CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25154/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 23175 / 20 1 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BSLMSM64A18 I632Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatie difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studiosono elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Antonelli n. 50; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23175/2018a.c.17 /6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA , n. 274/2018, depositatain data 23 / 1 /20 1 8 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 17 giugno 2025; Rilevato che I contribuenti ha nno fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; Considerato che L’Agenziae i contribuenti non ha nno presentato l’istanza di trattazione del giudizio entro il termine previsto dalla legge; l’Agenzia delle Entrate ha anche provveduto allo sgravio del residuo importo, non più dovuto in seguito al perfezionamento delladefinizione agevolata; il giudizio, dunque, deve essere estinto; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nel