CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06107/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 92/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36942/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il 26/11/1965 rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi i difensori dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato nomina quale difensore di fiducia con revoca del precedente difensore, e avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6107/2026 Roma, lì, 13/02/2026 1. Con sentenza del 16 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. e, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, dichiarava l’imputato colpevole anche del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto colpevole di avere tentato, mediante minaccia e violenza, di costringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestori del parcheggio “Lucerta”, a chiudere il cancello del portone del parcheggio ed a strappare il contratto di affitto dell'area di sosta, ostacolando in tal modo la loro attività commerciale; i fatti sarebbero stati diretti in modo non equivoco ad assumere il controllo del citato parcheggio ed a scoraggiare la concorrenza, essendo il [OSCURATO:PERSONA] gestore del parcheggio limitrofo. Le condotte venivano inoltre commesse mediante l'utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso”. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori dell'imputato, deducendo: 2.1. Primo motivo: violazione di legge e difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. per mancata acquisizione delle dichiarazioni dell'agente di polizia municipale, quale elemento probatorio rilevante e dirimente ai fini della qualificazione giuridica. Si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione poiché la Corte di appello avrebbe apoditticamente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, consistente nell'acquisizione delle dichiarazioni dell'agente di polizia municipale escusso in sede di indagini difensive, affermando che la motivazione in ordine alla superfluità della prova rispetto all'accertamento dei fatti non avrebbe tenuto conto del carattere decisivo della prova avente ad oggetto il colloquio intercorso contestualmente ai fatti contestati tra l'imputato e il suddetto agente di polizia municipale in merito all'assenza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di autorimessa in capo alle persone offese. 2.2. Secondo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., 546 cod. proc. pen. e 513-bis cod. pen. Si contesta che, vertendosi in un caso di riforma di una sentenza di assoluzione (essendo stato l'imputato assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. per il quale veniva condannato in appello), la diversa valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi innanzi al giudice di primo grado avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente nullità dell'impugnata sentenza con riferimento alla parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorrente è stato condannato anche per il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. 2.3. Terzo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 546 e 530 cod. proc. pen. ed agli artt. 56, 629 e 393 cod. pen. Si censura l'impugnata sentenza lamentando che la stessa opera una riproposizione delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza motivare in ordine all'inconsistenza, irrilevanza o non pertinenza delle censure mosse. In particolare, l'impugnata sentenza non si confronterebbe con la censura che sottolinea come, illogicamente, dopo la minaccia del [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] si era recato volontariamente presso il parcheggio del [OSCURATO:PERSONA], non comprendendosi la scansione temporale della condotta del [OSCURATO:PERSONA] medesimo che, laddove fosse stata finalizzata ad impedire che altri acquisissero l'area adibita a parcheggio, avrebbe dovuto realizzarsi prima della sottoscrizione del contratto. L'impugnata sentenza non spiegherebbe, inoltre, da quale elemento probatorio possa ricavarsi che la condotta dell'imputato, dopo la sottoscrizione del contratto e quando il procedimento amministrativo era ormai quasi concluso, fosse finalizzata ad acquisire l'area, in quanto in quel momento nulla si poteva fare in tal senso. Si censura, inoltre, che l'intero percorso logico ed argomentativo dell'impugnata sentenza sarebbe viziato dalla omessa acquisizione della prova ritenuta decisiva, avente ad oggetto le già richiamate dichiarazioni dell'agente di polizia municipale al quale il ricorrente aveva espresso le sue lamentele in merito al fatto che le persone offese stavano realizzando un'attività di autorimessa abusiva, in tal modo danneggiandolo. Si deduce la decisività di tale circostanza in relazione alla lettura, in termini finalistici, delle condotte del ricorrente, le quali sarebbero state finalizzate essenzialmente a tutelare il proprio diritto a non vedersi sottratta la clientela. Si deduce, invero, che, se fosse stata assunta la dichiarazione dell'agente di polizia municipale in questione, la vicenda avrebbe potuto assumere una veste diversa, anche in termini di qualificazione giuridica. 2.4. Quarto motivo: violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Si censura la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, in quanto non risulterebbero indicati gli elementi fattuali della condotta dell'imputato integranti in concreto l'utilizzo di tale metodo, i quali non possono essere desunti semplicemente dall'essere stato l'imputato già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si deduce, in particolare, che la Corte di appello, nonostante fossero state mosse precise censure alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, si sarebbe limitata a ribadire, richiamandole sinteticamente, tutte le argomentazioni di quest'ultimo, che desumeva la configurabilità del metodo mafioso dalle caratteristiche soggettive del ricorrente, quali il riferimento agli anni trascorsi in carcere (che sarebbe cosa ben diversa dal fare riferimento alla propria storia criminale), dalla circostanza che le vittime fossero consapevoli dello spessore criminale del ricorrente e dalle decorazioni dal Giannetti, nell’ambito di diversa vicenda giudiziaria, in tal modo non sanando il difetto della motivazione della sentenza di primo grado che era stato denunciato con l’atto di appello. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe conseguentemente carente, tenuto conto della natura oggettiva dell'aggravante, che sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta di soggetti che possono anche non aver mai fatto parte di una organizzazione criminale di stampo mafioso ma che evocano la forza intimidatrice del gruppo operante sul territorio. 2.5. Quinto motivo: violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Si deduce che l'impugnata sentenza risulterebbe viziata per violazione di legge e difetto di motivazione, non avendo la Corte di appello analizzato la sussistenza dei requisiti per applicare l'art. 99, quarto comma, cod. pen. ovvero l'esistenza di pregresse condanne per delitto che rendevano l’imputato qualificabile come recidivo reiterato. Invero, dal casellario giudiziale dell'imputato emerge l'assenza di più condanne irrevocabili per delitti, quale requisito indispensabile per la configurazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 2.6. Sesto motivo: violazione di legge e difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 63, quarto comma, cod. pen. con riferimento alla pena base applicata per il reato più grave ed all’ulteriore aumento di un terzo per l’aggravante di cui all’art. art. 416-bis.1 cod. pen. e art. 62-bis cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per il difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; in particolare la sentenza sarebbe solo apparentemente motivata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione di una pena base nella misura superiore al minimo edittale e nell’aumento, nella misura massima prevista, per la circostanza aggravante effetto speciale più grave della recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., senza che sia stata effettuata sul punto una specifica e puntuale motivazione. 2.7. Settimo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per la manifesta irragionevolezza della determinazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione con il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., nella misura di un anno di reclusione, senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo di ricorso, mentre è inammissibile nel resto, essendo articolato sulla base di censure manifestamente infondate o comunque non consentite. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata a causa della mancata acquisizione delle dichiarazioni dell'agente di polizia municipale quale elemento dirimente ai fini della qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato. 2.1. Ai fini dell'esame della doglianza appena sintetizzata è utile premettere che le richieste istruttorie in questione sono state avanzate in appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., e che la Corte d'appello le ha respinte ritenendo le relative attività istruttorie non necessarie ai fini della decisione. Ciò posto, va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01 e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01). 2.2. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti princìpi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile avendo la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva, argomentato che la prova da acquisire a mezzo di rinnovazione istruttoria non era idonea ad introdurre elementi necessari per la decisione. In particolare, la sentenza impugnata ha spiegato di ritenere non necessario acquisire le dichiarazioni dell'agente di polizia municipale con cui avrebbe discusso il [OSCURATO:PERSONA] il giorno dei fatti in contestazione, avendo ritenuto che si trattasse di fonte dichiarativa non dirimente oltre che del tutto superflua rispetto all'accertamento dei fatti; in particolare, i giudici di merito hanno ritenuto che, in alcun modo, la conversazione presumibilmente intercorsa tra l'imputato e l'agente di polizia, peraltro identificato a notevole distanza di tempo, sarebbe stata utile per meglio illustrare le dinamiche dei fatti di causa, in quanto, se anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse discusso con quest’ultimo della mancanza delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di autorimessa, non sarebbe stata esclusa la perpetrazione di una condotta minacciosa ed estorsiva nei confronti delle parti civili costituite (pag. 5 della sentenza impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in presenza di una riforma della sentenza assolutoria di primo grado per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. è manifestamente infondato. 3.1. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei soli casi in cui sia necessario procedere alla rivalutazione delle prove dichiarative assunte in udienza nel corso di giudizio dibattimentale di primo grado (oppure all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato). È stato chiarito che la «prova dichiarativa», sintagma introdotto nel codice di rito dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017 n. 107, agli effetti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve avere le seguenti caratteristiche: a) deve trattarsi di prova che può avere ad oggetto sia dichiarazioni percettive che valutative perché la norma non consente interpretazioni restrittive di alcun genere; b) dev'essere espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni), perché questo è l'unico mezzo che garantisce ed attua i principi di oralità ed immediatezza: di conseguenza, in essa non possono essere ricompresi quei mezzi di prova che si limitano a veicolare l'informazione nel processo attraverso scritti o altri documenti (art. 234 cod. proc. pen.); c) dev'essere decisiva essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione. d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, in motivazione, pag. 18-19). 3.2. Tale impostazione è conforme ai princìpi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza europea, la quale fa discendere la necessità di procedere alla nuova assunzione delle prove dichiarative, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime e distingue i casi in cui una corte di appello, avendo riformato una sentenza di assoluzione senza ascoltare direttamente la testimonianza su cui si basava l’assoluzione, ha effettivamente rivalutato i fatti, dai casi in cui, invece, la corte di appello non era d’accordo con il tribunale di primo grado solo sull’interpretazione di una questione di diritto e/o sulla sua applicazione ai fatti già accertati (Corte EDU, 16/07/2019, Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, §§ 36 e 37; Corte EDU, 29/06/2017, Lorefice c. Italia, § 41; Corte EDU, 22/10/2020, Tondo c. Italia, § 43; Corte EDU, 08/07/2021, Maestri e altri c. Italia, § 40-41; Corte EDU, 23/01/2025, D'Amico c. Italia, § 22). Invero, nei casi in cui la corte di appello aveva condannato i ricorrenti sulla base di una diversa interpretazione di una questione puramente giuridica e senza riesaminare i fatti così come provati in primo grado, la Corte EDU ha stabilito che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU (tra le tante: Corte EDU, 16/12/2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, § 36; Corte EDU, 05/06/2012, [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] c. Finlandia, § 39; Corte EDU, 15/09/2020, Dumitrascu c. Romania, § 34-36). 3.3. Ne consegue che deve essere ribadito il principio già affermato dalla Corte, conforme anche ai princìpi elaborati dalla giurisprudenza europea sopra richiamati, secondo il quale il giudice di appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv. 285826-01; Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860-01). 3.4. Nella fattispecie, dalla motivazione della sentenza della Corte di appello si evince chiaramente che la riforma della pronuncia assolutoria dal reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. non è avvenuta sulla base di una diversa ricostruzione del fatto operata sulla base di una rivalutazione delle prove dichiarative, bensì unicamente sulla base della diversa valutazione di una questione di diritto, ovvero sull’interpretazione della nozione di "atti di concorrenza", che costituisce l'asse attorno al quale ruota la fattispecie incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, ritenendo che siano dotate di rilevanza penale soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare), realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o a coartare l'altrui libera concorrenza, aveva ritenuto che la condotta dell’imputato integrasse unicamente il delitto di tentata estorsione e non anche quello di illecita concorrenza con minaccia o violenza (sentenza di primo grado pag. 19). La Corte di appello si è discostata dall’impostazione seguìta dal giudice di primo grado e, nell’interpretazione della nozione di "atti di concorrenza", ha aderito all’orientamento giurisprudenziale poi recepito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno chiarito che assume rilievo penale il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; e che, inoltre, hanno chiarito che la fattispecie cui all’art. 513-bis cod. pen. può concorrere con il delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi sicché ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi delitti (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735-01). Conseguentemente, la Corte di appello ha ritenuto sussumibile la condotta del [OSCURATO:PERSONA] anche nella fattispecie incriminatrice di illecita concorrenza con minaccia o violenza, della quale sussistevano tutti i requisiti soggettivi, trattandosi di un soggetto che esercita attività commerciale in rapporto di competizione economica nei confronti dei soggetti passivi, nonché gli elementi oggettivi, in quanto l'azione dell’imputato si poneva quale comportamento impeditivo dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, realizzato in forme violente e minatorie, così da favorire l'illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di una posizione di vantaggio, ovvero di predominio sul libero mercato senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell'organizzazione dello svolgimento della propria attività produttiva (sentenza impugnata pagine 7-9). 3.5. Ne consegue che la Corte di appello, essendo pervenuta alla sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen. dopo che l’imputato era stato assolto in primo grado da tale reato, non sulla base di una diversa ricostruzione del fatto operata sulla base di una rivalutazione delle prove dichiarative, bensì unicamente sulla base della diversa valutazione di una questione di diritto, non era obbligata a procedere alla nuova assunzione delle prove dichiarative e dunque non è configurabile il vizio denunciato, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Con il terzo motivo di ricorso, reiterando censure già proposte con i motivi di appello e motivatamente disattese del giudice di secondo grado, si deduce al contempo un vizio di violazione di legge e un difetto di motivazione lamentando che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato, non si sarebbe confrontata con le censure specificamente sollevate con i motivi di appello. 4.1. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01). Invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01). 4.2. Quanto al denunciato vizio di motivazione, il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve, quindi, limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01). Nella fattispecie, peraltro, la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, come dedotto dal ricorrente, ma ha risposto specificamente ai motivi di appello con argomentazioni adeguate e logiche. Invero, le motivazioni delle due sentenze si saldano fornendo un'unica e complessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dal ricorrente che ripropone gli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado. 4.3. Anche sulla dedotta questione della asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto quale tentata estorsione in luogo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte di appello ha correttamente motivato in conformità con i principi di diritto affermati dalla Corte. La Corte ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). Nella fattispecie, è stato contestato all’imputato il delitto di cui agli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen. perché l'imputato aveva, mediante violenza e minaccia, tentato di costringere le persone offese a chiudere l’attività adibita a parcheggio, al fine di assumere il controllo del citato parcheggio e di scoraggiare la concorrenza. La Corte di appello, con motivazione logica, coerente con le risultanze processuali ed esente da vizi censurabili in questa sede, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte avendo ritenuto che, nella fattispecie, non si configurava il delitto di cui all’art. 393 cod. pen. avendo l'imputato posto in essere la condotta al fine di intimare la chiusura dell'attività delle persone offese e non per eccepire la mancanza delle prescritte autorizzazioni; l'imputato, dunque, aveva rivendicato, con l'utilizzo di minacce, un diritto che non avrebbe giammai potuto rivendicare rivolgendosi al giudice. 5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, è manifestamente infondato. 5.1. Al riguardo, va innanzitutto rammentato che secondo la dizione dell'art. 416-bis. 1 cod. pen. avvalersi del metodo mafioso ovvero "delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen." significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Invero, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405-01). Secondo il consolidato insegnamento della Corte, dunque, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). In altre parole, ai fini della configurabilità dell’aggravante de qua è sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e che siano attuate con modalità tali da comprovare una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti sul luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampà, Rv. 251830-01). Nello stesso senso, è stato affermato che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01). 5.2. Coerentemente con i princìpi di diritto sopra enunciati, la Corte di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante del metodo mafioso, evidenziando che, ai fini dell'applicazione della stessa, nella dimensione 'oggettiva', non occorre l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, bensì l'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. Nella fattispecie la Corte di appello, confermando il giudizio di primo grado, ha fondato la sussistenza della circostanza aggravante sulle modalità «plateali» ed «eclatanti» utilizzate dall'imputato per mostrare la propria forza intimidatrice alle persone offese, tenuto conto che egli si recava personalmente dapprima presso il parcheggio “Luserta” e poi presso l'area di sosta dove era impiegato tale [OSCURATO:PERSONA], altro socio della cooperativa, minacciando entrambi con atteggiamento violento e prevaricatore; è stata poi evidenziata la circostanza che, in occasione dell'episodio del pomeriggio del 16 luglio 2015, l'imputato rammentava all'interlocutore di avere trascorso molti anni in carcere, così facendo riferimento alla propria storia criminale; inoltre, ancora prima dei fatti in contestazione, faceva avvicinare lo [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], persona molto vicina all’imputato, per esortarlo ad abbandonare il proposito di gestire il parcheggio “Luserta” e, in quell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] riferiva del bisogno del [OSCURATO:PERSONA] di lavorare, dopo molti anni trascorsi in regime detentivo, così evocando i trascorsi delittuosi dell'imputato e il suo spessore criminale. Ne conseguiva un clima di allarme e timore scaturito dal coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], del cui ruolo e della cui personalità la persona offesa era ben consapevole, nutrendo nei suoi confronti a tal punto timore da richiedere immediatamente un consulto con il suo legale e da coinvolgere le forze dell'ordine I giudici di merito hanno evidenziato che si era trattato di modalità tipiche delle consorterie criminali, idonee a veicolare un messaggio minaccioso nei confronti dei destinatari, trasmesso con un codice estorsivo tipico di una realtà territoriale in cui è radicata un'organizzazione criminale mafiosa, finalizzato ad affermare il proprio predominio nelle attività economiche relative alla gestione delle aree di sosta nei pressi del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (si veda la sentenza impugnata pag. 15 e 16). In conclusione, la sentenza impugnata, in puntuale applicazione dei princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha desunto gli elementi costitutivi dell’aggravante dalle modalità dell'azione delittuosa, reputandole in concreto idonee ad evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 6. Il quinto motivo di ricorso è fondato. 6.1. Dal casellario giudiziale dell’imputato, emerge che egli ha riportato una sola condanna per un delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (con sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 novembre 2011, irrevocabile il 27 febbraio 2012) con la conseguenza che poteva essergli legittimamente contestata la recidiva specifica e infraquinquennale, per la quale è previsto un aumento di pena della metà, come previsto dall'art. 99, terzo comma, cod. pen. All'imputato è stata, invece, erroneamente contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. e, conseguentemente, gli è stato erroneamente applicato un aumento di pena nella misura di due terzi. 6.2. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata limitatamente alla pronuncia sulla recidiva ed all’eventuale modifica del trattamento sanzionatorio, con rinvio per un giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. 6.3. Deve considerarsi conseguentemente assorbita la doglianza, sollevata nell’ambito del sesto motivo di ricorso, con la quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine all’aumento di pena, applicato ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., per la aggravante di cui all’art. art. 416-bis.1 cod. pen. 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato, fatta eccezione per la doglianza con la quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine all’aumento di pena, applicato ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. per la aggravante di cui all’art. art. 416-bis.1 cod. pen., che deve ritenersi assorbita per i motivi già sopra esposti. 7.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, va ricordato che la Corte ha affermato che la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali ed è stato (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01); è stato anzi precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01) se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01); è stato infine specificato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953-01). 7.2. Nella fattispecie, la Corte di appello, oltre ad avere applicato una pena inferiore alla media edittale, ha congruamente motivato sulla determinazione della entità della pena in relazione alla «maggiore gravità del fatto» e della «più spiccata capacità a delinquere dell’imputato» (pag. 17 della sentenza impugnata), ha dato conto della «spregiudicatezza» dell’imputato, delle «modalità particolarmente aggressive della condotta, violenta ed allarmante, oltre che dell’intensità del dolo» (pag. 16 della sentenza impugnata), potendosi quindi affermare che la sentenza non possa essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale oggettivamente dal testo della sentenza impugnata. 7.3. Per quanto riguarda la doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). 7.4. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato («modalità particolarmente aggressive della condotta, violenta ed allarmante, oltre che dell’intensità del dolo»), la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, come l’assenza di elementi positivi di valutazione interpretabili quale sintomo di resipiscenza o di rivalutazione critica del fatto commesso. 7.5. La doglianza relativa al difetto di motivazione lamentato con riferimento all’aumento di pena ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. per l’ulteriore aggravante ad effetto speciale di cui all’art. art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto alla recidiva contestata, la stessa, come detto, è da ritenersi assorbita nella pronuncia di fondatezza del quinto motivo di ricorso. 8. Quanto al settimo motivo di ricorso, se ne deve evidenziare la sostanziale genericità, in quanto la difesa del ricorrente si limita a sostenere la mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione, ma non indica alcun profilo dal quale potersi desumere l’interesse a coltivare tale doglianza. 8.1. È infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01) quello secondo il quale «In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti applicati a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01). Nel caso in esame non viene indicato alcun concreto elemento a sostegno del fatto che l’aumento della pena operato per la ritenuta continuazione tra il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 629 cod. pen. sia incongruo o comunque sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali è intervenuta condanna o in relazione alla personalità dell’imputato ed agli altri criteri di cui all’art. 133 cod. pen. A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati in contestazione, la Corte di appello ha fatto espresso richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., stabilendo poi una pena per il reato più grave in misura prossima alla media edittale ed ha, infine, operato un aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. per l’altro reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. non sproporzionato (un anno di reclusione) o in contrasto con le motivazioni generali adottate in sentenza sul trattamento sanzionatorio e, per quel che più conta, determinato in misura di gran lunga inferiore rispetto al minimo della sanzione detentiva prevista per il reato in continuazione. D’altro canto nella decisione delle Sezioni Unite “Pizzone” non si è certo sostenuto che solo perché difetti una motivazione relativa all’aumento di pena per un solo reato ritenuto in continuazione ciò comporta una nullità sul punto della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, si è osservato che l'astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale sia alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., sia ad evitare che non si sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In sostanza, la sentenza “Pizzone” citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultano cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale; quest’ultimo principio è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione adeguata per dimostrare l'intervenuta ponderazione della pena rispetto all'entità del fatto una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Mastro, Rv. 271243-01). Gli stessi princìpi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine al reato in continuazione, dovendosi ritenere (evenienza rilevante per il ricorso sottoposto a scrutinio) che la pena determinata per il reato in continuazione in misura ampiamente inferiore nel minimo edittale previsto per tale reato esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. Tali princìpi sono stati ribaditi da questa Corte di legittimità anche in epoca successiva alla sentenza “Pizzone” allorquando si è affermato che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). 8.2. Per tutti i motivi sopra esposti, la sentenza impugnata non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati per la commisurazione della pena, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale dal testo della sentenza impugnata. 9. La fondatezza del quinto motivo di ricorso, e il conseguente formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non preclude la possibilità di rilevare e dichiarare di ufficio le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra le quali la eventuale prescrizione del reato (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400-01). Nella fattispecie, deve tuttavia rilevarsi che il reato contestato non è estinto per prescrizione in quanto, trattandosi di reato aggravato ex art. art. 416-bis.1 cod. pen., non opera il termine massimo, secondo la previsione di cui art. 160, secondo comma, cod. pen., come modificato dalla l. n. 251 del 5 dicembre 2005. In tal senso, il Collegio richiama il pacifico indirizzo di questa Corte per il quale, in tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157 cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284389-02; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164-01). 10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei confronti dell’imputato. Ne discendono le correlative statuizioni in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalle parti civili richiedenti, e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulla recidiva e all'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]