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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05873/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FERMOnel procedimento a carico di: IGNOTI inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ricorre avverso il provvedimento con cui il Gip di Fermo, in sede di udienza di opposizione all'archiviazione ha disposto - previa individuazione degli autori del reato - l'imputazione coatta, denunciandone l'abnormità.

2. Il procedimento penale di cui si tratta veniva iscritto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen.

Sulla scorta degli atti di indagine, in particolare della consulenza tecnica medico-legale, il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione al Gip.

A seguito di opposizione della persona offesa, il Gip ordinava ulteriori indagini; il pubblico ministero disponeva, al riguardo, una consulenza integrativa, sulla scorta delle cui risultanze reiterava la richiesta di archiviazione.

3. Sostiene, invero, il ricorrente che, così facendo, il Giudice ha imposto, nell'ambito di un fascicolo attualmente iscritto a mod. 44, l'esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti per i quali non vi era stata la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen., senza che la relativa iscrizione venisse preventivamente ordinata dal giudicante e senza indicare specificamente i nominativi di detti soggetti o, quantomeno, criteri certi per la relativa individuazione, il che non consente di individuare i soggetti nei cui confronti andrebbe esercitata, a giudizio del Gip, l'azione penale.

Parimenti, con il provvedimento impugnato, viene imposto l'esercizio dell'azione penale in ordine a reati pure essi indefiniti.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

5. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/01/2014, P.M. in proc.

L. e altro, Rv. 257786) hanno stabilito che, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa, nella formulazione delle imputazioni, risulterebbe incisivamente scalfita laddove fosse il Gip ad ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal pubblico ministero, i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Pmt c/ Ignoti, Rv. 277429; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274907).

6. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo.

Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ri.

Ciampi _ÒMtid. 2,43. dtA" DEPOTTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FERMOnel procedimento a carico di: IGNOTI inoltre: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ricorre avverso il provvedimento con cui il Gip di Fermo, in sede di udienza di opposizione all'archiviazione ha disposto - previa individuazione degli autori del reato - l'imputazione coatta, denunciandone l'abnormità. 2. Il procedimento penale di cui si tratta veniva iscritto per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. Sulla scorta degli atti di indagine, in particolare della consulenza tecnica medico-legale, il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione al Gip. A seguito di opposizione della persona offesa, il Gip ordinava ulteriori indagini; il pubblico ministero disponeva, al riguardo, una consulenza integrativa, sulla scorta delle cui risultanze reiterava la richiesta di archiviazione. 3. Sostiene, invero, il ricorrente che, così facendo, il Giudice ha imposto, nell'ambito di un fascicolo attualmente iscritto a mod. 44, l'esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti per i quali non vi era stata la pregressa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen., senza che la relativa iscrizione venisse preventivamente ordinata dal giudicante e senza indicare specificamente i nominativi di detti soggetti o, quantomeno, criteri certi per la relativa individuazione, il che non consente di individuare i soggetti nei cui confronti andrebbe esercitata, a giudizio del Gip, l'azione penale. Parimenti, con il provvedimento impugnato, viene imposto l'esercizio dell'azione penale in ordine a reati pure essi indefiniti. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 5. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/01/2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786) hanno stabilito che, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa, nella formulazione delle imputazioni, risulterebbe incisivamente scalfita laddove fosse il Gip ad ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal pubblico ministero, i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Pmt c/ Ignoti, Rv. 277429; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274907). 6. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ri. Ciampi _ÒMtid. 2,43. dtA" DEPOTTA
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