CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2022 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 4 novembre 2021 del Tribunale di Parma resa in esito a giudizio abbreviato, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, infliggendo una pena di anni sette di reclusione ed euro trentamila di multa. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, sul presupposto dell'avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di appello infatti, pur riconoscendo la fondatezza del secondo motivo di gravame (ossia la doppia indebita valutazione dell'elemento quantitativo della sostanza stupefacente trattata, sia per determinare la pena base ex art. 133 cod. pen., sia per riconoscere la circostanza aggravante contestata), avrebbe tuttavia confermato la pena irrogata dal primo Giudice con un evidente escamotage, ossia impiegando argomenti non presenti nella sentenza di primo grado, e così di fatto aggravando la pena rispetto a quella della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Vero è, anzitutto, che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (era stato così escluso che l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e i precedenti penali specifici potessero essere addebitati all'imputato sia ai fini della quantificazione della pena base che del suo aggravamento, ai sensi degli artt. 80 T.U. Stup. e 99 cod. pen.)(Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264905). Ciò posto, la sentenza ha riconosciuto comunque l'adeguatezza e la congruità del trattamento sanzionatorio, in forza di quegli stessi elementi di cui all'art. 133 cod. pen. già comunque sinteticamente richiamati dal Giudice di primo grado; in particolare, la Corte territoriale ha valorizzato - in senso negativo - la circostanza che l'imputato avesse la disponibilità tanto di un'auto modificata al fine di occultare lo stupefacente ed il provento dei narcotraffici, quanto di ben cinque telefoni cellulari, ritenuti - con argomento non manifestamente illogico - dedicati alla gestione dei contatti con fornitori e potenziali acquirenti, espressione di professionalità e non occasionalità del comportamento illecito. L'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen.. In proposito, poi, non è neppure necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). In specie, tenuto conto della forbice edittale tra sei e venti anni di reclusione, la pena base di anni sette di reclusione è stata determinata pressoché nel minimo. 4. La sentenza non ha individuato alcun escamotage per "bilanciare" la fondatezza del secondo motivo di gravame, ma ha meglio specificato il valore - nell'ottica sanzionatoria - di quello stesso art. 133 cod. pen., e dei suoi elementi costitutivi, che già il primo Giudice aveva posto a fondamento dell'indicazione della pena base. 5. Ciò non può che comportare la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i