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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 14655/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5797/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.200, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA della [OSCURATO:PERSONA] n.26231/2023depositata il 08/09/2023.letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 13/05/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5797/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.200, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA della [OSCURATO:PERSONA] n.26231/2023depositata il 08/09/2023.letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 13/05/2024, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 14655/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris