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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 29305/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 520/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020; Ric. 2021 n. 15922 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta all’accertamento di non debenza dei contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2011 sul presupposto dell’obbligo della predetta di iscriversi alla Gestione separata.

2. La Corte di merito ha identificato il dies a quodel termine di prescrizione con il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie il 24.9.2012) ed ha escluso che alladata di notifica dell’avviso bonario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fosse maturata la prescrizione.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 55, R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati.

6. Il motivo di ricorso è fondato.

7. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Ric. 2021 n. 15922 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- Corte e in difformità rispetto a quanto statuito nella decisione impugnata, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

9. La Corte di merito non si è attenuta ai principi appena enunciati e la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 15922 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15922-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 520/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020; Ric. 2021 n. 15922 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Bologna ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta all’accertamento di non debenza dei contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2011 sul presupposto dell’obbligo della predetta di iscriversi alla Gestione separata. 2. La Corte di merito ha identificato il dies a quodel termine di prescrizione con il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie il 24.9.2012) ed ha escluso che alladata di notifica dell’avviso bonario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fosse maturata la prescrizione. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 55, R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati. 6. Il motivo di ricorso è fondato. 7. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Ric. 2021 n. 15922 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- Corte e in difformità rispetto a quanto statuito nella decisione impugnata, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 9. La Corte di merito non si è attenuta ai principi appena enunciati e la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 15922 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,
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