CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31458/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania considerato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione delle due querele presentate dalla persona offesa, con rituale accettazione; che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, le querele sono state ritualmente rimesse dal querelante e la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, sicché sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva, ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati si sono estinti, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso,