CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 7/3/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/5/2020, aveva riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ex artt. 646 e 388, commi 3 e 4 cod.pen., condannandola alla pena di anni due,mesi uno di reclusione ed euro 1200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 646 cod.pen. per decorso del termine di prescrizione. Secondo il difensore la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione difensiva con motivazione illogica e lacunosa, ritenendo che fino al 2013 l'imputata non avesse palesato l'intento appropriativo, alla luce della comunicazione effettuata alla p.o. circa l'intenzione di vendere le opere acquistate ovvero restituire l'importo in contestazione. Ad avviso della difesa la richiamata comunicazione prova che la [OSCURATO:PERSONA], acquistando le opere, aveva destinato il danaro affidatole dalla p.o. allo scopo prefissato, rispettando il vincolo di destinazione con conseguente insussistenza dell'illecito contestato ed aggiunge che con riguardo alle opere d'arte è impossibile configurare l'interversione, trattandosi di beni di cui la querelante non ha mai avuto la proprietà o il possesso. Pertanto, alla luce degli argomenti spesi dalla sentenza impugnata, l'imputata avrebbe dovuto essere mandata assolta mentre ove si fissi la consumazione del delitto ex art. 646 cod.pen. alla data dell'ultima dazione di danaro, ovvero il 4/4/2011, o anche in un momento successivo ma antecedente al 2013, il reato doveva essere dichiarato prescritto, stante la maturazione del termine massimo, aumentato di giorni 352 di sospensione; 2.2 il vizio di motivazione e il travisamento della prova in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di appropriazione indebita. Secondo la difesa i giudici di merito hanno concordemente ritenuto in maniera erronea che l'imputata non avesse acquistato le opere per le quali aveva ricevuto la somma di euro 101.500,00 dalla p.o. , nominativamente individuate ed appartenenti ai maestri Boetti, [OSCURATO:PERSONA] e D'Orazio. Assume la ricorrente che le opere fossero tre, in quanto l'acconto originariamente versato per l'acquisto dell'opera di [OSCURATO:PERSONA] era confluito nella provvista riservata all'acquisto dell'opera di Fontana, e si duole che la Corte di merito non abbia considerato che in ragione dei rapporti amicali tra le parti gli accordi tra le stesse, che peraltro mutavano in considerazione dei movimenti del mercato dell'arte, non furono mai formalizzati. Aggiunge che le tre opere di cui si controverte furono acquistate, come risulta dalle fotocopie dei certificati d'autenticità delle opere di Boetti e D'Orazio versate in atti e dall'esibizione dell'originale dell'autentica dell'opera di Fontana. Secondo il difensore il possesso delle autentiche, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, costituisce prova dell'acquisto delle opere da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale tratteneva abitualmente copia delle autentiche anche delle opere acquistate e successivamente rivendute mentre l'assenza di fatture a dimostrazione degli acquisti non è circostanza idonea a smentire l'assunto difensivo. La difesa prosegue censurando la svalutazione delle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di aver visto esposte nella galleria della sorella le opere di Boetti e Fontana. Inoltre, la circostanza dell'avvenuto acquisito emerge anche dalla corrispondenza tra imputata e p.o. e, precisamente, dalle lettere del gennaio ed aprile 2013. La difesa confuta, infine, l'assunto dei giudici di merito secondo cui l'opera di Fontana in possesso della ricorrente sarebbe diversa da quella della quale imputata e p.o. avevano convenuto l'acquisto, segnalando che si tratta in realtà della stessa opera sebbene di dimensioni leggermente inferiori; 2.3 il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 646 cod.pen. in quanto i giudici di merito hanno omesso di valutare i fatti nel complessivo contesto in cui sono svolti, fornendo una valutazione parziale e prevenuta dei tentativi della ricorrente di pervenire ad una definizione bonaria della vicenda e non tenendo conto delle menzogne della parte civile. La difesa segnala che l'imputata aveva formulato innumerevoli offerte di opere d'arte che la Becchini ha sempre rifiutato e rappresentato l'esistenza di ragioni creditorie nei confronti della p.o., di cui i giudici territoriali non hanno tenuto conto; 2.4 il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo il difensore i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità della ricorrente per il reato ex art. 388 cod.pen. trascurando le prove documentali della difesa che dimostrano l'estraneità della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo la ricostruzione della prevenuta, la stessa- trasferitasi all'estero, avrebbe appreso solo nel marzo 2016 della missiva della SIVAG che informava delle procedure di ricognizione e asporto del compendio pignorato, e il proprio legale aveva richiesto all'istituto, a mezzo fax, indicazioni per la consegna dei beni staggiti, senza ottenere risposta. Aggiunge che i beni in questione si trovavano all'epoca in [OSCURATO:PERSONA] dove l'imputata aveva mantenuto la residenza e non sono stati mai distolti dalla procedura esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo e terzo motivo che contestano la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita sono reiterativi di questioni ampiamente scrutinate dai giudici di merito e disattese con il supporto di congrua motivazione, priva di aporie e illogicità manifeste.Il Tribunale (pag. 3 e segg.) ha ricordato che, a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti di acquistare in società talune opere d'arte che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi rivenduto ad un prezzo maggiore, ricavandone un profitto, la Becchini finanziò l'acquisto di quattro opere, versando complessivi euro 101.500. In ciascuna occasione l'imputata sottoscrisse una scrittura privata nella quale dava atto della ricezione del danaro e della sua destinazione, indicando specificamente autore, nome e dimensioni dell'opera. In data 8 aprile 2013, a seguito di pregresse interlocuzioni con l'imputata, la Becchini chiedeva formalmente alla stessa di rendere conto per iscritto della gestione del comune affare avente ad oggetto l'acquisto delle quattro opere indicate nelle scritture private dinanzi cennate, ovvero" Chi gioca da solo" di Boetti, "Cavalli e cavalieri nel paesaggio" di [OSCURATO:PERSONA], "1 Taglio bianco" di Fontana e un'opera di D'Orazio, senza ottenere risposta, sicché procedeva a ricorso per ingiunzione cui faceva seguito, in assenza di opposizione, il pignoramento di mobili e suppellettili presso l'abitazione della prevenuta. 1.1 Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha ampiamente argomentato la sussistenza degli estremi costitutivi d'ordine materiale e psicologico del contestato delitto ex art. 646 cod.pen., integrato dall'inosservanza del vincolo di destinazione delle somme conferite alla prevenuta dalla p.o. e dal definitivo incameramento delle stesse a fronte delle richieste di rendiconto della Becchini, rimaste inevase. Il Tribunale, in particolare, ha analiticamente scrutinato e motivatamente disatteso la prospettazione difensiva secondo cui la prevenuta aveva proceduto all'acquisto delle opere secondo quanto convenuto, evidenziando l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della ricorrente e del fratello Massimiliano, ritenute del tutto inattendibili. Rimarcava, in dettaglio, la genericità di quanto riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla svendita del Boetti e l'assoluta inverosimiglianza della "sparizione" del Fontana, asseritamente pagato centomila euro, consegnato ad una non meglio identificata collaboratrice perché lo portasse alla Fondazione dell'artista per" archiviarlo" e successivamente sottratto dalla sorella di costei; argomentava, inoltre, l'impossibilità di provare la proprietà delle opere a mezzo delle copie dei certificati di autentica prodotti in assenza di documentazione comprovante le operazioni di acquisto e/o vendita delle stesse. Né i giudici di merito hanno trascurato, come assume la difesa, i dati di contesto, i rapporti collaterali tra le parti e le iniziative di bonario componimento, avendone il Tribunale dato conto (pag. 8), pur negando che a dette vicende di natura postfattuale possa riconoscersi rilievo nella valutazione in ordine alla sussistenza dell'illecito. La difesa, pertanto, si è limitata a reiterare doglianze già oggetto di adeguato e conforme scrutinio da parte delle sentenze di merito, sollecitando un rinnovato apprezzamento dei materiali probatori preclusa in sede di legittimità a fronte dell'adeguato vaglio dei giudici territoriali.V'è da aggiungere, infatti, che pacificamente risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (tra le più recenti, Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Rv. 282351). 2. Il secondo motivo è fondato e merita accoglimento. L'eccezione di prescrizione è stata disattesa dalla Corte di merito con motivazione giuridicamente non persuasiva. E' costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Rv. 259715; n. 25282 del 31/05/2016, Rv. 267072; n. 15735 del 14/02/2020, Rv. 279225). Nella specie, alla luce della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, il momento dell'interversione deve collocarsi in epoca immediatamente successiva alla richiesta di rendiconto rivolta dalla p.o. all'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rimasta senza risposta, trattandosi di atto che imponeva alla prevenuta di fornire precise e documentate indicazioni in ordine all'evasione del mandato conferitole, essendo spirato il termine convenuto, e di mettere a disposizione della cofinanziatrice, per la parte di sua spettanza, i proventi dell'operazione concordata ovvero di riconoscerle la comproprietà delle opere acquistate e non ancora cedute a terzi. L'assenza di riscontri alla formale richiesta della querelante e le ragioni ampiamente spiegate in sede di merito in ordine all'inaffidabilità della tesi difensiva circa l'effettuazione degli acquisti convenuti impongono di ritenere consumato il delitto ascritto nell'aprile 2013, epoca in cui si è irreversibilmente palesata la violazione del vincolo di destinazione che caratterizzava il finanziamento effettuato dalla querelante in favore della ricorrente. Pertanto, valutato il termine massimo di perenzione, pari ad anni sette e mesi sei, e tenuto conto del periodo di sospensione, ammontante a 352 giorni (mesi 11 e gg 22), la causa estintiva della prescrizione risulta maturata al più tardi nell'ottobre 2021, in epoca antecedente la pronunzia della sentenza d'appello. 3. Destituite di fondamento risultano le censure in ordine alla sussistenza del delitto ex art. 388 cod.pen. E' incontestato il dato processuale relativo al mancato rinvenimento del custode e alla conseguente impossibilità di asporto dei beni pignorati in sede di accesso dell'incaricato dell'istituto vendite giudiziarie né risulta che gli stessi siano stati posti successivamente a disposizione della procedura, come evidenziato dalla sentenza impugnata. Pertanto, le censure difensive in punto di dolo risultano irricevibili in quanto tendono ad una rilettura delle emergenze processuali in assenza di elementi decisivi al fine di provare la buona fede della ricorrente.4. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ex art. 646 cod.pen. estinto per maturata prescrizione. Le censure in ordine alla sussistenza del delitto ex art. 388 cod.pen. debbono essere, invece, dichiarate inammissibili con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova determinazione della pena in relazione a detto addebito, atteso che il delitto estinto, di maggiore gravità, ha costituito la pena base del reato continuato venuto meno per effetto della declaratoria di prescrizione. Restano salve le statuizioni civili e alla ricorrente fanno carico le spese di assistenza e difesa della parte civile per l'odierno grado, liquidate, giusta notula, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 646 cod.pen., agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente al reato di cui all'art. 388 cod.pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per la sola determinazione della pena in ordine al suddetto reato. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liq