CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2026
Cassazione n. 30612/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato; rilevato che il secondo motivo, relativo all'intervenuta prescrizione, è parimenti generico, con confutando l'argomentazione che ha condotto la Corte di appello ad indicare, quale termine ultimo, il 31/10/2026 (successivo rispetto alla pronuncia della sentenza); ritenuta la genericità del terzo motivo, relativo alla determinazione della pena, stante l'applicazione del minimo della pena con riconoscimento delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MPaolo [OSCURATO:PERSONA] e MO Massi