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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 19433/2026

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ato il 10/12/1970 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero di Civitavecchia in data 26 novembre 2025, avente ad oggetto due visori puntatori laser per arma da fuoco, quattro impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie e una borsa, beni sequestrati dalla Polizia di Stato - Ufficio di polizia di frontiera aerea di Fiumicino in data 24 novembre 2020, a seguito di controllo nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti «parti di arma».

Il Tribunale di Roma ha evidenziato come il provvedimento del Pubblico ministero di convalida del sequestro, nella sua estrema sinteticità, non riportasse neppure in forma succinta alcuna imputazione provvisoria, né indicasse l'eventuale collegamento tra la stessa e i beni sottoposti a sequestro, carenza che ha determinato l'accoglimento del ricorso.

Ha quindi rilevato, tuttavia, di non poter disporre la restituzione dei beni, fatta eccezione per la borsa, in ragione della previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trattandosi di beni oggetto di confisca obbligatoria, osservando come la confisca obbligatoria in materia di armi si applichi espressamente anche alle violazioni di cui all'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 58 del r.d. n. 635 del 1940, 6 leggev152 del 1975 e 30 r.d. n. 773 del 1931.

Il ricorrente osserva innanzitutto come le medesime doglianze mosse dal Tribunale del riesame al decreto di convalida del sequestro adottato dal Pubblico ministero di Civitavecchia si attaglino integralmente anche all'ordinanza oggi impugnata.

In particolare, se è vero che il Pubblico ministero non ha articolato alcuna imputazione provvisoria nei confronti dell'indagato, è altrettanto vero che neppure il Tribunale del riesame ha fornito una qualificazione giuridica del fatto ancorata al dato concreto, limitandosi a richiamare in modo del tutto astratto una fattispecie incriminatrice, senza indicare quale sia la specifica condotta ritenuta penalmente rilevante né in che modo essa debba essere sussunta nella norma di riferimento.

Evidenzia il ricorrente che la nozione di «parte di arma» è oggi definita dall'art. 1- bis del d.lgs. n. 527 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2018, che la circoscrive alle sole componenti essenziali dell'arma da fuoco ivi tassativamente elencate.

Ne consegue che i beni sequestrati non sono qualificabili né come armi né come parti di arma, né ai sensi dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967 né del T.U.L.P.S.

Le pronunce richiamate nella notizia di reato (nn. 39983 del 2019 e 14811 del 2020) sono inconferenti, poiché riferite a fatti anteriori alla riforma del 2018, quando la 2(2(7nozione aveva carattere meramente esemplificativo.

La disciplina vigente, invece, introduce un'elencazione tassativa che non include visori, impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie o borse, sicché è a tale definizione che occorre fare riferimento per delimitare l'ambito applicativo della fattispecie contestata.

Peraltro, il Tribunale si è discostato dalla qualificazione giuridica seguita dalla Procura, che aveva inizialmente ricondotto il fatto nell'ambito dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967, riqualificandolo come violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, che prevede l'obbligo di denuncia con indicazione delle caratteristiche delle armi, sicché l'addebito mosso all'indagato si risolverebbe nella detenzione di armi o di parti di armi in assenza della prescritta denuncia.

Anche sotto tale profilo, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che i beni sottoposti a sequestro integrassero la nozione di parti di arma.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomenta ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

2. Ritiene il Collegio fondata, in via assorbente, la censura con la quale il ricorrente denuncia l'intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, dopo avere annullato il decreto di convalida del sequestro per assoluta carenza di imputazione provvisoria e per difetto di esplicitazione del rapporto tra fatto ipotizzato e beni vincolati, ha nondimeno mantenuto il sequestro sul presupposto della loro asserita confiscabilità obbligatoria ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

Va premesso che, in linea astratta, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. può operare anche quando il decreto di sequestro venga annullato, ma solo con riguardo a beni che risultino effettivamente e motivatamente riconducibili alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., ovvero alle corrispondenti previsioni speciali che a tale paradigma espressamente si ricolleghino.

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ravvisato il vizio genetico del decreto del Pubblico ministero proprio nella totale assenza di una contestazione provvisoria e di qualsiasi chiarimento circa la natura dei beni sequestrati e il loro collegamento con una determinata fattispecie di reato; e tuttavia, subito dopo, ha ritenuto di non poterne 3Ìii?disporre la restituzione assumendo che si tratterebbe di beni soggetti a confisca obbligatoria «in materia di armi», con un richiamo del tutto generico all'art. 58 r.d. n. 635 del 1940.

È evidente il vizio logico-giuridico di tale percorso motivazionale.

Infatti, la delibazione circa la confiscabilità obbligatoria postula pur sempre l'individuazione del titolo legale che la sorregge e, dunque, una qualificazione giuridica — almeno sommaria, ma esplicita — del fatto e della res.

Non è logicamente coerente affermare, da un lato, che manca del tutto l'imputazione provvisoria e che non è dato comprendere in quale rapporto i beni si pongano rispetto a una specifica violazione, e, dall'altro, ritenere sussistente una confisca obbligatoria, la quale presuppone necessariamente che quei beni siano ricondotti a una fattispecie normativa determinata, dalla quale derivi la loro intrinseca illiceità ovvero la loro appartenenza a una categoria di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.

L'ordinanza impugnata, invece, mantiene il vincolo reale sulla base di una qualificazione soltanto implicita, mai realmente esplicitata né argomentata.

Il generico riferimento all'art. 58 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. non chiarisce quale sia la condotta concretamente ipotizzata, né in che termini i beni in sequestro — puntatori laser con visore, impugnature ergonomiche, batterie e caricabatterie — dovrebbero rientrare nella categoria delle armi o delle parti di arma, ovvero in altra categoria normativamente assoggettata a confisca obbligatoria.

Né il Tribunale si confronta con le obiezioni difensive, che investivano proprio il nodo preliminare della qualificazione giuridica dei beni e della riferibilità degli stessi a una fattispecie incriminatrice specifica.

In tal modo la decisione si sottrae al controllo di legittimità, perché non rende verificabile né il percorso di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, né la stessa riconducibilità dei beni a una delle ipotesi che, sole, avrebbero consentito l'operatività del divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale proceda a nuovo esame facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mantenimento del sequestro, nonostante l'annullamento del relativo decreto, è consentito solo quando la confiscabilità obbligatoria dei beni risulti sorretta da una motivazione specifica, ancorata all'individuazione della pertinente fattispecie normativa e alla esplicitazione delle ragioni per cui, in concreto, i beni stessi debbano ritenersi riconducibili a essa.

3. Pare tuttavia opportuno, anche alla luce delle questioni devolute con il ricorso e ulteriormente sviluppate nella memoria difensiva, fissare alcuni punti fermi in ordine al possibile inquadramento giuridico dei beni in sequestro. 4Va anzitutto chiarito che non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la nozione di «parte di arma», rilevante agli effetti penali, coinciderebbe necessariamente con quella di «componente essenziale» di cui all'art. 1-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104.

Questa Corte (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici, Rv. 283358 - 01) ha già affermato che la mancata inclusione di un determinato dispositivo nell'elenco contenuto in tale disposizione non è, di per sé, decisiva per escluderne la rilevanza penale quale parte di arma, poiché si tratta di disciplina non avente carattere generale, ma dettata al diverso fine di regolare la circolazione delle armi nel mercato interno dell'Unione.

In questa prospettiva, deve osservarsi che gli oggetti in sequestro — e segnatamente i puntatori laser con relativo visore — possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, disposizione che incrimina specificamente il porto, senza giustificato motivo, di «puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser» di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme tecniche ivi richiamate.

Si tratta, dunque, di una previsione incriminatrice che prende direttamente in considerazione tale categoria di beni, sicché il loro inquadramento normativo non poteva essere obliterato mediante il solo, generico richiamo alla disciplina delle armi comuni da sparo, ma richiedeva la preliminare verifica delle concrete caratteristiche tecniche dei dispositivi sequestrati.

Nondimeno, la specificità della previsione di cui all'art. 4 cit. non esaurisce il possibile rilievo penale della vicenda.

Qualora, infatti, in considerazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi sequestrati, della loro destinazione funzionale e del loro eventuale apposito concepimento per impiego militare o di corpi armati, gli stessi dovessero risultare riconducibili ai «sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare», di cui all'art. 2, comma 2, lett. i), della legge 9 luglio 1990, n. 185, verrebbe in rilievo la disciplina dei materiali di armamento, espressamente sottratta, anche sul piano unionale, all'ambito applicativo della direttiva (UE) 2017/853, che, all'art. 1, par. 2, esclude dal proprio ambito applicativo l'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze armate o di polizia o ad enti governativi, nonché di materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

In tale prospettiva, assume rilievo anche l'art. 16 della medesima legge, che disciplina il transito e l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza e richiama, per quanto qui interessa, i commi terzo e quarto dell'art. 28 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione.

Ove, quindi, i beni in sequestro presentino i requisiti per essere qualificati come armi da guerra o tipo guerra, ovvero come parti di esse atte all'impiego, verrebbe anzitutto in rilievo l'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che punisce con la 5reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 10 a 50.000 euro «Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta».

Al di fuori di tale più grave ipotesi, e sempre che i beni siano effettivamente qualificabili nei termini sopra indicati, verrebbe comunque in considerazione la disciplina dettata dall'art. 28 del T.U.L.P.S., secondo cui, oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La medesima disposizione prevede altresì che la licenza sia necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia; aggiunge, inoltre, che per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Per la violazione di tale disciplina, lo stesso art. 28 stabilisce che il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 10/12/1970 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero di Civitavecchia in data 26 novembre 2025, avente ad oggetto due visori puntatori laser per arma da fuoco, quattro impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie e una borsa, beni sequestrati dalla Polizia di Stato - Ufficio di polizia di frontiera aerea di Fiumicino in data 24 novembre 2020, a seguito di controllo nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti «parti di arma». Il Tribunale di Roma ha evidenziato come il provvedimento del Pubblico ministero di convalida del sequestro, nella sua estrema sinteticità, non riportasse neppure in forma succinta alcuna imputazione provvisoria, né indicasse l'eventuale collegamento tra la stessa e i beni sottoposti a sequestro, carenza che ha determinato l'accoglimento del ricorso. Ha quindi rilevato, tuttavia, di non poter disporre la restituzione dei beni, fatta eccezione per la borsa, in ragione della previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trattandosi di beni oggetto di confisca obbligatoria, osservando come la confisca obbligatoria in materia di armi si applichi espressamente anche alle violazioni di cui all'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 58 del r.d. n. 635 del 1940, 6 leggev152 del 1975 e 30 r.d. n. 773 del 1931. Il ricorrente osserva innanzitutto come le medesime doglianze mosse dal Tribunale del riesame al decreto di convalida del sequestro adottato dal Pubblico ministero di Civitavecchia si attaglino integralmente anche all'ordinanza oggi impugnata. In particolare, se è vero che il Pubblico ministero non ha articolato alcuna imputazione provvisoria nei confronti dell'indagato, è altrettanto vero che neppure il Tribunale del riesame ha fornito una qualificazione giuridica del fatto ancorata al dato concreto, limitandosi a richiamare in modo del tutto astratto una fattispecie incriminatrice, senza indicare quale sia la specifica condotta ritenuta penalmente rilevante né in che modo essa debba essere sussunta nella norma di riferimento. Evidenzia il ricorrente che la nozione di «parte di arma» è oggi definita dall'art. 1- bis del d.lgs. n. 527 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2018, che la circoscrive alle sole componenti essenziali dell'arma da fuoco ivi tassativamente elencate. Ne consegue che i beni sequestrati non sono qualificabili né come armi né come parti di arma, né ai sensi dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967 né del T.U.L.P.S. Le pronunce richiamate nella notizia di reato (nn. 39983 del 2019 e 14811 del 2020) sono inconferenti, poiché riferite a fatti anteriori alla riforma del 2018, quando la 2(2(7nozione aveva carattere meramente esemplificativo. La disciplina vigente, invece, introduce un'elencazione tassativa che non include visori, impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie o borse, sicché è a tale definizione che occorre fare riferimento per delimitare l'ambito applicativo della fattispecie contestata. Peraltro, il Tribunale si è discostato dalla qualificazione giuridica seguita dalla Procura, che aveva inizialmente ricondotto il fatto nell'ambito dell'art. 2 della legge n. 895 del 1967, riqualificandolo come violazione dell'art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, che prevede l'obbligo di denuncia con indicazione delle caratteristiche delle armi, sicché l'addebito mosso all'indagato si risolverebbe nella detenzione di armi o di parti di armi in assenza della prescritta denuncia. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il Tribunale del riesame non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che i beni sottoposti a sequestro integrassero la nozione di parti di arma. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale ulteriormente argomenta ed insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Ritiene il Collegio fondata, in via assorbente, la censura con la quale il ricorrente denuncia l'intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, dopo avere annullato il decreto di convalida del sequestro per assoluta carenza di imputazione provvisoria e per difetto di esplicitazione del rapporto tra fatto ipotizzato e beni vincolati, ha nondimeno mantenuto il sequestro sul presupposto della loro asserita confiscabilità obbligatoria ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Va premesso che, in linea astratta, il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. può operare anche quando il decreto di sequestro venga annullato, ma solo con riguardo a beni che risultino effettivamente e motivatamente riconducibili alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., ovvero alle corrispondenti previsioni speciali che a tale paradigma espressamente si ricolleghino. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ravvisato il vizio genetico del decreto del Pubblico ministero proprio nella totale assenza di una contestazione provvisoria e di qualsiasi chiarimento circa la natura dei beni sequestrati e il loro collegamento con una determinata fattispecie di reato; e tuttavia, subito dopo, ha ritenuto di non poterne 3Ìii?disporre la restituzione assumendo che si tratterebbe di beni soggetti a confisca obbligatoria «in materia di armi», con un richiamo del tutto generico all'art. 58 r.d. n. 635 del 1940. È evidente il vizio logico-giuridico di tale percorso motivazionale. Infatti, la delibazione circa la confiscabilità obbligatoria postula pur sempre l'individuazione del titolo legale che la sorregge e, dunque, una qualificazione giuridica — almeno sommaria, ma esplicita — del fatto e della res. Non è logicamente coerente affermare, da un lato, che manca del tutto l'imputazione provvisoria e che non è dato comprendere in quale rapporto i beni si pongano rispetto a una specifica violazione, e, dall'altro, ritenere sussistente una confisca obbligatoria, la quale presuppone necessariamente che quei beni siano ricondotti a una fattispecie normativa determinata, dalla quale derivi la loro intrinseca illiceità ovvero la loro appartenenza a una categoria di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato. L'ordinanza impugnata, invece, mantiene il vincolo reale sulla base di una qualificazione soltanto implicita, mai realmente esplicitata né argomentata. Il generico riferimento all'art. 58 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. non chiarisce quale sia la condotta concretamente ipotizzata, né in che termini i beni in sequestro — puntatori laser con visore, impugnature ergonomiche, batterie e caricabatterie — dovrebbero rientrare nella categoria delle armi o delle parti di arma, ovvero in altra categoria normativamente assoggettata a confisca obbligatoria. Né il Tribunale si confronta con le obiezioni difensive, che investivano proprio il nodo preliminare della qualificazione giuridica dei beni e della riferibilità degli stessi a una fattispecie incriminatrice specifica. In tal modo la decisione si sottrae al controllo di legittimità, perché non rende verificabile né il percorso di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, né la stessa riconducibilità dei beni a una delle ipotesi che, sole, avrebbero consentito l'operatività del divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen. L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale proceda a nuovo esame facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mantenimento del sequestro, nonostante l'annullamento del relativo decreto, è consentito solo quando la confiscabilità obbligatoria dei beni risulti sorretta da una motivazione specifica, ancorata all'individuazione della pertinente fattispecie normativa e alla esplicitazione delle ragioni per cui, in concreto, i beni stessi debbano ritenersi riconducibili a essa. 3. Pare tuttavia opportuno, anche alla luce delle questioni devolute con il ricorso e ulteriormente sviluppate nella memoria difensiva, fissare alcuni punti fermi in ordine al possibile inquadramento giuridico dei beni in sequestro. 4Va anzitutto chiarito che non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la nozione di «parte di arma», rilevante agli effetti penali, coinciderebbe necessariamente con quella di «componente essenziale» di cui all'art. 1-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104. Questa Corte (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici, Rv. 283358 - 01) ha già affermato che la mancata inclusione di un determinato dispositivo nell'elenco contenuto in tale disposizione non è, di per sé, decisiva per escluderne la rilevanza penale quale parte di arma, poiché si tratta di disciplina non avente carattere generale, ma dettata al diverso fine di regolare la circolazione delle armi nel mercato interno dell'Unione. In questa prospettiva, deve osservarsi che gli oggetti in sequestro — e segnatamente i puntatori laser con relativo visore — possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, disposizione che incrimina specificamente il porto, senza giustificato motivo, di «puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser» di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme tecniche ivi richiamate. Si tratta, dunque, di una previsione incriminatrice che prende direttamente in considerazione tale categoria di beni, sicché il loro inquadramento normativo non poteva essere obliterato mediante il solo, generico richiamo alla disciplina delle armi comuni da sparo, ma richiedeva la preliminare verifica delle concrete caratteristiche tecniche dei dispositivi sequestrati. Nondimeno, la specificità della previsione di cui all'art. 4 cit. non esaurisce il possibile rilievo penale della vicenda. Qualora, infatti, in considerazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi sequestrati, della loro destinazione funzionale e del loro eventuale apposito concepimento per impiego militare o di corpi armati, gli stessi dovessero risultare riconducibili ai «sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare», di cui all'art. 2, comma 2, lett. i), della legge 9 luglio 1990, n. 185, verrebbe in rilievo la disciplina dei materiali di armamento, espressamente sottratta, anche sul piano unionale, all'ambito applicativo della direttiva (UE) 2017/853, che, all'art. 1, par. 2, esclude dal proprio ambito applicativo l'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze armate o di polizia o ad enti governativi, nonché di materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. In tale prospettiva, assume rilievo anche l'art. 16 della medesima legge, che disciplina il transito e l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza e richiama, per quanto qui interessa, i commi terzo e quarto dell'art. 28 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione. Ove, quindi, i beni in sequestro presentino i requisiti per essere qualificati come armi da guerra o tipo guerra, ovvero come parti di esse atte all'impiego, verrebbe anzitutto in rilievo l'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che punisce con la 5reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 10 a 50.000 euro «Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta». Al di fuori di tale più grave ipotesi, e sempre che i beni siano effettivamente qualificabili nei termini sopra indicati, verrebbe comunque in considerazione la disciplina dettata dall'art. 28 del T.U.L.P.S., secondo cui, oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La medesima disposizione prevede altresì che la licenza sia necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia; aggiunge, inoltre, che per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Per la violazione di tale disciplina, lo stesso art. 28 stabilisce che il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 19433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris