CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Modena ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla competenza per materia e al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza va annullata in quanto in data 30 giugno la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi personalmente ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, nello stesso contesto, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo procuratore speciale, ha accettato la rimessione il successivo 2 luglio 2020, con dichiarazione rese dinanzi ai medesimi carabinieri. Le spese del procedimento vanno poste, per legge, a carico del querelato, non essendo stato diversamente previsto dalle parti. P. T. M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]