Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27863/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qual i titolar i della [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti allegata al ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio d ell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, circ.ne Clodia n. 36/A.

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza, in persona del direttoregenerale ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli AvvocatiRoberto Bonatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, piazza Grazioli n. 5.

Controricorrente avverso la sentenza n.2684/2019 della Corte di appello di B ologna , depositata il15.

6. 2020.

R.G.

N. 2939/2021.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20.

9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della [OSCURATO:PERSONA] agricola Cabrini società agricola, proposero opposizione davanti al Tribunale di Piacenza all’ordinanza ingiunzione n. 57/2015 che aveva loro irrogato la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2006, per avere somministrato ad un bovino, in cui era stata accertata, a seguito di analisi, una quantità di prednisone e prednisolone pari a 8ppb, maggiore del limite massimo di 5ppb, una sostanza farmacologica attiva non autorizzata.

Il Tribunale accolse l’opposizione affermando che non vi era prova certa del fatto che la sostanza rilevata fosse dovuta alla somministrazione di un farmaco, potendo essa dipendere, come ipotizzato dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio, da causa endogena, ravvisabile dalla situazione di stress a cui l’animale risultava versare nelle circostanze dell’accertamento, aggiungendo che lo stesso parere del Consiglio Superiore di Sanità del 22.

5. 2012, su cui risultava fondata la contestazione, segnalava che il superamento della soglia di 5ppb era indice di trattamento farmacologico, senza escludere tuttavia, in circostanze particolari, l’opportunità di effettuare ulteriori verifiche.

Impugnata la decisione dalla USL di Piacenza, con sentenza n. 2864 del 15.

6. 2020 la Corte di appello, in accoglimento del gravame, rigettò l’opposizione, assumendo che il Tribunale aveva errato nel disattendere le indicazioni provenienti nel parere del Consiglio Superiore di Sanita, le quali erano stat e recepite da unprovvedimento amministrativo del Ministero della Salute avente rilevanza esterna ed avevano un valore oggettivo assoluto e non presuntivo .

Aggiunse che tale parere non poteva essere ignorato né disatteso, dal momento che il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 5 alle E legge n. 2348 del 1865, soltanto nel caso in cui ne accerti la illegittimità, non anche se non lo condivide nel contenuto.

Ritenne quindi provato l’illecito contestato sulla base del fatto che la quantità delle sostanze rilevate superava R.G.

N. 2939/2021.il limite massimo indicatonel suddetto parere, oltre il quale doveva ritenersi che la loro presenza dipendesse da trattamento farmacologico.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’11.

1. 2021, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motiv i .

L’[OSCURATO:PERSONA] USL di Piacenza ha notificato controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 2348 del 1865all.

E, per avere la Corte di appello riformato la decisione di primo grado sull’erroneo presupposto che il Tribunale avesse disapplicato il citato parere del Consiglio Superiore di Sanità.

In realtà il giudice di prime cure aveva preso in considerazione tale attoe non lo aveva affatto disatteso, segnalando che esso concludeva nel senso che il superamento del limite di 5 pp b era indice della presenza di un trattamento farmacologico, senza tuttavia escludere che in circostanze particolari fosse opportuno procedere ad ulteriori verifiche.

Il Tribunale ha quindi individuato tali circostanze particolari nello stato di grave stress in cui si trovava l’animale al momento dell’analisi, tenuto conto delle condizioni concrete in cui era stato effettuato il prelievo, e preso atto del risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva rappresentato che le condizioni di stress comportano solitamente un aumento del cortisone e del cortisolo endogeno nelle urine, ha concluso che al fine di accertare i fatti sarebbe stata necessariocompiere altre indagini, che invece non erano state svolte.

A differenza del Tribunale, la Corte di appello ha invece male interpretato il contenuto del predetto parere, ignorando le precisazioni in esso contenute sopra evidenziate.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 lege n. 400 del 1988, del regolamento UE n. 37 del 2010 e dell’art. 69 d.lgs. n. 193 del 2006, censurando la sentenza impugnata per avere qualificato la nota del Ministero della Salute del 4.

6. 2012, che faceva seguito al parere del Consiglio Superiore della Sanità, come provvedimento amministrativo di R.G.

N. 2939/2021.carattere generale, riconoscendogli efficacia vincolante, pur in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per la normazione regolamentare dall’art. 17 legge n. 400 del 1988.

Tale atto, si assume, era invece una mera nota del direttore generale del Ministero di diffusione del predetto parere alle competenti autorità amministrative.

Sotto altro profilo, si assume che l’interpretazione del citato parere da parte della Corte di merito appare in contrasto con il regolamento UE n. 37 del 2010, che, al pari del d.lgs. n. 193 del 2006, non prevede alcun limite alla presenza delle sostanzerilevate.

I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva,sono fondati nei limiti appresso precisati.

In particolare merita di essere accolta la critica rivolta dai ricorrenti all’affermazione della Corte di appello che ha riconosciuto al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, con riguardo ai limiti di prednisolone nelle urine dei bovini, secondo cui il superamento della quantità di 5 ppb è indice di trattamento farmacologico, carattere oggettivo e quindi valore vincolante, di presunzione assoluta e non relativa.

L’errore del giudice territoriale sta nel fatto che l’adesione al suddetto parere è stata fatta discendere non già dalla sua persuasività e autorevolezza scientifica , quale fonte di convincimen to del giudicante, ma dalla sola e mera circostanza che esso si sarebbe tradotto in un provvedimento amministrativo generale del Ministero della Salute, che lo ha fatto proprio con la nota del 4.

6. 2012.

Da tale precisazione la Corte felsinea ha tratto laconclusione di una sostanziale insindacabilità di tale provvedimento e, per l’effetto, del pregresso parere, sostenendo che il potere di disapplicazione di un provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario può essere esercitato soltanto in caso di accertata illegittimità dell’atto, non nel caso in cui non lo si condivida nel merito.

L’affermazione è esattain via di principio, ma non si attaglia al caso di specie.

Invero un provvedimento amministrativo, basato, come incontestabilmente risulta, esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità proprio dalla correttezza ed esattezza delle conclusioni tecniche presupposte.

Rimane pertanto sempre la possibilità per il giudice di R.G.

N. 2939/2021.disapplicare l’atto con cui l’Autorità l’abbia fatto proprio, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell’accertamento.

Del resto costituisce principio generalmente riconosciuto del diritto amministrativo che l’attività che si svolge esclusivamente sul piano delle cognizioni tecniche e scientifiche di un certo settore si pone al di fuori dell’esercizio dell’attività discrezionale amministrativa e quindi delle scelte di merito.

Va da sé che i rilevati errori hanno precluso alla Corte di merito tanto di esaminare le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla univocità delle conclusioni del predetto parere e le loro deduzioni in ordine alla sua portata effettiva, quanto di confrontarsi con le argomentazioni della decisione appellata, laddove, interpretandone le conclusioni, aveva ritenuto che l’indicazione del limite massimo fatta dal Consiglio Superiore di Sanita il cui superamento era da considerarsi indice di un intervento farmacologico era stata espressa in via prudenziale in presenza di particolari circostanze, facendo propri i rilievi del consulente tecnico d’ufficio, che aveva rappresentato la possibilità che in presenza di condizioni di stressdell’animale, verificate in concreto nel caso di specie, si potesse verificare un aumento, per causa endogena, delle sostanze in questione.

Il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. si dichiarano assorbiti Vanno pertanto accolti, nei limiti di cuiin motivazione, i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma,nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qual i titolar i della [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti allegata al ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio d ell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, circ.ne Clodia n. 36/A. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] di Piacenza, in persona del direttoregenerale ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli AvvocatiRoberto Bonatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, piazza Grazioli n. 5. Controricorrente avverso la sentenza n.2684/2019 della Corte di appello di B ologna , depositata il15. 6. 2020. R.G. N. 2939/2021.Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20. 9. 2023 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della [OSCURATO:PERSONA] agricola Cabrini società agricola, proposero opposizione davanti al Tribunale di Piacenza all’ordinanza ingiunzione n. 57/2015 che aveva loro irrogato la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2006, per avere somministrato ad un bovino, in cui era stata accertata, a seguito di analisi, una quantità di prednisone e prednisolone pari a 8ppb, maggiore del limite massimo di 5ppb, una sostanza farmacologica attiva non autorizzata. Il Tribunale accolse l’opposizione affermando che non vi era prova certa del fatto che la sostanza rilevata fosse dovuta alla somministrazione di un farmaco, potendo essa dipendere, come ipotizzato dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio, da causa endogena, ravvisabile dalla situazione di stress a cui l’animale risultava versare nelle circostanze dell’accertamento, aggiungendo che lo stesso parere del Consiglio Superiore di Sanità del 22. 5. 2012, su cui risultava fondata la contestazione, segnalava che il superamento della soglia di 5ppb era indice di trattamento farmacologico, senza escludere tuttavia, in circostanze particolari, l’opportunità di effettuare ulteriori verifiche. Impugnata la decisione dalla USL di Piacenza, con sentenza n. 2864 del 15. 6. 2020 la Corte di appello, in accoglimento del gravame, rigettò l’opposizione, assumendo che il Tribunale aveva errato nel disattendere le indicazioni provenienti nel parere del Consiglio Superiore di Sanita, le quali erano stat e recepite da unprovvedimento amministrativo del Ministero della Salute avente rilevanza esterna ed avevano un valore oggettivo assoluto e non presuntivo . Aggiunse che tale parere non poteva essere ignorato né disatteso, dal momento che il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 5 alle E legge n. 2348 del 1865, soltanto nel caso in cui ne accerti la illegittimità, non anche se non lo condivide nel contenuto. Ritenne quindi provato l’illecito contestato sulla base del fatto che la quantità delle sostanze rilevate superava R.G. N. 2939/2021.il limite massimo indicatonel suddetto parere, oltre il quale doveva ritenersi che la loro presenza dipendesse da trattamento farmacologico. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’11. 1. 2021, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motiv i . L’[OSCURATO:PERSONA] USL di Piacenza ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 4 e 5 legge n. 2348 del 1865all. E, per avere la Corte di appello riformato la decisione di primo grado sull’erroneo presupposto che il Tribunale avesse disapplicato il citato parere del Consiglio Superiore di Sanità. In realtà il giudice di prime cure aveva preso in considerazione tale attoe non lo aveva affatto disatteso, segnalando che esso concludeva nel senso che il superamento del limite di 5 pp b era indice della presenza di un trattamento farmacologico, senza tuttavia escludere che in circostanze particolari fosse opportuno procedere ad ulteriori verifiche. Il Tribunale ha quindi individuato tali circostanze particolari nello stato di grave stress in cui si trovava l’animale al momento dell’analisi, tenuto conto delle condizioni concrete in cui era stato effettuato il prelievo, e preso atto del risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva rappresentato che le condizioni di stress comportano solitamente un aumento del cortisone e del cortisolo endogeno nelle urine, ha concluso che al fine di accertare i fatti sarebbe stata necessariocompiere altre indagini, che invece non erano state svolte. A differenza del Tribunale, la Corte di appello ha invece male interpretato il contenuto del predetto parere, ignorando le precisazioni in esso contenute sopra evidenziate. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 lege n. 400 del 1988, del regolamento UE n. 37 del 2010 e dell’art. 69 d.lgs. n. 193 del 2006, censurando la sentenza impugnata per avere qualificato la nota del Ministero della Salute del 4. 6. 2012, che faceva seguito al parere del Consiglio Superiore della Sanità, come provvedimento amministrativo di R.G. N. 2939/2021.carattere generale, riconoscendogli efficacia vincolante, pur in assenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per la normazione regolamentare dall’art. 17 legge n. 400 del 1988. Tale atto, si assume, era invece una mera nota del direttore generale del Ministero di diffusione del predetto parere alle competenti autorità amministrative. Sotto altro profilo, si assume che l’interpretazione del citato parere da parte della Corte di merito appare in contrasto con il regolamento UE n. 37 del 2010, che, al pari del d.lgs. n. 193 del 2006, non prevede alcun limite alla presenza delle sostanzerilevate. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva,sono fondati nei limiti appresso precisati. In particolare merita di essere accolta la critica rivolta dai ricorrenti all’affermazione della Corte di appello che ha riconosciuto al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, con riguardo ai limiti di prednisolone nelle urine dei bovini, secondo cui il superamento della quantità di 5 ppb è indice di trattamento farmacologico, carattere oggettivo e quindi valore vincolante, di presunzione assoluta e non relativa. L’errore del giudice territoriale sta nel fatto che l’adesione al suddetto parere è stata fatta discendere non già dalla sua persuasività e autorevolezza scientifica , quale fonte di convincimen to del giudicante, ma dalla sola e mera circostanza che esso si sarebbe tradotto in un provvedimento amministrativo generale del Ministero della Salute, che lo ha fatto proprio con la nota del 4. 6. 2012. Da tale precisazione la Corte felsinea ha tratto laconclusione di una sostanziale insindacabilità di tale provvedimento e, per l’effetto, del pregresso parere, sostenendo che il potere di disapplicazione di un provvedimento amministrativo da parte del giudice ordinario può essere esercitato soltanto in caso di accertata illegittimità dell’atto, non nel caso in cui non lo si condivida nel merito. L’affermazione è esattain via di principio, ma non si attaglia al caso di specie. Invero un provvedimento amministrativo, basato, come incontestabilmente risulta, esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità proprio dalla correttezza ed esattezza delle conclusioni tecniche presupposte. Rimane pertanto sempre la possibilità per il giudice di R.G. N. 2939/2021.disapplicare l’atto con cui l’Autorità l’abbia fatto proprio, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell’accertamento. Del resto costituisce principio generalmente riconosciuto del diritto amministrativo che l’attività che si svolge esclusivamente sul piano delle cognizioni tecniche e scientifiche di un certo settore si pone al di fuori dell’esercizio dell’attività discrezionale amministrativa e quindi delle scelte di merito. Va da sé che i rilevati errori hanno precluso alla Corte di merito tanto di esaminare le contestazioni mosse dagli opponenti in ordine alla univocità delle conclusioni del predetto parere e le loro deduzioni in ordine alla sua portata effettiva, quanto di confrontarsi con le argomentazioni della decisione appellata, laddove, interpretandone le conclusioni, aveva ritenuto che l’indicazione del limite massimo fatta dal Consiglio Superiore di Sanita il cui superamento era da considerarsi indice di un intervento farmacologico era stata espressa in via prudenziale in presenza di particolari circostanze, facendo propri i rilievi del consulente tecnico d’ufficio, che aveva rappresentato la possibilità che in presenza di condizioni di stressdell’animale, verificate in concreto nel caso di specie, si potesse verificare un aumento, per causa endogena, delle sostanze in questione. Il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. si dichiarano assorbiti Vanno pertanto accolti, nei limiti di cuiin motivazione, i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma,nella camera di
Sentenza Cassazione n. 27863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris