno a quello da lucro cessante.La prima di esse non è stata impugnata in modo idoneo, sia perché nonè stata illustrata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. lacomplessiva causa petendi relativa al danno, in modo da apprezzare se,Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026realmente, fosse effettivamente del tutto assente ogni riferimento alla perditadi chance, sia perché, comunque, attinge (inammissibilmente per quanto si ègià precisato scrutinandosi i motivi secondo e tredicesimo) l’interpretazionedella domanda, che è valutazione riservata al giudice del merito, qui, dunque,il collegio arbitrale.Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove lacorrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessae/o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto diinteresse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitival'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza stessa (cfr., ex multis, anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass.nn. 22697, 10012 e 3194 del 2021).14.

Il quindicesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento al rigetto del settimo motivo di impugnazione del lodo definitivoformulato dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Con questa censura viene lamentata una pretesamotivazione apparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale,e riportato nel motivo precedente, per disattendere il settimo motivo diimpugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].14.1.

Questo motivo risulta infondato, valendo, in proposito, oltre alleargomentazioni del motivo precedente, quelle già esposte (onde descriverequando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente) pergiungere ad un’analoga conclusione in relazione ai precedenti motivi quartoe dodicesimo, altresì dandosi atto che la corte distrettuale ha fornito unaesaustiva motivazione circa il proprio convincimento quanto all’essere stataformulata, nella specie, anche la domanda risarcitoria di danno da perdita diNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026chance (e non rilevando, in relazione al vizio così oggi denunciato, lacorrettezza, o non, di tale spiegazione).15.

Il sedicesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1225, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,nella parte in cui la corte d'appello ha disatteso il settimo motivo diimpugnazione avverso il lodo definitivo affermando la sostanzialesovrapponibilità tra il danno da lucro cessante e il danno da perdita di chanceladdove il secondo costituirebbe species del primo tanto dal doversi escludereil doveroso esperimento di apposita domanda per richiederne la liquidazione».La censura è ancora rivolta contro le già riportate affermazioni con cui la cortedistrettuale ebbe a disattendere la doglianza della odierna ricorrente, relativaalla statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da perdita dichances, costituente il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivo del5 dicembre 2014.Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «Diversamente da quanto ha finito peraffermare la Corte d'Appello, […], sulla distinzione tra “mancato guadagno” e“perdita di chance” non vi sono dubbi: non si tratta, infatti, di sinonimi (comepare asserirsi nel contesto della sentenza) ma di locuzioni che stanno adindicare diverse, autonome, non interscambiabili, né "continenti”, posterisarcitorie.

Vi è, infatti, una radicale “differenza tra danno futuro, in terminidi lucro cessante, sia pure non così certo come il danno già verificato nelmomento del giudizio, sicché la sua liquidazione deve avvenire secondo uncriterio di rilevante probabilità, e danno da perdita di chance, che è invece undanno potenziale” (così, Cass. 13.6.2014, n. 13491), tanto che le due posteformano oggetto di distinte domande e sono cumulabili nel medesimo giudizio(cfr. in tal senso, Cass. l 1.5.2010, n. 11353)».15.1.

Questo motivo non merita accoglimento stante quanto si è già dettoin relazione a quelli (quattordicesimo e quindicesimo) ad essoimmediatamente precedenti, secondo cui il danno da perdita di chance erastato prospettato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il tutto senza sottacere, peraltro, che la cortedi appello non ha sostenuto affatto che il danno da lucro cessante e da perditaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026di chance siano la stessa cosa, ma soltanto che la quest’ultimo sia una speciesdel mancato guadagno.16.

Il diciassettesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell’art.1223 c.c. e dei principi in tema di risarcimento del danno, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando lenorme in punto di interpretazione del contratto […] e comunque omettendodi esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto didiscussione tra le parti […] ha escluso l’impugnabilità del lodo per violazionedi regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato laviolazione di legge (nella specie l’art. 1223 c.c.) contestata con il primo capodell’ottavo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».16.1.

Questo motivo, volto a censurare la declaratoria di inammissibilitàdella prima parte dell’ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivopronunciata dalla corte distrettuale, è inammissibile perché si risolve nellacontestazione dell’esito interpretativo di clausole contrattuali come effettuatodalla corte capitolina.

Valgono, dunque, quelle stesse complessiveconsiderazioni generali già esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibilimotivi di sintesi) per giungere ad un’analoga declaratoria dei precedentimotivi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo.Né risulta ragionevolmente ipotizzabile, nella specie, la violazione diprincipi di ordine pubblico come prospettata dalla ricorrente.

Per il resto, lacensura è esclusivamente di merito.17.

Il diciottesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento alla declaratoria di inammissibilità ed al rigetto del secondo e delterzo capo dell’ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivo formulatodalla [OSCURATO:PERSONA]».

Con questa censura viene lamentata una pretesa motivazioneapparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale, perdisattendere gli ulteriori profili (Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n.4, c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c., per avere il Collegio provvedutoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026alla quantificazione del danno omettendo di prendere in esame gli indiciespressamente a tal fine allegati ed invocati da [OSCURATO:PERSONA] stessa [passività efiscalità latente riferite a [OSCURATO:SOCIETA]]; nonché ex articolo 829, comma 1, n. 5,c.p.c., per omessa motivazione in ordine a quale sarebbe la chance cheVirgilio avrebbe perso e all'esistenza di passività sociali e fiscalità latente[poste da considerarsi ai fini dell'individuazione del quantum]) dell’ottavomotivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dallaTroisi.In proposito, la corte capitolina ha opinato che «È evidente che con dettimotivi la parte impugnante censura, inammissibilmente, il merito dellaliquidazione del danno effettuata dagli Arbitri in via equitativa.

In ogni caso,[OSCURATO:PERSONA] manca del tutto di considerare che gli arbitri, dopo aver riportato lastima del c.t.u. secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto partecipare per unaquota del 50%, pari a circa euro 13.500.000,00, hanno invece ritenuto didover liquidare il danno in via equitativa, giungendo al riconoscimento di unasomma di gran lunga inferiore a quella stimata dall'ausiliare e, dunque, nonancorata al valore individuato dal c.t.u.

Invero, gli Arbitri hanno considerato,ai fini della valutazione equitativa, una serie di criteri, tra cui l'impegnofinanziario che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostenere a termini del contratto,oggetto di discussione tra le parti, criteri che hanno più che dimezzatol'importo indicato dall’ausiliare.

Ne deriva l'insussistenza delle ipotesi di nullitàoggetto del motivo in esame».Assume oggi la ricorrente che, «anche in questo caso, la motivazione cheprecede (i) per un verso, debba ritenersi “del tutto inidonea ad assolvere allafunzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione” rispetto alladomanda formulata […]; (ii) per altro verso, esuli completamente dall'esamecritico delle censure poste a fondamento dell'impugnazione».17.1.

Questo motivo è infondato, sia per quanto già detto relativamentea quello ad esso immediatamente precedente, sia tenuto conto dellecomplessive puntualizzazioni, di carattere generale, già esposte (ondedescrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026e/o apparente) per giungere ad un’analoga conclusione in relazione aiprecedenti motivi quarto, dodicesimo e quindicesimo motivo.Il tutto, peraltro, senza sottacere che l’odierna doglianza, lungi daldenunciare concretamente una motivazione apparente della sentenza oggiimpugnata, si risolve, in realtà, sostanzialmente, in una confutazione degliargomenti rinvenibili in quest’ultima.18.

Il diciannovesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell’art.1223 c.c. e dei principi in tema di risarcimento del danno, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando lenorme in punto di interpretazione del contratto […] e comunque omettendodi esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto didiscussione tra le parti […] ha escluso l’impugnabilità del lodo per violazionedi regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato laviolazione di legge (nella specie l’art. 1223 c.c.) contestata con il primo capodel nono motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».18.1.

Questo motivo, volto a censurare la declaratoria di inammissibilitàdella prima parte del nono motivo di impugnazione del lodo definitivopronunciata dalla corte distrettuale, si rivela inammissibile per quelle stessecomplessive considerazioni generali già esposte (e da intendersi quirichiamate per intuibili motivi di sintesi) per giungere ad un’analogadeclaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimoe diciassettesimo.19.

Il ventesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento al rigetto del secondo e del terzo sottomotivo relativi al nonomotivo di impugnazione del lodo definitivo formulato dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Con questacensura viene lamentata una pretesa motivazione apparente in relazione aquanto sostenuto dalla corte territoriale, per disattendere gli ulteriori profili(Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 5, c.p.c. [omessa motivazionesull’esistenza di una chances superiore al 50% di conclusione favorevoleNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell'iter e realizzazione del progetto edilizio]; ex articolo 829, comma 1, n.12, c.p.c. [omessa pronuncia sull'esistenza di vizi del procedimentoamministrativo idonei a precludere la sua conclusione e così ad escludere lapossibilità di implementare il progetto]; in via subordinata, ex articolo 829,comma 1, n. 5, c.p.c. [motivazione solo apparente].) del nono motivo diimpugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].In proposito, la corte capitolina ha opinato che «Entrambi i motivi dinullità oggetto della censura sono infondati.

È evidente che tanto il consulentequanto gli arbitri, nel valutare la perdita di chance hanno ricostruito laprobabilità di successo del progetto partendo da una valutazione ex ante,ossia collocata al momento dell'adozione delle citate delibere del 2011.

Edinfatti, il Collegio arbitrale, nel difendere l'operato del c.t.u. rispetto allecritiche mosse da [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che esse "nel complesso appaionoinidonee a contraddire i risultati peritali che necessariamente si svolgono suun piano prognostico e come tali vengono valutati dal Collegio").

Pertanto lededuzioni e le eccezioni riproposta con il motivo in esame, contrariamente aquanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], sono state pienamente valutate e ritenuteinfondate dal Collegio arbitrale, in quanto espressione di una inammissibilevalutazione ex post del procedimento amministrativo afferente lavalorizzazione dei terreni di proprietà di Nofdame».Assume oggi la ricorrente essere «Di immediata evidenza come lastatuizione della Corte d'Appello si risolva, nuovamente, in una “motivazionedel tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragionidella decisione” (cfr., in termini, Cass. 7, luglio 2020, n. 14086) difettandoqualsivoglia apporto argomentativo che presenti un effettivo esame critico deimotivi di censura formulati […].

Come di consueto, infatti, il Giudice a quo,orientato a spogliarsi della cognizione della controversia nel più breve tempopossibile e senza preoccuparsi di comprendere ed esaminare le censureeffettivamente spiegate dall'odierna ricorrente, si è affidato alle solitepetizioni di principio, prive di qualsiasi portata esplicativa idonea a chiarire leragioni di ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione spiegati».Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/202619.1.

Questa doglianza è infondata, essendo sufficienti, in proposito(onde descrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessae/o apparente), le argomentazioni generali già esposte per giungere adun’analoga conclusione in relazione ai precedenti motivi quarto, dodicesimo,quindicesimo e diciottesimo.Ancora una volta, peraltro, la pretesa motivazione apparente èirritualmente denunciata mediante comparazione con circostanze esterne.20.

Il ventunesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 9, e n. 5, c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d'appello diRoma, omettendo di considerare la reale estensione del motivo diimpugnazione spiegato, si è dichiarata priva degli elementi per delibare ildecimo motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il lododefinitivo, così finendo illegittimamente per non pronunciare».

Con questacensura viene contestato quanto sostenuto dalla corte territoriale perdisattendere il decimo motivo (Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n.9, c.p.c. [violazione del contraddittorio in ordine alle valutazioni compiute dalPerito] e n. 5 c.p.c. [omessa motivazione, perché solo apparente, sull'asseritaincapacità dei rilievi tecnici svolti da [OSCURATO:PERSONA] di incrinare le risultanze dellac.t.u.]) di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dallaTroisi.In proposito, la corte capitolina ha opinato, «quanto alla violazione delcontraddittorio, che il motivo si rivela fin qui del tutto generico, mancando ilriferimento a quale dei profili oggetto di osservazioni critiche e di richiesta diconvocazione del c.t.u., rilevante ai fini del giudizio, non sia stato oggetto divalutazione da parte dell'ausiliare, prima, e da parte del Collegio arbitrale.Quanto al difetto di motivazione (perché solo apparente), [OSCURATO:PERSONA] si riporta alleosservazioni critiche alla c.t.u. che evidenziavano una "evidente e cospicuasovrastima del valore del terreno da euro 27.500.000 a euro 15.750.000”,avendo il c.t.u. basato la stima del valore sul calcolo dei "flussi di cassa"generati dal progetto, attualizzati mediante la formula indicata a pagina 28Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026della c.t.u., corretta in astratto, ma in concreto male applicata: infatti ilperiodo "t” di tempo avrebbe dovuto essere "0" nel 2012, "1” nel 2013, "2"nel 2014 e così via, sino a “11” nel 2023.

Invece, nella tabella del c.t.u. sitrovano una serie di numeri privi di qualsiasi logica: 0,01 nel 2012, 0,66 nel2013, 1,31 nel 2014 e così via.

Sostituendo i valori errati con quelli corretti,si otterrebbe un valore del terreno inferiore a quello dichiarato dall'ausi1iaredi 12 milioni di euro.

Per il resto, il motivo riporta alle pagine 77-82 leosservazioni critiche del consulente di parte e deduce la solo apparentemotivazione del lodo non avendo gli arbitri in alcun modo motivato circa lecritiche specifiche e circostanziate mosse dal CTP al consulente tecnico.Osserva la Corte che il motivo riproduce esclusivamente le critiche mosse daTroisi e dal consulente di parte alla c.t.u. sui punti specifici indicati e, tuttavia,non riproduce affatto le risposte che, in relazione ai singoli profili oggetto dicritica, il c.t.u. ha riportato nella relazione definitiva, eccezion fatta per la“rispedizione al mittente” degli attacchi personali al c.t.u.

Risulta, invero, cheil c.t.u. aveva inviato ai consulenti di parte la bozza dell'elaborato peritale,sulla cui base, prima della stesura definitiva, e i c.t.p. avevano potutoformulare le proprie osservazioni; successivamente il c.t.u., nel proprioelaborato tecnico definitivo, aveva risposto ai rilievi critici svolti dai suddetticonsulenti.

Nel motivo in esame, le risposte del c.t.u. sui singoli punti oggettodel motivo di impugnazione non vengono riportate.

Così proposto, pertanto,il motivo risulta incompleto, non essendo possibile per la Corte apprezzare seeffettivamente vi sia stata una lesione del contraddittorio o una omessamotivazione da parte degli Arbitri perché il c.t.u. non ha risposto alleosservazioni critiche mosse dal consulente di parte di [OSCURATO:PERSONA] e, di rimando,perché gli Arbitri non le hanno valutate.

In sostanza, il motivo non dimostrala sussistenza dei profili di nullità oggetto di censura».Assume oggi la ricorrente che la corte di appello, «tenuta, per legge, astatuire su tutte le domande pronunciate e non oltre i limiti di esse, hafrapposto un ostacolo all’esercizio della propria funzione del tutto inesistente,laddove nel contesto degli atti sussistevano tutti i riferimenti necessari alloscopo.

Così facendo, quindi, ha violato l'obbligo di decidere di cui all'art. 112Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026c.p.c. sottraendosi dal dovere di pronunciare sulle domande (da apprezzarenella loro interezza) formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]».20.1.

Questo motivo si rivela infondato, posto che, tenuto conto di quantoaffermato dalla corte di appello e, soprattutto di quanto riferito dalla stessaricorrente, è inipotizzabile un’omessa pronuncia, avendo la medesima corterilevato, invece, carenze nella articolazione della censura.21.

Il ventiduesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello di Roma ritenutoinammissibile l’undicesimo motivo di impugnazione proposto dalla Troisiavverso il lodo definitivo considerando erroneamente il relativo contenutoesterno alla portata applicativa della norma».

Con questa censura vienecontestata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla corteterritoriale relativamente all’undicesimo motivo (Nullità del lodo ex articolo829, comma 1, n. 11 c.p.c.; insanabile [duplice] contraddittorietà dellamotivazione in punto di liquidazione del quantum del risarcimento del danno)di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].In proposito, la corte capitolina ha ritenuto applicabile «il principio,formulato in relazione all'articolo 829 prima della modifica del 2006, secondoil quale: In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizionicontraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deveemergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazioneed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti dellamotivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitàdel lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quantodetermini l'impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridicosottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibileal suo modello funzionale (Cass. n. 11895 del 28/05/2014)».Assume oggi la ricorrente che «la statuizione appare radicalmente erratanella misura in cui è evidente, dal tenore del disposto normativo, come ilNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026motivo di nullità del lodo previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., abbracci anchel’ipotesi in cui la motivazione sia, in sé considerata, contraddittoria e forieradi argomentazioni fra esse illogiche ed inconciliabili.

Non v’è alcun appigliointerpretativo, d’altro canto, che potrebbe condurre a ritenere il contrario,non potendosi certo immaginare simili limitazioni nell’assoluto silenzio delladisposizione».21.1.

Questo motivo, oltre che assolutamente generico, si rivelatotalmente infondato, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale, che ilCollegio condivide ed intende ribadire, richiamato dalla corte capitolina.22.

Il ventitreesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 828 ed 829 c.p.c., nonché, conseguentemente,dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per averela corte di appello proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazioneper mero (denegato) vizio formale attinente la rubrica del motivo, cosìomettendo illegittimamente di decidere sul punto».

Con questa doglianzaviene contestata nuovamente la declaratoria di inammissibilità pronunciatadalla corte territoriale relativamente all’undicesimo (già riportato) motivo diimpugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], sottoun profilo diverso da quello esposto nel morivo precedente.Assume la ricorrente che «il giudice a quo ha ritenuto che l'esponenteavesse censurato una contraddittorietà interna tra le diverse parti dellamotivazione (e non, invece, “disposizioni contraddittorie” del lodo), di talchéla richiamata censura avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dell'art. 829,comma 1, n. 5, c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.All’esito di tale considerazione, quindi, e rimanendo ancorato allaqualificazione del motivo proposta dall'odierna ricorrente, ha omesso diesaminare il contenuto».

Aggiunge che, «in linea con quanto affermato dacodesto [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell’impugnazione non può mai sottrarsial “dovere di decidere”, invocando l'inammissibilità della censura, per il solfatto che il soggetto impugnante abbia veicolato il proprio vizio mediante unmezzo di critica diverso da quello ritenuto pertinente; ove, infatti, il motivodi impugnazione contenga tutti i presupposti per essere comunque esaminatoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026(in relazione ad altro mezzo di critica), grava sul Giudice l'obbligo di delibarlo,previa relativa riqualificazione».22.1.

Questa doglianza è inammissibile, alla stregua del principio dispecificità dei motivi che deve caratterizzare il giudizio di impugnazione dellodo arbitrale, oltre che per estraneità alla effettiva ratio decidendi (ènecessaria l’impossibilità assoluta di ricostruire il fondamento delladecisione), in parte qua, della sentenza impugnata, la cui motivazione nonautorizza minimamente la conclusione che la inammissibilità dalla stessa ivipronunciata sia stata dovuta ad un problema di rubrica.23.

Il ventiquattresimo motivo di ricorso lamenta la «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. e dell'art. 816-bis c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte d’appello diRoma ha escluso l’omessa pronuncia censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] con il tredicesimomotivo di impugnazione del lodo definitivo paventando l’esistenza diinconfigurabili preclusioni nel procedimento arbitrale».

Con questa doglianzaviene contestata l’assunto con cui la corte capitolina ha rigettato il tredicesimomotivo (Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.: omessa pronunciasull'eccezione di grave e duplice abusivo dell'azione di risoluzione comeveicolo di accesso ad un astronomico lucro cessante) di impugnazione dellodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].Quella corte ha rimarcato, in proposito, che, «come risulta dalla stessaesposizione del motivo, l'eccezione del carattere abusivo dell'azione dirisoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] solamente con laseconda comparsa conclusionale del 22 settembre 2014.

L'eccezione è statapertanto introdotta nel giudizio arbitrale ben oltre i termini previsti per lafissazione del thema decidendum, con la conseguenza che il Collegio arbitralenon è incorso in omessa pronuncia in relazione a detta eccezione, in quantotardivamente sollevata».La ricorrente ascrive alla medesima corte di avere «postulato, ai fini deldecidere, la sussistenza di preclusioni (assertive ed istruttorie) inveroinesistenti nel procedimento arbitrale».Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/202623.1.

Questa censura non merita accoglimento, alla stregua delleconsiderazioni già esposte sull’analoga doglianza contenuta nel precedentesesto motivo.Il fatto, poi, che l’eccezione in questione sarebbe stata formulata solonella comparsa conclusionale rende la decisione della corte di appellopienamente coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Cortesecondo cui l'art. 190, comma 2, cod. proc. civ., prescrivendo che lecomparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisatedinanzi al giudice istruttore ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fattoe di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nellafase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa dellacontroparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella faseistruttoria (cfr. Cass. n. 11547 del 2019).A ciò va aggiunto che l’assenza di preclusioni fa pur sempre salvo ilrispetto del principio del contraddittorio, sicché deve ritenersi che la ratiodecidendi, in parte qua, della sentenza impugnata, sia che un’eccezionesollevata con la seconda comparsa conclusionale non consenta il rispetto delcontradditorio: ratio, questa, tuttavia non colta dal motivo in esame.In ogni caso, considerando che integra violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo oestintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art.2697, comma 2, cod. civ., mentre è suscettibile di determinare vizio dimotivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lapretermissione, da parte del giudice, del fatto secondario, allegato in funzionedi contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore(cfr. Cass n. 459 del 2021), il Collegio rimarca che ciò che risulta contestatoperché asseritamente non esaminato, alla luce della valutazione della corte,sul punto non specificamente impugnata, non è un fatto suscettibile di esserequalificato come eccezione, bensì l’abuso nell’esercizio dell’azione dirisoluzione, e, dunque, un mero argomento difensivo.24.

Il venticinquesimo motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione efalsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 829, comma 3, c.p.c., nonchéNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026degli artt. 1460, 2909 e 2907 c.c., laddove la Corte di appello di Roma,violando le norme in punto di interpretazione del contratto […] e comunqueomettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversiaoggetto di discussione tra le parti […], ha escluso l’impugnabilità del lodo perviolazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha cosìreiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 1460, 2909 e 2907 c.c.)contestata con il dodicesimo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivoe i due motivi di impugnazione proposti avverso il lodo parziale nel contestodell’atto introduttivo del giudizio n. 1202/2015».24.1.

Questa doglianza, volta a censurare la declaratoria diinammissibilità del motivo di impugnazione del lodo parziale non definitivopronunciata dalla corte distrettuale (praticamente l’ultimo tra tutti i motivi diimpugnazione complessivamente scrutinati da quest’ultima), si rivelainammissibile per quelle stesse complessive considerazioni generali giàesposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) pergiungere ad un’analoga declaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo,nono, decimo, undicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo.25.

In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] InvestissementInternationaux SPF S.À.R.L. deve essere respinto, restando a suo carico lespese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza,altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stanteil tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima società ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SPFs.à.r.l. e la condanna alla refusione delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 35.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l, in persona dell’amministratore unicoe legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale allegato al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Roma, alla via G. Donizetti n. 7.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 2006 S.R.L., con sede in Roma, al viale A. Gramsci n. 7, in personadell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. Andrea DiPorto e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lostudio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13.- controricorrente -Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026avverso la SENTENZA, n. cron. 6281/2020, emessa dalla CORTE DI APPELLOdi ROMA il giorno 11/12/2020.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con domanda di arbitrato ed atto di nomina di arbitro del 5 dicembre2012, la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche breviter, [OSCURATO:PERSONA]),richiamata la clausola compromissoria di cui all'art. 9 della scrittura privataintercorsa con la [OSCURATO:PERSONA] SPF s.à.r.l. (per ilprosieguo, pure più semplicemente, [OSCURATO:PERSONA]) il 30 novembre 2007 e lasuccessiva convenzione arbitrale del 22 marzo 2011, nominò il proprioarbitro, invitando la [OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla designazione del suo, e chiese alcostituendo collegio arbitrale di volere: a) accertare e dichiarare il graveinadempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle obbligazioni previste negliaccordi intercorsi e, quindi, pronunciare la risoluzione della scrittura privatasuddetta per fatto della [OSCURATO:PERSONA], adottando ogni conseguente provvedimento;b) condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] il complessivo importo di€ 13.246.836,00, a titolo di restituzione dell'importo pagato per l'acquisto del20% delle azioni [OSCURATO:SOCIETA], di costi sostenuti dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] in unprecedente arbitrato e di risarcimento dei danni subiti e subendi, ovvero lasomma, maggiore o minore, che sarebbe emersa dagli atti quale risarcimentodel danno per lucro cessante e danno emergente, oltre al danno derivantedalla lesione dell'immagine commerciale.A fondamento dei quesiti così formulati, la [OSCURATO:PERSONA] espose che: i) il 30novembre 2007, tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] era intercorsa una scrittura privatacon cui era stata prevista la cessione, alla prima, in tempi differenti ed in duediverse tranches, del 50% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epocainteramente posseduto dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un più complesso piano dicooperazione volto al raggiungimento di taluni precisi obiettivi di investimentoe di business nel comparto edilizio presso l'area territoriale di Pomezia,tramite il veicolo societario [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la [OSCURATO:PERSONA] si era resa gravementeNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026inadempiente agli accordi intercorsi, laddove, dopo aver regolarmentetrasferito il 20 % delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, aveva violato l'obbligodi trasferire il 30 % restante, così che, il 5 aprile 2012, un precedente collegioarbitrale costituito in Roma l'aveva condannata (con statuizione poisottoposta ad impugnazione) all'adempimento della predetta prestazione;dall’altro, in pretesa violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, avevaposto in essere una serie di gravissime condotte a carattere ostruzionistico edilatorio, anche per il tramite di decisioni assunte nell'ambito del c.d.a. diNofdam s.p.a., asseritamente finalizzate a rallentare l'avanzamento delprogetto di sviluppo concordato ed a determinare la sottomissione dellastessa [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla gestione ad all’attività della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA], con atto di nomina di arbitro notificato il 21 dicembre 2012(riservando all'esito della costituzione del collegio arbitrale, ogni compiutaargomentazione), contestò integralmente quanto ex adverso dedotto, a suodire infondato oltre che sprovvisto di prova, rilevando come, in realtà, l’unicosoggetto da ritenersi inadempiente agli accordi assunti fosse la [OSCURATO:PERSONA].Conseguentemente, chiese il rigetto dei quesiti proposti da quest’ultima el'accoglimento dei propri, formulati in via riconvenzionale, intesi a vedereaccertare e dichiarare il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioniassunte e, pertanto, ottenere la risoluzione degli accordi in danno dellastessa, con conseguente condanna alla restituzione delle azioni a suo tempotrasferite (pari al 20 % del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].) ed alrisarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa.Nominato il terzo arbitro, con funzione di Presidente, dai due già designatidalle parti, il collegio arbitrale così costituito assegnò alle parti un duplicetermine: il primo, per la formulazione dei quesiti, la compiuta esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto, il deposito dei documenti e la formulazionedi istanze istruttorie; il secondo, per il compimento dell’attività assertiva edistruttoria in replica.Scaduti tali termini, il medesimo collegio, con lodo parziale del 23settembre 2013: i) respinse l'eccezione di continenza spiegata dalla Troisisulle domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]; ii) dichiarò inammissibili le domandeNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026riconvenzionali di risoluzione contrattuale, di restituzione e di risarcimentodei danni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]; iii) rinviò al lodo definitivo ognideterminazione delle spese di giudizio; iv) dispose, con separata ordinanza,in ordine al prosieguo del procedimento.In particolare, detto collegio ritenne: a) insussistenti i presupposti dellacontinenza di cui all'art. 39, comma 2, cod. proc. civ., essenzialmente perchéla norma presuppone che le cause pendano davanti a giudici diversi, ma nelmedesimo grado di giudizio, richiamando, sul punto, le pronunce rese daCass. n. 27018/2011, Cass. n. 16446/2009 e Cass. n. 18819/2004.Considerò, comunque, concretamente inconfigurabile la continenza, attesoche la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio arbitrale era stata fondatasu fatti diversi e successivi a quelli discussi nel precedente giudizio arbitrale.Pertanto, nemmeno si sarebbe potuta applicare la regola di cui all'art. 1453,comma 2, cod. civ. sulla modifica della domanda (da proporsi nel giudizio diimpugnazione davanti alla corte d'appello), atteso che la richiesta dirisoluzione della [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto inadempimenti successivi aquelli posti a fondamento della domanda di adempimento formulata nelprecedente procedimento arbitrale. Neppure, infine, si sarebbe potutadisporre la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ., atteso che l'art. 819-ter cod. proc. civ. esclude l'applicazione di dettanorma nei rapporti tra arbitrato e processo; b) che, invece, la domandariconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel precedente giudizio arbitrale fosseidentica a quella proposta nel presente giudizio, risultando solo aggiunta larichiesta risarcitoria, dovendosi escludere che la odierna domanda dirisoluzione, benché poggiante su autonomo motivo (gravi carenze progettualidell’Accordo di programma presentato al Comune di Pomezia), nedeterminasse la diversità rispetto a quella proposta nel precedente giudizioarbitrale, perché riguardante fatti all'epoca già conoscibili dalla convenuta cheben potevano essere contestati nel primo giudizio. Pertanto, la riproposizionedella domanda di risoluzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] era preclusa dalla necessitàdi rispettare il principio del ne bis in idem e la declaratoria di inammissibilitàNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026colpiva pure le conseguenziali domande restitutorie e risarcitorie dalla stessaproposte.Contro questo lodo, la [OSCURATO:PERSONA] propose immediata impugnazione pernullità, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, ritenendolo gravementeillegittimo e lesivo delle proprie prerogative, sotto diversi e concorrenti profili.1.1. Successivamente, disposta ed espletata una consulenza tecnica diufficio e scaduti i termini per la precisazione delle conclusioni e delle notefinali, il collegio arbitrale, il 5 dicembre 2014, pronunciò il lodo definitivo, concui: a) dichiarò la risoluzione del contratto sottoscritto fra le parti il 30novembre 2007, per il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto,condannò quest’ultima a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1.200.000,00,oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e fino all’effettivo soddisfo,contestualmente al ritrasferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] delleazioni di [OSCURATO:SOCIETA]. detenute dalla prima, pari al 20 % del capitale sociale;b) condannò la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA], nellamisura di € 6.700.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda efino all'effettivo soddisfo; c) pose a carico della [OSCURATO:PERSONA] le spese difunzionamento del collegio arbitrale e quelle della consulenza tecnica d'ufficio,come liquidate con precedenti ordinanze; d) condannò la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsarealla [OSCURATO:PERSONA] le spese di difesa, liquidate in € 70.000,00, oltre spese generalial 15 %, iva e c.p.a.Anche contro questo lodo la [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione per nullità,innanzi alla Corte di appello di Roma.2. Pronunciando sulle suddette, separate impugnazioni di tali lodi, l’aditacorte capitolina, riuniti i due corrispondenti giudizi, li decise con sentenzadatata 11 dicembre 2021, n. 6281, pronunciata nel contraddittorio con laVirgilio, che così dispose: «Rigetta le impugnazioni proposte da TroisiInvestissement Internationaux SPF s.a.; condanna [OSCURATO:PERSONA] InvestissementInternationaux SPF s.a. al rimborso, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., dellespese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro11.938 per la fase di studio, euro 6.941 per la fase introduttiva, euro 15.994Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026per la fase di trattazione ed euro 19.851 per la fase decisionale, oltre a spesegenerali, iva e c.p.a.».Le principali argomentazioni con cui detta corte giustificò questeconclusioni saranno riportate, per quanto di corrispondente interesse, nelcorso dell’esame di ciascuno dei numerosi motivi di impugnazione oggiproposti contro quella decisione, così da renderne più agevole il contenuto.3. Per la cassazione di questa sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] InvestissementInternationaux SPF s.à.r.l. ha promosso ricorso affidandosi a venticinquemotivi. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dellafissata adunanza camerale, sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ancor prima di procedere alla descrizione ed allo scrutinio deinumerosi, formulati motivi del ricorso, il Collegio intende ribadire (cfr.,amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmenteconforme, le più recenti Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del2022; Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9429 del 2024, Cass. n. 7597, 19277e 32248 del 2025) che quello di impugnazione per nullità del lodo arbitralecostituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinatierrores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, daparte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma3, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, come modificatodal d.lgs. n. 40 del 2006); in esso trova applicazione la regola della specificitàdella formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente ditale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire algiudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulatecorrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionatanorma (cfr. Cass. n. 27321 del 2020). Inoltre, nel ricorso per cassazioneavverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosiverificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamentemotivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato dilegittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformitàNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha decisosull'impugnazione del lodo. Ciò comporta che la relativa denuncia, perottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione,non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudicedell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e dellacorte di appello, né, tanto meno, in una semplice richiesta di revisione dellevalutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione, maesige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, perrendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenzetratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (cfr. Cass. n. 23670 del2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n.23485 del 2013; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. nn. 7597, 19277 e 32248 del2025); dall’altro, l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti adillustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui ilricorrente è chiamato a precisare in qual modo – se per contrasto con lanorma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – abbia avuto luogola violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr.Cass. nn. 32248, 19277 e 7597 del 2025; Cass. n. 9429 del 2024; Cass. n.23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n.5633 del 1999).1.1. Sempre in via assolutamente preliminare, occorre sottolineareancora che, come rimarcato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 13604 del2024 (cfr. in motivazione), il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale sicompone di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all’accertamento dieventuali nullità del lodo e che si può concludere con l’annullamento delmedesimo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nelcorso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delleprove dedotte. Nella prima di tali fasi non è consentito alla corte d’appelloprocedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delleeventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili, come si è giàanticipato, solo per determinati errori in procedendo, nonché, oveNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026espressamente consentito dalle parti (trattandosi, nel caso di specie, di lodipronunciati sulla base di una clausola compromissoria successiva alla entratain vigore del d.lgs. n. 40 del 2016), per inosservanza delle regole di dirittorelative al merito della controversie; solo in sede rescissoria al giudicedell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande,comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agliarbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispettoa quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuatedall'art. 829 cod. proc. civ.Nella odierna fattispecie, la sentenza della corte distrettuale ha esclusoqualsiasi nullità dei lodi innanzi ad essa impugnati, sicché ha limitato ilgiudizio alla fase rescindente. Pertanto, il sindacato di legittimità, oggi, èevidentemente limitato, appunto, ai vizi della pronuncia per avere escluso lanullità dei lodi medesimi. Nell’esercizio di tale sindacato, peraltro, laCassazione neppure può esaminare direttamente questi ultimi, ma devescrutinare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopodi verificare se essa sia corretta in relazione ai profili di censura dei lodi ividedotti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13604 del 2024;Cass. n. 25189 del 2017; Cass. n. 10809 del 2015; Cass. n. 10641 del 2004).A questo fine, è utile ribadire che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, inquanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’esplicitaallegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a dettielementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacunedi indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza dilegge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame dicircostanza di carattere decisivo (cfr. Cass. n. 28997 del 2018; Cass. n.19324del 2014); in altri termini, la denuncia di nullità del lodo per inosservanza diregole di diritto in iudicando, laddove espressamente consentita dalle parti, èammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione dilegge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 16559 del 2020; Cass.n. 21802 del 2006). Ne consegue, pure, che è inammissibile il motivo diNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorso per cassazione formulato avverso la sentenza della corte territorialecon il quale siano riproposte questioni di fatto già oggetto della decisionearbitrale, in quanto il controllo della Suprema Corte non può consistere nellarivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell’adeguatezza econgruenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri (cfr. Cass. n. 2985 del2018; Cass. n. 18136 del 2013). La valutazione dei fatti dedotti e delle proveacquisite nel corso del procedimento arbitrale, dunque, non può esserecontestata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo, perché talevalutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degliarbitri (cfr. Cass. n. 13604 del 2024; Cass. n. 13968 del 2011).2. Fermo tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso denuncia la«Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 9,c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corted’appello di Roma, pronunciando su di un motivo di impugnazione diverso daquello realmente formulato, ha erroneamente dichiarato inammissibile erigettato il secondo (rectius: terzo. Ndr] motivo di impugnazione propostodalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo parziale». La censura è rivolta contro leaffermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere le doglianzedella [OSCURATO:PERSONA] (“Violazione degli articoli 39 e 101 c.p.c. e dell'articolo 24Costituzione. Nullità del lodo ex articolo 829, n. 9, c.p.c.”. Cfr. pag. 3 dellasentenza qui impugnata) contro il lodo non definitivo del 23 settembre 2013,nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto inammissibile la domandariconvenzionale proposta dalla odierna ricorrente sulla base di un profilo diinadempimento diverso da quello dedotto nel precedente giudizio arbitrale.Quella corte ritenne, in proposito, che, «anche a voler ritenere ladichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] contenuta nel lodo non definitivo quale pronuncia che ha decisoparzialmente il merito della controversia e, dunque, autonomamenteimpugnabile ai sensi dell'articolo 827, secondo comma c.p.c., la censura vadarespinta. Da un lato, non si ravvisa la nullità denunciata di cui all'articolo 829,comma 1, n. 9, c.p.c. "se non è stato osservato nel procedimento arbitrale ilprincipio del contraddittorio", atteso che la decisione relativa al lodo nonNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026definitivo è stata preceduta dalla concessione di termini per il deposito dimemorie riguardanti i profili poi affrontati nel lodo non definitivo, nonché dallaconcessione di ulteriori termini per repliche. Altresì insussistenti risultano leviolazioni denunciate dell'articolo 24 Costituzione e dell’articolo 101 c.p.c. Nellodo non definitivo, infatti, gli arbitri si sono pronunciati sulla ammissibilitàdella domanda riconvenzionale esponendo le ragioni per cui hanno ritenutoche detta domanda fosse la stessa di quella già proposta nel precedentegiudizio arbitrale, avendo ritenuto non rilevante la deduzione di un autonomoprofilo di inadempimento, dal momento che le carenze documentali eprogettuali dell'accordo presentato al Comune di Pomezia e la illegittimità delprocedimento amministrativo erano tutte le circostanze che ben potevanoessere già dedotte nel primo giudizio arbitrale da [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto inquestione, la censura svolta da [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto carente, non essendoneppure dedotta e dimostrata la circostanza che detti profili diinadempimento non erano conoscibili dalla parte impugnante all'epoca delprecedente giudizio arbitrale, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegioarbitrale. In proposito, va poi richiamato il principio già affermato dallaSuprema Corte secondo la quale, nel giudizio di impugnazione per nullità dellodo arbitrale, trova applicazione la regola della specificità della formulazionedei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e delfatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice e alla parteconvenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondanoesattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'articolo 829 c.p.c.. Nel casoin questione, la parte impugnante ha dedotto la violazione del principio delcontraddittorio, mentre, in realtà, ha sostenuto l'erroneità del lodo per vizioin iudicando, ossia ha censurato il merito della decisione, senza tuttaviaindividuare il motivo di nullità pertinente a tale profilo di critica e senzaneppure dimostrare l'erroneità della decisione sul punto. Il motivo, pertanto,oltre che inammissibile è pure infondato».Assume oggi la ricorrente che la corte d’appello, «violando il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, anziché statuire rispetto allerichieste effettivamente formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], – di dichiarare, in faseNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026rescindente, la nullità del lodo parziale, in ragione della violazione delcontraddittorio da essa denunziata – ha pronunciato rispetto ad un'altradomanda, invero inespressa, così, peraltro, omettendo di statuire sullacensura effettivamente spiegata. […]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, lungi dal denunziarela nullità del lodo in ordine alla non conoscibilità degli ulteriori fatti diinadempimento (che, beninteso, non erano comunque all'epoca conoscibili),aveva piuttosto contestato l'applicazione della preclusione del dedotto e deldeducibile con riferimento a diritti eterodeterminati, rispetto a fatti costituitividiversi da quelli posti a fondamento della domanda. Da qui era scaturita laviolazione del contraddittorio, prima ancora che del principio dispositivo e deldiritto di difesa alla base della censura spiegata. L'errore denunciato, in altritermini, poggiava sul fatto che il Collegio arbitrale aveva privato la [OSCURATO:PERSONA] dellapossibilità di far valere un proprio diritto nel contesto del giudizio, sull'erratopresupposto che il rigetto di una domanda di risoluzione per inadempimentoavrebbe precluso l'esperimento di una ulteriore domanda di risoluzionefondata su fatti costitutivi – inadempimenti – diversi, ed in precedenza nondedotti. Sul punto, all'evidenza, la corte d'appello ha finito per nonpronunciare, con conseguente integrazione della violazione dell'art. 112 c.p.c.[…]. E la dedotta violazione si è risolta, ulteriormente, nell'errata applicazionedell'art. 829 c.p.c. da parte della Corte di appello di Roma. La stessa, infatti,ha finito per ritenere inammissibile il motivo di impugnazione, perchéasseritamente privo della doverosa specificità, del tutto a sproposito. LaTroisi, infatti, aveva specificamente denunciato la nullità lamentata,illustrando le ragioni poste a relativo fondamento. Piuttosto, non aveva fattomenzione, né specifica, né generica, delle argomentazioni afferenti al temadella precedente non conoscibilità, soltanto perché non era quello l'oggettodella censura formulata».2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché non coglie la effettivaratio decidendi, sul punto, della corte di appello, che è quella secondo cui ilmotivo di impugnazione individuato con riferimento al n. 9 del comma 1dell’art. 829 cod. proc. civ. non era pertinente perché non c’era un vizio diviolazione del contraddittorio, ma un error in iudicando. In altri termini,Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026secondo la territoriale era stato individuato male il motivo di impugnazioneinvocato (perché non corrispondente allo specifico contenuto della censurache si risolveva in un error in iudicando, non già in procedendo), cosìviolandosi il principio di specificità dei motivi proprio del giudizio diimpugnazione del lodo.La censura, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quantoripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21563 del 2022; Cass. n. 35782del 2023; Cass. nn. 25495 e 26871 del 2024; Cass. nn. 19277 e 32413 del2025; Cass. nn. 6512 e 6514 del 2026), secondo cui «l'onere di specificitàdei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr.Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01),confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge la sentenzaimpugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».2.2. A tanto deve aggiungersi, peraltro, che, nel caso di specie, non sipone una questione di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, bensìdi ammissibilità del motivo di impugnazione del lodo, nel senso della suainammissibilità siccome qualificato dal giudice competente alla stregua delladeduzione della parte, dunque con valutazione insindacabile in cassazione.Invero, giusta l’apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, quei“fatti costituitivi” della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] erano tutt’altroche “diversi” da quelli dedotti, nonché deducibili, dalla stessa nel primoprocedimento arbitrale, con tutto quanto di conseguenza sulle preclusioniderivanti dal principio del ne bis in idem.3. Il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e falsa applicazionedell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., nella misura in cui, mal interpretando la portata della citatadisposizione, la Corte d’appello di Roma ha erroneamente dichiaratoinammissibile il primo motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avversoil lodo definitivo». La censura è rivolta contro alcune delle affermazioni concui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullitàdel lodo ex articolo 829, n. 4, c.p.c., per aver accolto, modificandone il fattocostitutivo, una domanda diversa da quella proposta”. Cfr. pag. 6 dellasentenza qui impugnata) contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nellaparte in cui quest’ultimo aveva individuato a fondamento della domanda dirisoluzione di [OSCURATO:PERSONA] tre ordini di circostanze (il mancato trasferimento delleazioni dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la conseguente mancata integrazione degliamministratori nella compagine dell'organo di governo societario; icomportamenti adottati dai componenti del Consiglio di Amministrazione dellaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nofdam s.p.a., espressione della maggioranza azionaria detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA],tra febbraio 2011-maggio 2012; la protratta inerzia della [OSCURATO:SOCIETA]. nelproseguire il programma urbanistico dando impulso alla valorizzazione delterreno), valutate separatamente, senza affrontare, tuttavia, a dire dellaricorrente, la vera ragione del conflitto insorto tra le parti, ossia il contrattocon [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su cui entrambe le parti avevano lungamentedibattuto, aspetto, invece, del tutto saltato nel lodo.La corte d’appello ritenne, in proposito, che «La nullità del lodo è statadedotta da [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della violazione dell'articolo 829, comma 1,n. 4, c.p.c.: "se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzioned'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha decisoil merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva esseredeciso". È evidente che nella previsione della citata norma non rientra ladedotta violazione, ossia di aver modificato la domanda di risoluzione diVirgilio sostituendone il fatto costitutivo».Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «secondo quanto autorevolmente affermatoda codesto [OSCURATO:PERSONA], l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., costituisce lostrumento apprestato dall’ordinamento per sanzionare, oltre che la pronunciasu di una materia esorbitante dall'oggetto del compromesso, anche lastatuizione con cui gli arbitri abbiano pronunciato oltre i limiti del themadecidendum ad essi sottoposto per il tramite dei quesiti. Censura,quest'ultima, perfettamente corrispondente a quella formulata dall'odiernaricorrente che aveva lamentato come, si è detto, il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse affatto statuito su tutto il thema decidendum ed esso sottoposto,pronunciando, piuttosto, oltre i limiti dei quesiti formulati dalla controparte,al precipuo scopo di sottrarsi dall'esame della “questione [OSCURATO:PERSONA].r.l.”, benché la medesima costituisse il nodo centrale della controversia».3.1. Questa doglianza risulta inammissibile perché, in realtà, si traducein un sindacato sull’esito della interpretazione, compiuta dal collegio arbitrale,della domanda della [OSCURATO:PERSONA], non consentito a questa Corte perché affareproprio del giudice di merito (e la corte di appello ha motivato la ragione dellasua decisione). In altri termini, la diversa interpretazione della domanda inNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026esame coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontà processualedella parte, che non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, alpari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimitàsoltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti incui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. (cfr., tra le tante, Cass. n. 13439 del 2025; Cass. n. 31546 del2019, che richiama Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n.8315 del 2013; Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del2006). Tuttavia, nessuna puntuale censura, correttamente rapportata alparametro da ultimo indicato, è stata formulata dalla odierna ricorrente.4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alprimo capo del primo motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso illodo definitivo». Questa censura è rivolta contro le ulteriori affermazioni concui la corte distrettuale ebbe a disattendere la medesima doglianza dellaTroisi (“Nullità del lodo ex articolo 829, n. 4, c.p.c., per aver accolto,modificandone il fatto costitutivo, una domanda diversa da quella proposta”.Cfr. pag. 6 della sentenza qui impugnata), già esposta nel motivo precedente,contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014.La corte d’appello ritenne, oltre a quanto si è già riportato scrutinandosiil secondo motivo, che, «D'altra parte, neppure può affermarsi che gli arbitrinon abbiano considerato, tra gli inadempimenti contestati da [OSCURATO:PERSONA], ilcontenuto delle delibere di [OSCURATO:SOCIETA] laddove, a pagina 39 del lodo, il Collegioarbitrale ha motivato in proposito ed ha ritenuto che "i comportamentidenunciati da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del Consiglio di Amministrazione dellaNofdam" (di cui [OSCURATO:PERSONA] costituiva il socio maggioritario) e in particolare "ledecisioni non gradite al socio [OSCURATO:PERSONA] e da questo ritenute pregiudizievoli alperseguimento dello scopo comune"... "non assumono un autonomo rilievo eNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026non possono essere valutati come grave inadempimento agli obblighiderivanti dall'accordo del 2007"».Assume oggi la ricorrente che «La Corte d'Appello, […], ha – nuovamente- violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove lastessa, anziché statuire rispetto alle richieste effettivamente formulate dallaTroisi, ha radicalmente obliterato la pronuncia sulla tematica effettivamentesvolta dalla ricorrente, nel primo capo del proprio motivo di impugnazione».4.1. Questo motivo risulta inammissibile, da un lato, perché, al pari delprecedente, si traduce, in realtà, in un sindacato sull’esito dellainterpretazione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], non consentito a questa Corteperché affare proprio del giudice di merito, che, peraltro, ha motivato laragione del proprio convincimento; dall’altro, in ragione del fatto che la corteterritoriale ha considerato estranea alla decisione la circostanza oggetto dipretesa ultrapetizione, sicché la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. è priva di decisività.5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. per motivazione meramenteapparente in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento allastatuizione di rigetto del primo motivo di impugnazione del lodo definitivoformulato ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.». Con questa censurasi insiste nel contestare, questa volta sotto il profilo di una pretesamotivazione apparente, le medesime argomentazioni della corte distrettualegià oggetto del precedente motivo.5.1. Questa doglianza si rivela infondata.Essa, invero, mostra di non tenere in alcun conto che, come ancoraribadito, in motivazione, da Cass. nn. 34212, 20894 e 8671 del 2025, nonchéda Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attualetesto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata unasentenza pubblicata il giorno 11 dicembre 2020, ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiaritoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947,28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggidenunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti;Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021;Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguitodella riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unicacontraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza èquella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allostesso esito è quella “insuperabile”. Non rileva, in relazione ad una siffattacontestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023;Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 34212, 20894e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparentemotivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichisenza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento(cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn.33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn.Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/202623684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una“motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice dimerito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e nonconsentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere allaconclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioniassolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice.Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezzadella soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensìunicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr.Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) – è, nellaspecie, inconfigurabile.La corte territoriale, infatti, ha illustrato, affatto esaustivamente ed inlinea con il minimo costituzionale predetto, gli assunti (già illustratiscrutinandosi i precedenti motivi secondo e terzo) posti alla base del rigettodella prima parte del primo motivo di impugnazione del lodo definitivo innanziad essa proposto.Si tratta, quindi, di motivazione che esplicita le ragioni della decisione suquesti punti, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito, cosìdovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si èdetto; né rileva, qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di taligiustificazioni.6. Il quinto motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazionedell'art. 829 comma 1, n. 5, c.p.c. e dell'art. 823, n. 3, c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento al rigetto del primo motivodi impugnazione del lodo definitivo formulato ai sensi dell’art. 829, comma 1,n. 5, c.p.c.». Questa censura è rivolta contro le affermazioni con cui la cortedistrettuale ebbe a disattendere la ulteriore doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullità dellodo ex articolo 829, n. 5, in relazione all'articolo 823, n. 5, c.p.c. per totaleomissione della motivazione su fatti decisivi prospettati dall'attore”. Cfr. pag.Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/20266 della sentenza qui impugnata), contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014,nella stessa parte già oggetto del precedente secondo motivo.La corte d’appello ritenne, in proposito, che, «Quanto poi alla dedottanullità di cui all'articolo 829, n. 5, in relazione all'articolo 823, n. 5, c.p.c., perl'omessa "esposizione sommaria dei motivi", è fermo orientamento dellaSuprema Corte l'affermazione secondo la quale deve trattarsi in mancanzatotale della motivazione. È affermato, infatti, in relazione alla precedenteformulazione dell'articolo 823 n. 3 c.p.c., il principio secondo il quale: In temadi impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizioriconducibile all'art. 829, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, n. 3, stessocodice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo stanchidel tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazionedella “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un ”iter”argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì darisolversi in una non-motivazione. Cass. n. 12321 del 18/05/2018. Per leragioni sopra esposte deve escludersi che il Collegio arbitrale non abbiamotivato sull'inadempimento oggetto del motivo di nullità, dovendo invececoncludersi che Arbitri hanno globalmente valutato detto profilo, ritenendoperaltro lo stesso non significativo ai fini dell'accoglimento della domanda dirisoluzione del contratto proposta da [OSCURATO:PERSONA]».Assume oggi la ricorrente che la statuizione della corte distrettuale «sirisolve nell'errata applicazione della disposizione processuale di cui trattasi,in quanto è stato ritenuto costituisse una congrua motivazioneun'argomentazione assolutamente priva di qualsivoglia valenza rispetto allacensura effettivamente denunziata (sul punto, stante la sostanzialeriproposizione di quella stessa motivazione da parte della Corte d'Appello, sirinvia al motivo che precede)».6.1. Questo motivo si rivela inammissibile perché, da un lato, inviolazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non risulta specificatamenteindicato, alla luce della concreta motivazione del lodo, perché si sarebbetrattato di una assenza tale di motivazione da non rendere percepibile la ratiodecidendi; dall’altro, giacché, in ogni caso, esso si traduce, in realtà, in unaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026censura di merito rispetto a quanto sancito dalla corte di appello, sullospecifico punto, alla pagina 8 della sentenza impugnata.7. Il sesto motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., dell’art. 816-bis c.p.c. e dell'art. 115c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corted’appello di Roma ha escluso la violazione del contraddittorio denunciatadalla [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di impugnazione del lodo definitivopaventando l’esistenza di inconfigurabili preclusioni nel procedimentoarbitrale e mal applicando il principio di non contestazione di cui all’art. 115c.p.c.». Questa censura è rivolta contro le affermazioni con cui la cortedistrettuale ebbe a disattendere la prima doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullità dellodo ex articolo 829, comma 1, n. 9, c.p.c. per violazione del diritto alcontraddittorio, sub specie il diritto alla prova”. Cfr. pag. 8 della sentenza quiimpugnata), contro il lodo definitivo del 5 dicembre 2014, nella parte in cuiquest’ultimo erroneamente aveva ritenuto necessaria la prova di un fatto veroe non contestato, facendo gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] le gravi conseguenze dellamancata prova, ed in concreto aveva precluso alla medesima odiernaricorrente, che sulla non contestazione di quel fatto aveva legittimamentebasato il suo agire processuale, di esercitare appieno il suo diritto alla provamediante il deposito in arbitrato del documento contenente la convocazionedella [OSCURATO:PERSONA] innanzi al notaio, per la compravendita del 30% delle azioniNofdam, ed il successivo rifiuto di quest’ultima.La corte d’appello, dopo aver riportato quanto argomentato, sul punto,dagli arbitri, ritenne, in proposito, che, «come peraltro ammesso dalla stessaTroisi nel motivo in esame, la circostanza della offerta di adempimento nonaccettata è stata formulata per la prima volta da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria del 25febbraio 2014, ossia dopo che, con l'ordinanza del 19 dicembre 2013, ilCollegio aveva pronunciato sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti edassegnato i termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delledifese (lodo definitivo pagina 8). Dunque, il fatto relativo all'offerta diadempimento non accettata è stato dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ben oltre la fasededicata alla fissazione del thema probandum e, in disparte il fatto che dettaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026circostanza risulta comunque contestata da controparte nella successivamemoria, essa è stata introdotta nel giudizio addirittura dopo la pronunciadel Collegio arbitrale sulle richieste istruttorie delle parti. La dedottaviolazione del principio del contraddittorio va, dunque, esclusa, risolvendosiil motivo in una inammissibile censura sulla valutazione delle prove da partedel Collegio arbitrale».Assume oggi la ricorrente che «Costituisce principio giuridicocostantemente affermato da [OSCURATO:PERSONA] (ancherecentissimamente - cfr. Cass. 10 dicembre 2020, n. 28189), del resto, quellosecondo cui “nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiamo vincolato gliarbitri all'osservanza delle norme del codice di rito, è consentito allemedesime di modificare ed ampliare le iniziali domande, senza che trovinoapplicazione le preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il rispetto delprincipio del contraddittorio. […]. Ebbene, considerato che, né in sede dìconferimento dell’incarico arbitrale, né tantomeno in sede di compromesso,le parti hanno previsto l’applicazione delle preclusioni di cui al codice diprocedura civile (si legge in particolare nel contesto di tale documento, che“il Collegio dovrà giudicare in via rituale e secondo diritto, in applicazionedella disciplina dell'arbitrato rituale contenuta nel codice procedura civile”} èevidente l'inconferenza del rilevo della Corte d'Appello. Acclarata la primaviolazione di legge che, sul punto, connota la decisione, è possibile coglierela seconda, ed in particolare quella dell'art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo, si èdetto, dopo aver richiamato l'applicazione di inesistenti preclusioni, ha infattiriferito che, in ogni caso, la circostanza allegata dall'odierna ricorrentesarebbe stata oggetto di contestazione dalla controparte nella successivamemoria»: contestazione, però, a dire della [OSCURATO:PERSONA], solo apparente e, cometale, inidonea a rendere controverso e bisognoso di prova quel fatto».7.1. Questo motivo risulta insuscettibile di accoglimento nel suocomplesso.Invero, in relazione alla sua prima parte, è sufficiente rimarcare che, ovepure, realmente, non fossero state richiamate dalle parti, nella convenzionedi arbitrato o nella clausola compromissoria, le norme del codice di ritoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicabili dagli arbitri (in particolare quelle sulle preclusioni), questi ultimi,nella specie, ben avrebbero potuto “regolare lo svolgimento del giudizio”arbitrale nel modo ritenuto “più opportuno” (cfr. art. 816-bis, comma 1, cod.proc. civ.). Pertanto, del tutto ragionevolmente non consentirono laindicazione di una circostanza di fatto ulteriore dopo che gli stessi si eranogià pronunciato sulle richieste istruttorie delle parti.Per il resto, è sufficiente ricordare, da un lato, che la valutazione circa laesistenza, o meno, di una contestazione/non contestazione costituisceaccertamento proprio del giudice di merito (cfr. Cass. n. 27490 del 2019), quil’arbitro, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale (qui,però, nemmeno specificamente prospettato); dall’altro, che, una voltavalutata comunque l’allegazione, sebbene pure per evidenziarne il caratterecontroverso, viene meno, in ogni caso, la questione della sua tempestività.8. Il settimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. laddove la Corte d’appello di Roma, violandoinnanzitutto i princìpi di legge esistenti in materia di interpretazione delcontratto, ha escluso che le parti volessero prevedere l’impugnabilità del lodoarbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia, così erroneamente omettendo, in primo luogo, l’esame delsecondo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo propostodall'odierna ricorrente e, quindi, dando altresì luogo alla violazione degli artt.2697 c.c., 115 c.p.c. e 1455 c.c., in questa sede denunciata in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (v. infra, nono motivo per la separatatrattazione)». Questa censura è rivolta contro la conclusione della cortedistrettuale circa la impossibilità, per le parti, di proporre impugnazione dellodo definitivo del 5 dicembre 2014 per violazione delle regole di dirittorelative al merito della controversia. In particolare, si contesta, in questasede, la declaratoria di inammissibilità, per tale ragione, della secondadoglianza rinvenibile nl secondo motivo di impugnazione del lodo definitivo,recante “Nullità del lodo ex articolo 829, comma 3, c.p.c. per violazioneNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell'articolo 2697 c.c. in relazione anche all'articolo 115 c.p.c.” (cfr. pag. 8della sentenza qui impugnata).La corte d’appello ritenne, in proposito, che, «Per quanto riguarda ladedotta violazione ex articolo 829, terzo comma, c.p.c. per violazione delleregole di diritto concernenti l'onere della prova in relazione al merito dellacontroversia, deve ritenersi la censura inammissibile, non essendoespressamente disposta dalle parti la facoltà di impugnare il lodo perviolazione di regole di diritto. In proposito, va rilevato che l'accordo del 30novembre 2007 devolveva ogni controversia tra le parti alla decisione di uncollegio arbitrale composto da tre arbitri nominati secondo la proceduraprevista dal Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera diCommercio Internazionale di Parigi. Peraltro le parti, avendo già adito ilpredetto organismo con domanda di arbitrato da parte di [OSCURATO:PERSONA] econtrapposta domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivevano un diversoe distinto Atto di compromesso, riportato per intero nel lodo del 4.12.2012[…] in cui si stabiliva di far decidere "la Controversia non già dal TribunaleArbitrale della CCI ma da un [OSCURATO:PERSONA] composto sempre da duenominati Arbitri e da un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, individuatoda costoro". In relazione alla predetta controversia era prevista la deroga altermine di 20 giorni per richiedere la nomina, in mancanza di accordo, delpresidente del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale di Roma,essendo invece previsto il termine di 10 giorni. All'articolo 6 si prevedeva iltermine per il deposito del lodo in 180 giorni anziché il termine di 240 giorniprevisto dall'articolo 820, comma 2, c.p.c. All'articolo 5 era prevista la derogaalla regola generale di cui all'articolo 829, comma 3, c.p.c. della nonimpugnabilità per violazione delle regole di diritto, essendo invece previstaespressamente la possibilità di impugnare il lodo anche per violazione delleregole di diritto sul merito della controversia. Infine, nel medesimo articolo 5era previsto che le parti manifestassero il proprio consenso alla decisione nelmerito della controversia da parte della Corte di appello di Roma, in caso diimpugnazione del lodo, nella fase rescissoria. Era previsto che “Ilprocedimento arbitrale sarà convenzionalmente denominato ArbitratoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026Virgilio 2006 - [OSCURATO:PERSONA] ex n. 17643/FM’ ed altresì che “Entro tre giorni dallasottoscrizione del presente compromesso, le parti, a mezzo dei rispettividifensori, secondo le forme da costoro decise, comunicheranno alla CCI lavolontà delle parti medesime di non proseguire l'arbitrato amministrato dallaCCI”. Dopo di che, nello stesso Atto di compromesso era altresì stabilito che"ogni e qualsiasi ulteriore controversia che dovesse insorgere tra le Parti inordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della ScritturaPrivata e dei successivi atti dalla stessa dipendenti, sarà devoluta in viaesclusiva alla decisione di ton [OSCURATO:PERSONA] con sede a Roma, compostoda tre Arbitri, nominati uno da una Parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo,con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati e, in caso didisaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, secondo le previsioni delpresente compromesso”. Questa è la clausola arbitrale riportata dagli arbitridel lodo non definitivo e nel lodo definitivo oggetto della presenteimpugnazione. Ritiene la Corte che la previsione contenuta nell'articolo 5dell’Atto di compromesso circa l'impugnabilità del lodo per violazione di regoledi diritto riguardante il merito della controversia, sia limitata all'arbitrato infunzione del quale è stato stipulato il predetto Atto di compromesso, ossiaquello conclusosi con il lodo in data 4 aprile 2012 convenzionalmentedenominato [OSCURATO:PERSONA] 2006 —[OSCURATO:PERSONA] ex n. 17643/FM, mentre per lesuccessive controversie, quale quella attuale, tale previsione non risultaripetuta, atteso che la clausola sopra riportata richiama le previsioni delcompromesso solamente in relazione ad un particolare aspettoprocedimentale (nomina del presidente). Le parti in causa hannorispettivamente addotto argomenti a sostegno della tesi secondo la qualeanche la previsione della impugnabilità per violazione delle regole di dirittodoveva ritenersi richiamata dalla clausola arbitrale relativa alle successivecontroversie ([OSCURATO:PERSONA]) o viceversa a sostegno della tesi della mancataprevisione della impugnabilità nella riportata clausola governante lesuccessive controversie ([OSCURATO:PERSONA]). Risulta decisivo l'argomento tratto dallastessa disposizione richiamata: l'articolo 829, comma 3, c.p.c. prevedetestualmente che: "L'impugnazione per violazione delle regole di dirittoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026relative al merito della controversia è ammessa se espressamente dispostadalle parti o dalla legge". Ne deriva che anche per le ulteriori controversiedoveva essere espressamente prevista la possibilità di impugnare le decisioniarbitrali per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia. Nel caso in questione, detta previsione espressa manca. Propriola necessità che tale impugnabilità debba essere espressamente previstaporta ad escludere che l'impugnabilità del lodo ai sensi dell'art. 828, comma3, c.p.c. possa essere ricavata a seguito di un procedimento di interpretazionedel suddetto Atto di compromesso, risultando invece, quale presuppostoimprescindibile, l'espressa previsione dell'impugnabilità in relazione allaclausola arbitrale cui afferisce».Assume oggi la ricorrente che la corte territoriale, dopo avercorrettamente ritenuto che la possibilità di impugnare il lodo per violazionedelle regole di diritto avrebbe dovuto essere espressamente prevista dalleparti, «ha erroneamente ritenuto che, per valutare se la dichiarazionenegoziale all'uopo approntata dalle stesse avesse, o meno, recato una simileespressioni utilizzate nel documento, ossia dal compimento della correttaall’impugnazione di cui all'art. 829, comma 3. c.p.c., in altri termini, secondoil Collegio, avrebbe dovuto desumersi da una valutazione del testo negozialecontroversie future) anziché dalla relativa interezza e senza darsi luogo aqualunque attività ermeneutica. Ed è qui che si annida la violazione di leggeposta in essere dalla Corte d'Appello. […]. In altri termini, al fine di valutarese la dichiarazione negoziale contenesse o meno l'espresso riferimento allapossibilità di impugnare il lodo anche per violazione di regole di diritto relativeal merito della controversia, la Corte era necessariamente tenuta a valutarel'intera dichiarazione negoziale ed a considerarla nella sua interezza, in mododa ricavarne il senso complessivo e da intendere la singola espressione infunzione del testo di cui è parte integrante. Ciò all'esito del doverosoprocedimento di interpretazione del predetto atto necessariamente daNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026svolgersi secondo i criteri interpretativi doverosamente apprestati dallegislatore. […], diversamente da quanto riferito dalla Corte d'Appello, non sivede proprio per quale recondita (ed ovviamente non meglio precisata)ragione le parti, (a) dopo aver previsto la possibilità di impugnare il lodoanche per violazione di norme di diritto, nel contesto della clausolacompromissoria originaria di cui alla scrittura privata del 30 novembre 2007(pacificamente deputata a gestire ma tramite un arbitrato amministrato, tuttele potenziali controversie tra di esse insorte – cfr. doc. 1), (b) allorquando,dopo l'insorgenza della prima controversia, hanno sottoscritto ilcompromesso (esclusivamente – è pacifico – al fine di “proseguire lacontroversia prescindendo dall’amministrazione dell'arbitrato da parte dellaCCI e quindi a far decidere la controversia non già dal [OSCURATO:PERSONA] CCI ma da un [OSCURATO:PERSONA]”) avrebbero dovuto limitare (peraltrosenza dirlo) la facoltà di impugnazione per violazione delle regole di dirittoalla sola lite già insorta.».8.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché si risolve nellacontestazione dell’esito interpretativo di un atto privato cui è giunta la cortedi appello. Sostanzialmente si contrappone alla opinione di quest’ultima,quella preferita (perché per lei più vantaggiosa) della società ricorrente.Orbene, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza diquesta Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6512 del 2026;Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024;Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023;Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022;Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022;Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimitàsull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti etendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comunevolontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato algiudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione deicriteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo,imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche cheNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là dellaindicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso diriscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale danon consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alladecisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principiodell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, persottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve esserel'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o piùinterpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass.n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass.n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978del 2023; Cass. nn. 2607, 10786, 13621 e 18079 del 2024).In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati algiudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legalidi ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica allaricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traducain una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n.10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, èapplicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contrattoneppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di unaclausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso chein tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramenteinterpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017).La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astrattoriferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato,Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cuiil giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendole censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione delricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultimanon deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass.,SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che il motivo in esame sirisolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraversola proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali (quellacompromissoria contenuta nell’Atto di compromesso richiamato dalla corteterritoriale), in senso favorevole alla società ricorrente, diversa da quella, daessa contestata, preferita dalla corte capitolina, e mediante la riproduzionenel ricorso – onde sottoporle al riesame della Corte, parimenti inammissibilein questa sede – di contratti e scritti difensivi.In definitiva, la corte distrettuale ha offerto, nella specie, unaricostruzione del contenuto di quell’Atto di compromesso, fornendo unamotivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esitodell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede.9. L’ottavo motivo di ricorso denuncia un «Omesso esame di un fattodecisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell’esaminare la convenzione arbitrale, la Corted’appello di Roma non ha considerato un passaggio fondamentale dellamedesima che, ove preso in esame avrebbe ribaltato l’esito dellastatuizione». Si insiste nel sostenere la possibilità, nella specie, di impugnareil lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito dellacontroversia, aggiungendosi, sotto altro profilo, che «la valutazione dellaCorte d'Appello è risultata essere viziata, anche dall'omessa considerazionedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti […]. Ci si riferisce, inparticolare, al fatto che, nel prendere in esame la clausola contrattuale diriferimento, la Corte d'Appello ha chiaramente omesso di prendere in esameuna componente fondamentale di essa, così giungendo, evidentemente, aNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026fraintenderla. […]. La stessa, infatti, ha ritenuto il richiamo in essa contenutoalle previsioni del compromesso, limitato alla nomina del presidente, inragione della mancata considerazione del (invero fondamentale) ulterioreriferimento alle norme del compromesso apposto in apertura delladisposizione. […]. Viceversa, il tenore della clausola è ben diverso ed è proprioil passaggio che il Giudice all’evidenza ha omesso di considerare a chiarire,senza possibilità di smentita, l'erroneità della interpretazione di essa fornitadalla Corte d'Appello. […]. Sono […] le parti ad aver espressamente chiaritoche il "presente compromesso” (nella propria interezza e senza limitazioni)"va a sostituire la clausola compromissoria contenuta nella Scrittura privata”e che, "pertanto”, (e dunque in dipendenza della richiamata sostituzione) ogniulteriore controversia sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale“secondo le previsioni del presente compromesso”».9.1. Questo motivo è inammissibile per quanto si è già detto in relazionea quello precedente, ribadendosi, peraltro, che quando, come nella specie, èapplicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contrattoneppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di unaclausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso chein tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramenteinterpretativi (cfr. Cass. n. 5795 del 2017).10. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso denunciano,rispettivamente:IX) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829,comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1455 c.c., rispettoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma,violando le norme in punto di interpretazione del contratto […] e comunqueomettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversiaoggetto di discussione tra le parti […] ha escluso l’impugnabilità del lodo perviolazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha cosìreiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. eNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/20261455 c.c.) contestata con il terzo motivo di impugnazione avverso il lododefinitivo»;X) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma3, c.p.c., nonché dell’art. 2380-bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando le norme in punto diinterpretazione del contratto […] e comunque omettendo di esaminare unfatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto di discussione tra leparti […] ha escluso l’ impugnabilità del lodo per violazione di regole di dirittorelative al merito della controversia ed ha così reiterato la violazione di legge(nella specie l’art. 2380-bis c.c.) contestata con il terzo motivo diimpugnazione avverso il lodo definitivo»;XI) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829,comma 3, c.p.c., nonché degli artt. 2380-bis e 1453 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando lenorme in punto di interpretazione del contratto […] e comunque omettendodi esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto didiscussione tra le parti […] ha escluso l’ impugnabilità del lodo per violazionedi regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato laviolazione di legge (nella specie gli artt. 1453 e 2380-bis c.c.) contestata conil terzo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».10.1. Tutti questi motivi, volti a censurare le declaratorie diinammissibilità, rispettivamente, del terzo e quarto motivo di impugnazionedel lodo definitivo pronunciate dalla corte distrettuale, sono scrutinabilicongiuntamente perché caratterizzate dalla medesima causa diinammissibilità, da individuarsi in quelle stesse complessive considerazionigià esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) pergiungere ad un’analoga declaratoria dei precedenti motivi settimo ed ottavo.11. Il dodicesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento al rigetto del quinto motivo di impugnazione del lodo definitivoformulato rispetto all’art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. ed ex art. 829, commaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/20261, n. 5, c.p.c. da parte della [OSCURATO:PERSONA]». Con questa censura viene lamentata unapretesa motivazione in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale(cfr., amplius, pag. 14-15 della sentenza impugnata, da intendersi quiriprodotte per intuibili ragioni di sintesi) per disattendere entrambi i profili incui era articolato il quinto motivo di impugnazione del lodo definitivo innanziad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].11.1. Questa doglianza si rivela infondata, valendo, in proposito, lemedesime argomentazioni già esposte (onde descrivere quando sia tuttoraconcretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente), per giungere adun’analoga conclusione in relazione al precedente quarto motivo, altresìrimarcandosi che qui la motivazione apparente è denunciata mediante lacomparazione con fatti di causa ed inoltre, non essendo stata richiamata (inviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) la motivazionearbitrale, nemmeno è possibile apprezzare il requisito motivazionale dellasentenza della corte d’appello.Va aggiunto soltanto che quest’ultima, dopo aver riferito che gli arbitriavevano esaustivamente motivato sulla esistenza del nesso di causalità tra ilcomportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] (mancato invio della documentazionerichiesta dal Comune di Pomezia) e lo stallo dell’iter amministrativo e,conseguentemente, sulla gravità dell’asserito inadempimento della odiernaricorrente (dando conto dei loro assunti), ha ritenuto che la censura di cui alquinto motivo di impugnazione del lodo definitivo altro non era che unainammissibile censura di merito della decisione arbitrale.12. Il tredicesimo motivo di ricorso lamenta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma,pronunciando su di un motivo di impugnazione diverso da quello realmenteformulato, ha erroneamente dichiarato inammissibile e rigettato il sestomotivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il lodo definitivo benchésussistessero tutte le condizioni funzionali al relativo accoglimento». Lacensura è rivolta contro le affermazioni con cui la corte distrettuale ebbe aNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026disattendere la doglianza della [OSCURATO:PERSONA] (“Nullità del lodo ex articolo 829, comma1, n. 4, c.p.c.: vizio di ultrapetizione per avere il Collegio posto a fondamentodella domanda di risoluzione poi accolta un fatto costitutivo diinadempimento-inerzia non allegato a tal fine da [OSCURATO:PERSONA]”. Cfr. pag. 15 dellasentenza qui impugnata) costituente il sesto motivo di impugnazione del lododefinitivo del 5 dicembre 2014.La corte d’appello ritenne, in proposito, che «Entrambe le parti hannocitato la memoria di [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2013 per sostenere le opposte tesi.Tuttavia, risulta evidente come gli Arbitri abbiano operato una valutazionecomplessiva dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], ponendo più che altro l'accento sulfatto che non era stata inviata al Comune di Pomezia la documentazioneindicata nel provvedimento del 5 gennaio 2011 (lodo, pagina 43) mentre nonrisulta che abbiano attribuito rilevanza decisiva alle circostanze dedotte daVirgilio circa l'incontro con l'Assessore di cui alla comunicazione del Comunein data 23 settembre 2011. In definitiva, il motivo di nullità tende in sostanzaa censurare l'erroneità nella valutazione del materiale probatorio da partedegli Arbitri, censura, questa, del tutto diversa da quella dedotta con il motivoin relazione alla nullità prevista dall'articolo 829, primo comma, n. 4, c.p.c.».Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «anche in questa circostanza, la statuizione èaffetta dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., in punto di differenza tra chiesto epronunciato, da cui è discesa, come diretta conseguenza, quella dell'art. 829,primo comma, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] a quo, infatti, anziché statuire rispetto almotivo di censura proposto, ossia in ordine alla intervenuta modificazione deifatti costitutivi della domanda spiegata dalla controparte […] riconducibile alCollegio, ha, ancora una volta, pronunciato rispetto ad un’altra richiesta,in punto di valutazione delle prove e di incidenza degli inadempimenticontestati dalla [OSCURATO:PERSONA] invero mai formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]».12.1. Questo motivo si rivela inammissibile perché (come già accadutocon il secondo), in realtà, si traduce in un sindacato sull’esito dellainterpretazione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], non consentito a questa corteperché affare proprio del giudice di merito (e la corte di appello ha motivatola ragione della sua decisione). Valgono, dunque, anche qui, per giustificareNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026la declaratoria di inammissibilità di questa doglianza, i medesimi principigiurisprudenziali richiamati nel precedente parag. 3.1.Va aggiunto, peraltro, che la corte distrettuale ha affermato chel’inadempimento era stato ritenuto dagli arbitri sulla base di una valutazionecomplessiva e che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.,la ricorrente nemmeno ha fornito un quadro specifico e completo dellamotivazione del lodo così da consentire oggi a questo Collegio, di apprezzarequanto valutato dalla corte distrettuale.13. Il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli art. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d’appello di Roma,innanzitutto ravvisando l’esperimento di una domanda che invero non era maistata formulata, ha illegittimamente escluso la sussistenza del vizio diultrapetizione che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante il settimo motivodi impugnazione avverso il lodo definitivo». La censura è rivolta contro leaffermazioni con cui la corte distrettuale ebbe a disattendere la doglianzadella odierna ricorrente (relativa alla statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno da perdita di chances. “Nullità del lodo ex articolo 829,comma 1, n. 4, per aver accolto una domanda mai formulata da [OSCURATO:PERSONA]; exarticolo 829, comma 1, n. 12, c.p.c., per non avere il collegio deciso sulladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento del danno da lucro cessante, e pernon averla conseguentemente rigettata nel merito per infondatezza; exarticolo 829, comma 1, n. 9, violazione del contraddittorio e comma 3 c.p.c.per contrarietà all'ordine pubblico”. Cfr. pag. 16 della sentenza quiimpugnata) costituente il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivodel 5 dicembre 2014.La corte d’appello ritenne, in proposito, che «La censura non è fondata inrelazione ai motivi di nullità prospettati. In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] avevaprospettato il danno da perdita di chance nella memoria del 12 aprile 2013 alpunto 194. In secondo luogo, premesso che il danno da perdita di chance èpacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C., e rilevato che, aisensi del 1223 c.c., il danno da inadempimento contrattuale suscettibile diNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026risarcimento è costituito dalla perdita subita e dal mancato guadagno, nediscende necessariamente che il danno da perdita di chance, si ripete,pacificamente ammesso in giurisprudenza, non può che costituire una speciesdel mancato guadagno. A seconda dei casi, il mancato guadagno può averead oggetto un vantaggio economico effettivamente realizzatosi, ma non perla parte adempiente, a causa dell'inadempimento dell'altra parte, oppure puòavere ad oggetto un vantaggio economico non realizzatosi proprio a causadell'inadempimento dell'altra parte. Nel primo caso la perdita è certa, ed èeconomicamente valutabile con sufficiente precisione; nel secondo casooccorre la sussistenza di elementi tali da far ritenere, secondo la regola delpiù probabile che non, che in assenza dell'inadempimento il vantaggioeconomico sarebbe stato raggiunto, di talché la quantificazione del danno nonpuò che essere equitativa, avuto riguardo al grado di probabilità che la parteavrebbe avuto di conseguire il vantaggio economico. […]. Nel caso inquestione, il danno da lucro cessante non poteva che configurarsi quale dannoda perdita di chance, atteso che il progetto edificatorio, come accertato dagliArbitri, si è bloccato a causa dell'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva, per unverso, che il Collegio arbitrale, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA],ha provveduto su una domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA]; per altroverso, che la circostanza della mancata realizzazione del progetto edificatorionon sta affatto a significare l'insussistenza di un danno risarcibile, ma, alcontrario, implica la risarcibilità del danno da lucro cessante nell'unica formain cui tale danno poteva essere richiesto, ossia il danno da perdita di chance.In proposito è appena il caso di osservare come nel lodo impugnato gli Arbitri[…] hanno ritenuto: "Rispetto alla concreta fattispecie, va osservato che almomento attuale, non essendo intervenuto alcun atto preclusivo delprogramma edificatorio avviato con le delibere comunali del 2011, sussistesolo una ragionevole probabilità che l’iter di modificazione urbanistica possaandare a buon fine così da consentire lo sviluppo del progetto e lavalorizzazione delle conseguenti potenzialità edificatorie dell'area. Delvantaggio economico conseguente, secondo il valore indicato dal consulentetecnico, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto partecipare per una quota del 50%, pari aNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026circa euro 13.500.000, 00. Per la liquidazione del danno, il collegio rileva che,rispetto a un pregiudizio prospettico quanto al futuro mancato guadagnovalutabile sotto il profilo della perdita di chances, debba tuttavia essereutilizzato il criterio ricavabile dal dettato dell'articolo 1226 codice civile.Quindi, considerato l'importo del rimborso del prezzo delle azioni conseguiteda [OSCURATO:PERSONA] e l'impegno finanziario che questa avrebbe comunque dovutosostenere a termini di contratto […], tenuto altresì conto delle numerosevariabili e delle possibili incognite sui tempi di realizzazione del programmain relazione al completamento dell’iter urbanistico, il collegio ritiene equoriconoscere al titolo di danno l'importo di euro 6.700.000,00" (lodo definitivopagina 48-49). Alla luce della riportata motivazione risulta, da un lato, che gliarbitri hanno individuato quegli elementi di certezza (delibere comunali del2011) da cui trarre l'elevata probabilità della realizzabilità del programmaedificatorio; dall'altro lato, risulta esaurientemente motivata la valutazioneeconomica della perdita subita da [OSCURATO:PERSONA], mediante il ricorso alla valutazioneequitativa del danno di cui all'articolo 1226 c.c.».Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «La statuizione in questione risulta affetta, (i)per un verso, dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato (contestata mediante il presente motivo di impugnazione); (ii)per altro verso, come si rileverà (separatamente) nell'apposito motivo chesegue, dal difetto assoluto di motivazione, e/o comunque da una motivazionesolo apparente lesiva del minimo costituzionale e come tale censurabiledinanzi all'intestata Suprema Corte. […]. Ora se si considera che, dinanzi almotivo di impugnazione per nullità all'uopo presentato […], la Corte d'[OSCURATO:PERSONA] ha apoditticamente ritenuto che il riferimento al punto 194 dellamemoria del 12 aprile 2013 avrebbe costituito una domanda processualeintesa al risarcimento di un danno da perdita di chance invero maicompiutamente richiesto, appare evidente che il sindacato del Giudice a quo(espressamente tenuto ad interpretare la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] insede arbitrale per verificare la ricorrenza, o meno, delle ipotesi di nullitàdinanzi a sé denunziate) abbia travalicato i limiti dianzi menzionati,conducendo all'individuazione di una domanda processuale inveroNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026inesistente. Vizio, come tale, […] sindacabile dinanzi a codesto SupremoCollegio, da ritenersi, in tali circostanze, giudice del fatto, titolare del “potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all’interpretazione degli atti».13.1. Questa doglianza si rivela inammissibile perché carente diautosufficienza, non riportando il contenuto degli atti di parte richiamati, cosìmostrando di non considerare che, in tema di ricorso per cassazione, sonoinammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., lecensure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrentesi limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loroindividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processoinerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione,al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne lacollocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019;Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023;Cass. n. 14107 del 2025). Nella specie, la corte territoriale ha riferito che larichiesta di risarcimento del danno da perdita di chance c’era stata e l’odiernacensura, non riportando il contenuto specifico degli atti richiamati, nonconsente a questo Collegio la relativa verifica.In proposito, giova ricordare che sicuramente è vero che, in caso di errorin procedendo, la corte è giudice anche del fatto processuale ed è autorizzataad accedere al fascicolo di ufficio, ma tanto postula che il motivo –diversamente da quanto accaduto nella spece per quanto si è appena spiegato– sia stato redatto in modo ammissibile (cfr. Cass., SU, n. 20181 del 2019).In definitiva, la decisione oggi impugnata si fonda, sullo specifico punto,su due rationes decidendi, vale a dire (a) la presenza della domanda suldanno da perdita di chance nel punto 94 della memoria del 12 aprile 13 e (b)la riconducibilità di tale danno a quello da lucro cessante.La prima di esse non è stata impugnata in modo idoneo, sia perché nonè stata illustrata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. lacomplessiva causa petendi relativa al danno, in modo da apprezzare se,Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026realmente, fosse effettivamente del tutto assente ogni riferimento alla perditadi chance, sia perché, comunque, attinge (inammissibilmente per quanto si ègià precisato scrutinandosi i motivi secondo e tredicesimo) l’interpretazionedella domanda, che è valutazione riservata al giudice del merito, qui, dunque,il collegio arbitrale.Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove lacorrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità diragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente elogicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessae/o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto diinteresse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitival'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun casol'annullamento, in parte qua, della sentenza stessa (cfr., ex multis, anchenelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. nn. 5102 e 4067del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass.nn. 22697, 10012 e 3194 del 2021).14. Il quindicesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento al rigetto del settimo motivo di impugnazione del lodo definitivoformulato dalla [OSCURATO:PERSONA]». Con questa censura viene lamentata una pretesamotivazione apparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale,e riportato nel motivo precedente, per disattendere il settimo motivo diimpugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].14.1. Questo motivo risulta infondato, valendo, in proposito, oltre alleargomentazioni del motivo precedente, quelle già esposte (onde descriverequando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce del novellato art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessa e/o apparente) pergiungere ad un’analoga conclusione in relazione ai precedenti motivi quartoe dodicesimo, altresì dandosi atto che la corte distrettuale ha fornito unaesaustiva motivazione circa il proprio convincimento quanto all’essere stataformulata, nella specie, anche la domanda risarcitoria di danno da perdita diNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026chance (e non rilevando, in relazione al vizio così oggi denunciato, lacorrettezza, o non, di tale spiegazione).15. Il sedicesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1225, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,nella parte in cui la corte d'appello ha disatteso il settimo motivo diimpugnazione avverso il lodo definitivo affermando la sostanzialesovrapponibilità tra il danno da lucro cessante e il danno da perdita di chanceladdove il secondo costituirebbe species del primo tanto dal doversi escludereil doveroso esperimento di apposita domanda per richiederne la liquidazione».La censura è ancora rivolta contro le già riportate affermazioni con cui la cortedistrettuale ebbe a disattendere la doglianza della odierna ricorrente, relativaalla statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da perdita dichances, costituente il settimo motivo di impugnazione del lodo definitivo del5 dicembre 2014.Assume oggi la [OSCURATO:PERSONA] che, «Diversamente da quanto ha finito peraffermare la Corte d'Appello, […], sulla distinzione tra “mancato guadagno” e“perdita di chance” non vi sono dubbi: non si tratta, infatti, di sinonimi (comepare asserirsi nel contesto della sentenza) ma di locuzioni che stanno adindicare diverse, autonome, non interscambiabili, né "continenti”, posterisarcitorie. Vi è, infatti, una radicale “differenza tra danno futuro, in terminidi lucro cessante, sia pure non così certo come il danno già verificato nelmomento del giudizio, sicché la sua liquidazione deve avvenire secondo uncriterio di rilevante probabilità, e danno da perdita di chance, che è invece undanno potenziale” (così, Cass. 13.6.2014, n. 13491), tanto che le due posteformano oggetto di distinte domande e sono cumulabili nel medesimo giudizio(cfr. in tal senso, Cass. l 1.5.2010, n. 11353)».15.1. Questo motivo non merita accoglimento stante quanto si è già dettoin relazione a quelli (quattordicesimo e quindicesimo) ad essoimmediatamente precedenti, secondo cui il danno da perdita di chance erastato prospettato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il tutto senza sottacere, peraltro, che la cortedi appello non ha sostenuto affatto che il danno da lucro cessante e da perditaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026di chance siano la stessa cosa, ma soltanto che la quest’ultimo sia una speciesdel mancato guadagno.16. Il diciassettesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell’art.1223 c.c. e dei principi in tema di risarcimento del danno, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando lenorme in punto di interpretazione del contratto […] e comunque omettendodi esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto didiscussione tra le parti […] ha escluso l’impugnabilità del lodo per violazionedi regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato laviolazione di legge (nella specie l’art. 1223 c.c.) contestata con il primo capodell’ottavo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».16.1. Questo motivo, volto a censurare la declaratoria di inammissibilitàdella prima parte dell’ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivopronunciata dalla corte distrettuale, è inammissibile perché si risolve nellacontestazione dell’esito interpretativo di clausole contrattuali come effettuatodalla corte capitolina. Valgono, dunque, quelle stesse complessiveconsiderazioni generali già esposte (e da intendersi qui richiamate per intuibilimotivi di sintesi) per giungere ad un’analoga declaratoria dei precedentimotivi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo.Né risulta ragionevolmente ipotizzabile, nella specie, la violazione diprincipi di ordine pubblico come prospettata dalla ricorrente. Per il resto, lacensura è esclusivamente di merito.17. Il diciottesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento alla declaratoria di inammissibilità ed al rigetto del secondo e delterzo capo dell’ottavo motivo di impugnazione del lodo definitivo formulatodalla [OSCURATO:PERSONA]». Con questa censura viene lamentata una pretesa motivazioneapparente in relazione a quanto sostenuto dalla corte territoriale, perdisattendere gli ulteriori profili (Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n.4, c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c., per avere il Collegio provvedutoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026alla quantificazione del danno omettendo di prendere in esame gli indiciespressamente a tal fine allegati ed invocati da [OSCURATO:PERSONA] stessa [passività efiscalità latente riferite a [OSCURATO:SOCIETA]]; nonché ex articolo 829, comma 1, n. 5,c.p.c., per omessa motivazione in ordine a quale sarebbe la chance cheVirgilio avrebbe perso e all'esistenza di passività sociali e fiscalità latente[poste da considerarsi ai fini dell'individuazione del quantum]) dell’ottavomotivo di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dallaTroisi.In proposito, la corte capitolina ha opinato che «È evidente che con dettimotivi la parte impugnante censura, inammissibilmente, il merito dellaliquidazione del danno effettuata dagli Arbitri in via equitativa. In ogni caso,[OSCURATO:PERSONA] manca del tutto di considerare che gli arbitri, dopo aver riportato lastima del c.t.u. secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto partecipare per unaquota del 50%, pari a circa euro 13.500.000,00, hanno invece ritenuto didover liquidare il danno in via equitativa, giungendo al riconoscimento di unasomma di gran lunga inferiore a quella stimata dall'ausiliare e, dunque, nonancorata al valore individuato dal c.t.u. Invero, gli Arbitri hanno considerato,ai fini della valutazione equitativa, una serie di criteri, tra cui l'impegnofinanziario che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sostenere a termini del contratto,oggetto di discussione tra le parti, criteri che hanno più che dimezzatol'importo indicato dall’ausiliare. Ne deriva l'insussistenza delle ipotesi di nullitàoggetto del motivo in esame».Assume oggi la ricorrente che, «anche in questo caso, la motivazione cheprecede (i) per un verso, debba ritenersi “del tutto inidonea ad assolvere allafunzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione” rispetto alladomanda formulata […]; (ii) per altro verso, esuli completamente dall'esamecritico delle censure poste a fondamento dell'impugnazione».17.1. Questo motivo è infondato, sia per quanto già detto relativamentea quello ad esso immediatamente precedente, sia tenuto conto dellecomplessive puntualizzazioni, di carattere generale, già esposte (ondedescrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessaNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026e/o apparente) per giungere ad un’analoga conclusione in relazione aiprecedenti motivi quarto, dodicesimo e quindicesimo motivo.Il tutto, peraltro, senza sottacere che l’odierna doglianza, lungi daldenunciare concretamente una motivazione apparente della sentenza oggiimpugnata, si risolve, in realtà, sostanzialmente, in una confutazione degliargomenti rinvenibili in quest’ultima.18. Il diciannovesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 829, comma 3, c.p.c., nonché dell’art.1223 c.c. e dei principi in tema di risarcimento del danno, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte di appello di Roma, violando lenorme in punto di interpretazione del contratto […] e comunque omettendodi esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversia oggetto didiscussione tra le parti […] ha escluso l’impugnabilità del lodo per violazionedi regole di diritto relative al merito della controversia ed ha così reiterato laviolazione di legge (nella specie l’art. 1223 c.c.) contestata con il primo capodel nono motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo».18.1. Questo motivo, volto a censurare la declaratoria di inammissibilitàdella prima parte del nono motivo di impugnazione del lodo definitivopronunciata dalla corte distrettuale, si rivela inammissibile per quelle stessecomplessive considerazioni generali già esposte (e da intendersi quirichiamate per intuibili motivi di sintesi) per giungere ad un’analogadeclaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimoe diciassettesimo.19. Il ventesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111 Cost. per motivazionemeramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. conriferimento al rigetto del secondo e del terzo sottomotivo relativi al nonomotivo di impugnazione del lodo definitivo formulato dalla [OSCURATO:PERSONA]». Con questacensura viene lamentata una pretesa motivazione apparente in relazione aquanto sostenuto dalla corte territoriale, per disattendere gli ulteriori profili(Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n. 5, c.p.c. [omessa motivazionesull’esistenza di una chances superiore al 50% di conclusione favorevoleNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell'iter e realizzazione del progetto edilizio]; ex articolo 829, comma 1, n.12, c.p.c. [omessa pronuncia sull'esistenza di vizi del procedimentoamministrativo idonei a precludere la sua conclusione e così ad escludere lapossibilità di implementare il progetto]; in via subordinata, ex articolo 829,comma 1, n. 5, c.p.c. [motivazione solo apparente].) del nono motivo diimpugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].In proposito, la corte capitolina ha opinato che «Entrambi i motivi dinullità oggetto della censura sono infondati. È evidente che tanto il consulentequanto gli arbitri, nel valutare la perdita di chance hanno ricostruito laprobabilità di successo del progetto partendo da una valutazione ex ante,ossia collocata al momento dell'adozione delle citate delibere del 2011. Edinfatti, il Collegio arbitrale, nel difendere l'operato del c.t.u. rispetto allecritiche mosse da [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che esse "nel complesso appaionoinidonee a contraddire i risultati peritali che necessariamente si svolgono suun piano prognostico e come tali vengono valutati dal Collegio"). Pertanto lededuzioni e le eccezioni riproposta con il motivo in esame, contrariamente aquanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], sono state pienamente valutate e ritenuteinfondate dal Collegio arbitrale, in quanto espressione di una inammissibilevalutazione ex post del procedimento amministrativo afferente lavalorizzazione dei terreni di proprietà di Nofdame».Assume oggi la ricorrente essere «Di immediata evidenza come lastatuizione della Corte d'Appello si risolva, nuovamente, in una “motivazionedel tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragionidella decisione” (cfr., in termini, Cass. 7, luglio 2020, n. 14086) difettandoqualsivoglia apporto argomentativo che presenti un effettivo esame critico deimotivi di censura formulati […]. Come di consueto, infatti, il Giudice a quo,orientato a spogliarsi della cognizione della controversia nel più breve tempopossibile e senza preoccuparsi di comprendere ed esaminare le censureeffettivamente spiegate dall'odierna ricorrente, si è affidato alle solitepetizioni di principio, prive di qualsiasi portata esplicativa idonea a chiarire leragioni di ritenuta infondatezza dei motivi di impugnazione spiegati».Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/202619.1. Questa doglianza è infondata, essendo sufficienti, in proposito(onde descrivere quando sia tuttora concretamente ipotizzabile, alla luce delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., una motivazione omessae/o apparente), le argomentazioni generali già esposte per giungere adun’analoga conclusione in relazione ai precedenti motivi quarto, dodicesimo,quindicesimo e diciottesimo.Ancora una volta, peraltro, la pretesa motivazione apparente èirritualmente denunciata mediante comparazione con circostanze esterne.20. Il ventunesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 c.p.c. e 829, comma 1, n. 9, e n. 5, c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove la Corte d'appello diRoma, omettendo di considerare la reale estensione del motivo diimpugnazione spiegato, si è dichiarata priva degli elementi per delibare ildecimo motivo di impugnazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il lododefinitivo, così finendo illegittimamente per non pronunciare». Con questacensura viene contestato quanto sostenuto dalla corte territoriale perdisattendere il decimo motivo (Nullità del lodo ex articolo 829, comma 1, n.9, c.p.c. [violazione del contraddittorio in ordine alle valutazioni compiute dalPerito] e n. 5 c.p.c. [omessa motivazione, perché solo apparente, sull'asseritaincapacità dei rilievi tecnici svolti da [OSCURATO:PERSONA] di incrinare le risultanze dellac.t.u.]) di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dallaTroisi.In proposito, la corte capitolina ha opinato, «quanto alla violazione delcontraddittorio, che il motivo si rivela fin qui del tutto generico, mancando ilriferimento a quale dei profili oggetto di osservazioni critiche e di richiesta diconvocazione del c.t.u., rilevante ai fini del giudizio, non sia stato oggetto divalutazione da parte dell'ausiliare, prima, e da parte del Collegio arbitrale.Quanto al difetto di motivazione (perché solo apparente), [OSCURATO:PERSONA] si riporta alleosservazioni critiche alla c.t.u. che evidenziavano una "evidente e cospicuasovrastima del valore del terreno da euro 27.500.000 a euro 15.750.000”,avendo il c.t.u. basato la stima del valore sul calcolo dei "flussi di cassa"generati dal progetto, attualizzati mediante la formula indicata a pagina 28Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026della c.t.u., corretta in astratto, ma in concreto male applicata: infatti ilperiodo "t” di tempo avrebbe dovuto essere "0" nel 2012, "1” nel 2013, "2"nel 2014 e così via, sino a “11” nel 2023. Invece, nella tabella del c.t.u. sitrovano una serie di numeri privi di qualsiasi logica: 0,01 nel 2012, 0,66 nel2013, 1,31 nel 2014 e così via. Sostituendo i valori errati con quelli corretti,si otterrebbe un valore del terreno inferiore a quello dichiarato dall'ausi1iaredi 12 milioni di euro. Per il resto, il motivo riporta alle pagine 77-82 leosservazioni critiche del consulente di parte e deduce la solo apparentemotivazione del lodo non avendo gli arbitri in alcun modo motivato circa lecritiche specifiche e circostanziate mosse dal CTP al consulente tecnico.Osserva la Corte che il motivo riproduce esclusivamente le critiche mosse daTroisi e dal consulente di parte alla c.t.u. sui punti specifici indicati e, tuttavia,non riproduce affatto le risposte che, in relazione ai singoli profili oggetto dicritica, il c.t.u. ha riportato nella relazione definitiva, eccezion fatta per la“rispedizione al mittente” degli attacchi personali al c.t.u. Risulta, invero, cheil c.t.u. aveva inviato ai consulenti di parte la bozza dell'elaborato peritale,sulla cui base, prima della stesura definitiva, e i c.t.p. avevano potutoformulare le proprie osservazioni; successivamente il c.t.u., nel proprioelaborato tecnico definitivo, aveva risposto ai rilievi critici svolti dai suddetticonsulenti. Nel motivo in esame, le risposte del c.t.u. sui singoli punti oggettodel motivo di impugnazione non vengono riportate. Così proposto, pertanto,il motivo risulta incompleto, non essendo possibile per la Corte apprezzare seeffettivamente vi sia stata una lesione del contraddittorio o una omessamotivazione da parte degli Arbitri perché il c.t.u. non ha risposto alleosservazioni critiche mosse dal consulente di parte di [OSCURATO:PERSONA] e, di rimando,perché gli Arbitri non le hanno valutate. In sostanza, il motivo non dimostrala sussistenza dei profili di nullità oggetto di censura».Assume oggi la ricorrente che la corte di appello, «tenuta, per legge, astatuire su tutte le domande pronunciate e non oltre i limiti di esse, hafrapposto un ostacolo all’esercizio della propria funzione del tutto inesistente,laddove nel contesto degli atti sussistevano tutti i riferimenti necessari alloscopo. Così facendo, quindi, ha violato l'obbligo di decidere di cui all'art. 112Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026c.p.c. sottraendosi dal dovere di pronunciare sulle domande (da apprezzarenella loro interezza) formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]».20.1. Questo motivo si rivela infondato, posto che, tenuto conto di quantoaffermato dalla corte di appello e, soprattutto di quanto riferito dalla stessaricorrente, è inipotizzabile un’omessa pronuncia, avendo la medesima corterilevato, invece, carenze nella articolazione della censura.21. Il ventiduesimo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsaapplicazione dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di appello di Roma ritenutoinammissibile l’undicesimo motivo di impugnazione proposto dalla Troisiavverso il lodo definitivo considerando erroneamente il relativo contenutoesterno alla portata applicativa della norma». Con questa censura vienecontestata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla corteterritoriale relativamente all’undicesimo motivo (Nullità del lodo ex articolo829, comma 1, n. 11 c.p.c.; insanabile [duplice] contraddittorietà dellamotivazione in punto di liquidazione del quantum del risarcimento del danno)di impugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].In proposito, la corte capitolina ha ritenuto applicabile «il principio,formulato in relazione all'articolo 829 prima della modifica del 2006, secondoil quale: In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizionicontraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deveemergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazioneed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti dellamotivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullitàdel lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quantodetermini l'impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridicosottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibileal suo modello funzionale (Cass. n. 11895 del 28/05/2014)».Assume oggi la ricorrente che «la statuizione appare radicalmente erratanella misura in cui è evidente, dal tenore del disposto normativo, come ilNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026motivo di nullità del lodo previsto dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c., abbracci anchel’ipotesi in cui la motivazione sia, in sé considerata, contraddittoria e forieradi argomentazioni fra esse illogiche ed inconciliabili. Non v’è alcun appigliointerpretativo, d’altro canto, che potrebbe condurre a ritenere il contrario,non potendosi certo immaginare simili limitazioni nell’assoluto silenzio delladisposizione».21.1. Questo motivo, oltre che assolutamente generico, si rivelatotalmente infondato, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale, che ilCollegio condivide ed intende ribadire, richiamato dalla corte capitolina.22. Il ventitreesimo motivo di ricorso denuncia la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 828 ed 829 c.p.c., nonché, conseguentemente,dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per averela corte di appello proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazioneper mero (denegato) vizio formale attinente la rubrica del motivo, cosìomettendo illegittimamente di decidere sul punto». Con questa doglianzaviene contestata nuovamente la declaratoria di inammissibilità pronunciatadalla corte territoriale relativamente all’undicesimo (già riportato) motivo diimpugnazione del lodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA], sottoun profilo diverso da quello esposto nel morivo precedente.Assume la ricorrente che «il giudice a quo ha ritenuto che l'esponenteavesse censurato una contraddittorietà interna tra le diverse parti dellamotivazione (e non, invece, “disposizioni contraddittorie” del lodo), di talchéla richiamata censura avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi dell'art. 829,comma 1, n. 5, c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.All’esito di tale considerazione, quindi, e rimanendo ancorato allaqualificazione del motivo proposta dall'odierna ricorrente, ha omesso diesaminare il contenuto». Aggiunge che, «in linea con quanto affermato dacodesto [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell’impugnazione non può mai sottrarsial “dovere di decidere”, invocando l'inammissibilità della censura, per il solfatto che il soggetto impugnante abbia veicolato il proprio vizio mediante unmezzo di critica diverso da quello ritenuto pertinente; ove, infatti, il motivodi impugnazione contenga tutti i presupposti per essere comunque esaminatoNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026(in relazione ad altro mezzo di critica), grava sul Giudice l'obbligo di delibarlo,previa relativa riqualificazione».22.1. Questa doglianza è inammissibile, alla stregua del principio dispecificità dei motivi che deve caratterizzare il giudizio di impugnazione dellodo arbitrale, oltre che per estraneità alla effettiva ratio decidendi (ènecessaria l’impossibilità assoluta di ricostruire il fondamento delladecisione), in parte qua, della sentenza impugnata, la cui motivazione nonautorizza minimamente la conclusione che la inammissibilità dalla stessa ivipronunciata sia stata dovuta ad un problema di rubrica.23. Il ventiquattresimo motivo di ricorso lamenta la «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. e dell'art. 816-bis c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la Corte d’appello diRoma ha escluso l’omessa pronuncia censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] con il tredicesimomotivo di impugnazione del lodo definitivo paventando l’esistenza diinconfigurabili preclusioni nel procedimento arbitrale». Con questa doglianzaviene contestata l’assunto con cui la corte capitolina ha rigettato il tredicesimomotivo (Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.: omessa pronunciasull'eccezione di grave e duplice abusivo dell'azione di risoluzione comeveicolo di accesso ad un astronomico lucro cessante) di impugnazione dellodo definitivo innanzi ad essa formulato dalla [OSCURATO:PERSONA].Quella corte ha rimarcato, in proposito, che, «come risulta dalla stessaesposizione del motivo, l'eccezione del carattere abusivo dell'azione dirisoluzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata sollevata da [OSCURATO:PERSONA] solamente con laseconda comparsa conclusionale del 22 settembre 2014. L'eccezione è statapertanto introdotta nel giudizio arbitrale ben oltre i termini previsti per lafissazione del thema decidendum, con la conseguenza che il Collegio arbitralenon è incorso in omessa pronuncia in relazione a detta eccezione, in quantotardivamente sollevata».La ricorrente ascrive alla medesima corte di avere «postulato, ai fini deldecidere, la sussistenza di preclusioni (assertive ed istruttorie) inveroinesistenti nel procedimento arbitrale».Numero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/202623.1. Questa censura non merita accoglimento, alla stregua delleconsiderazioni già esposte sull’analoga doglianza contenuta nel precedentesesto motivo.Il fatto, poi, che l’eccezione in questione sarebbe stata formulata solonella comparsa conclusionale rende la decisione della corte di appellopienamente coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Cortesecondo cui l'art. 190, comma 2, cod. proc. civ., prescrivendo che lecomparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisatedinanzi al giudice istruttore ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fattoe di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nellafase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa dellacontroparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella faseistruttoria (cfr. Cass. n. 11547 del 2019).A ciò va aggiunto che l’assenza di preclusioni fa pur sempre salvo ilrispetto del principio del contraddittorio, sicché deve ritenersi che la ratiodecidendi, in parte qua, della sentenza impugnata, sia che un’eccezionesollevata con la seconda comparsa conclusionale non consenta il rispetto delcontradditorio: ratio, questa, tuttavia non colta dal motivo in esame.In ogni caso, considerando che integra violazione dell'art. 112 cod. proc.civ. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo oestintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art.2697, comma 2, cod. civ., mentre è suscettibile di determinare vizio dimotivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., lapretermissione, da parte del giudice, del fatto secondario, allegato in funzionedi contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore(cfr. Cass n. 459 del 2021), il Collegio rimarca che ciò che risulta contestatoperché asseritamente non esaminato, alla luce della valutazione della corte,sul punto non specificamente impugnata, non è un fatto suscettibile di esserequalificato come eccezione, bensì l’abuso nell’esercizio dell’azione dirisoluzione, e, dunque, un mero argomento difensivo.24. Il venticinquesimo motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione efalsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e 829, comma 3, c.p.c., nonchéNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026degli artt. 1460, 2909 e 2907 c.c., laddove la Corte di appello di Roma,violando le norme in punto di interpretazione del contratto […] e comunqueomettendo di esaminare un fatto decisivo per la soluzione della controversiaoggetto di discussione tra le parti […], ha escluso l’impugnabilità del lodo perviolazione di regole di diritto relative al merito della controversia ed ha cosìreiterato la violazione di legge (nella specie gli artt. 1460, 2909 e 2907 c.c.)contestata con il dodicesimo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivoe i due motivi di impugnazione proposti avverso il lodo parziale nel contestodell’atto introduttivo del giudizio n. 1202/2015».24.1. Questa doglianza, volta a censurare la declaratoria diinammissibilità del motivo di impugnazione del lodo parziale non definitivopronunciata dalla corte distrettuale (praticamente l’ultimo tra tutti i motivi diimpugnazione complessivamente scrutinati da quest’ultima), si rivelainammissibile per quelle stesse complessive considerazioni generali giàesposte (e da intendersi qui richiamate per intuibili motivi di sintesi) pergiungere ad un’analoga declaratoria dei precedenti motivi settimo, ottavo,nono, decimo, undicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo.25. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] InvestissementInternationaux SPF S.À.R.L. deve essere respinto, restando a suo carico lespese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza,altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stanteil tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima società ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MNumero registro generale 5179/2021Numero sezionale 1436/2026Numero di raccolta generale 8374/2026Data pubblicazione 03/04/2026La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SPFs.à.r.l. e la condanna alla refusione delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 35.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti