CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16303/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Roma del 21/03/2022, irr. 01/03/2023; 2. Corte appello Catanzaro del 13/07/2016, irr. 13/06/2017); Considerato che, in particolare, il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione le sentenze indicate, in considerazione del lungo lasso temporale (quasi 4 anni) intercorso tra le condotte giudicate; Letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizic di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto territoriale, né avrebbe considerato che secondo quanto dichiarato dalla collaborante [OSCURATO:PERSONA], le attività illecite legate al narcotraffico, iniziate , nel 2011 si sarebbero protratte negli anni successivi; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale di quasi quattro anni tra i due reati, non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]