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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00335/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28877/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la responsabilità del prevenuto ai sensi dell'art. 385 cod. pen. evidenziando come al momento in cui questi era stato fermato dagli agenti non avesse giustificato in alcun modo il motivo per cui si trovasse fuori dall'abitazione né avesse esibito alcuna documentazione attestante il percorso terapeutico presso il centro di salute mentale di Afragola (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che ad analoghe censure si espone il secondo motivo dal momento che la Corte territoriale ha congruamente motivato l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. rilevando l'assenza di elementi dai quali desumere che, al momento della consumazione del reato, il prevenuto si trovasse in condizioni di diminuita capacità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28877/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la responsabilità del prevenuto ai sensi dell'art. 385 cod. pen. evidenziando come al momento in cui questi era stato fermato dagli agenti non avesse giustificato in alcun modo il motivo per cui si trovasse fuori dall'abitazione né avesse esibito alcuna documentazione attestante il percorso terapeutico presso il centro di salute mentale di Afragola (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto che ad analoghe censure si espone il secondo motivo dal momento che la Corte territoriale ha congruamente motivato l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. rilevando l'assenza di elementi dai quali desumere che, al momento della consumazione del reato, il prevenuto si trovasse in condizioni di diminuita capacità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 00335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris