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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10600/2026

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dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legeNumero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/2026dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1200 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 novembre 2021 (R.G.N.602/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diMilano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale dellamedesima sede, ha dichiarato che nulla è dovuto per gli avvisi diaddebito n. 37120120003193653 e n. 37120120013652214,argomentando che la notificazione non si è perfezionata e che neppurerisulta validamente interrotta la prescrizione.La Corte territoriale ha confermato nel resto il rigettodell’opposizione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro il ruoloesattoriale e i sottostanti avvisi di addebito, rilevando che la parteappellante «non ha idoneamente eccepito il difetto di genuinità dellecopie prodotte, astenendosi in sede di udienza di comparizionedall’allegazione degli elementi significanti l’asserita difformità» (pagina4 della sentenza d’appello) e che deve ritenersi rituale la notifica degliapplicandosi al caso di specie le previsioni della legge 20 novembre1982, n. 890.

La prescrizione è stata poi validamente interrotta da dueistanze di definizione agevolata, che assurgono a riconoscimento deldiritto.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, con ottomotivi, il signor [OSCURATO:PERSONA].3.– All’impugnazione resistono l’INPS e ADER Agenzia delle EntrateRiscossione, notificando distinti controricorsi.- 2 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver pretermessoil «tempestivo disconoscimento di scritture e sottoscrizioni dei refertidi notifica» (pagine 33 e 34 del ricorso per cassazione), conconseguente violazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e216 cod. proc. civ.: in difetto di un’istanza di verificazione, taledisconoscimento priverebbe i documenti di ogni efficacia probatoria.2.– Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia su dueprofili: il disconoscimento dell’autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni poste sui “referti” di notifica e la mancata formulazionedi un’istanza di verificazione.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, che nonavrebbe in alcun modo valutato la mancanza di data e di timbro postalesugli avvisi di ricevimento degli atti impositivi prodotti come documenti5, 6, 7 e 8.4.– Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art.139, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600: la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere regolare la notificadell’intimazione di pagamento n. 068 2018 9011221 61/000, ad ontadella consegna a persona diversa dal destinatario e della mancataspedizione della raccomandata informativa.- 3 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/20265.– Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello, cheavrebbe affermato la regolarità della notifica dell’intimazione dipagamento n. 068 2018 9011221 61/000, pur mancando la prova delperfezionamento della notifica.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente imputa alla sentenza d’appello di non avere resoalcuna pronuncia sull’eccezione di prescrizione della pretesacontributiva.7.– Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione didecadenza dal potere impositivo e di riscossione.8.– Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente censura, infine, la sentenza d’appello per averadesione alla definizione agevolata.9.– In primo luogo, occorre delimitare il tema devoluto al vaglio diquesta Corte.Non è più controversa la prescrizione delle pretese inerenti agliavvisi di addebito n. 37120120003193653 e n. 37120120013652214,in virtù dell’irrituale notificazione di tali avvisi e dell’insussistenza divalidi atti interruttivi.

Le statuizioni dei giudici d’appello (pagina 7 dellapronuncia impugnata) non sono state censurate e dunque non possonoessere ridiscusse.L’oggetto del contendere è circoscritto ai restanti avvisi di addebito,per i quali la Corte di merito ha confermato il rigetto dell’opposizione,già disposto dal giudice di prime cure.10.– A tale riguardo, si deve rilevare che, in tema di riscossionecoattiva delle entrate, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12,comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre- 4 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/20261973, n. 602, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale.La disciplina richiamata, introdotta dall’art. 3-bis, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi modificata e ampliatadall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110,plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che, per la suanatura dinamica, può assumere una diversa configurazione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione(Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).La normativa in esame trova applicazione nei processi pendenti,poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata,e vale a dirimere anche l’odierno giudizio, in quanto cesserà di avereeffetto soltanto a decorrere dal primo gennaio 2027.

In tal sensodispone l’art. 241, comma 1, lettera c, del Testo unico allegato aldecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, decreto legislativo che all’art.91, comma 5, ha dettato la nuova disciplina “a regime”, applicabileproprio a far data dal gennaio 2027.Le disposizioni citate postulano, anche nel giudizio di legittimità, ladimostrazione dell’interesse ad agire, secondo i tratti tipizzati dallegislatore con una scelta discrezionale già esaminata dalla Cortecostituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate(sentenza n. 190 del 2023).La dimostrazione dell’interesse ad agire, nella presente sede,dev’essere offerta mediante il deposito della documentazione di cuiall’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione (primadell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, quandosiano indispensabili accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.,sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595).- 5 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/202611.– Le questioni attinenti all’interesse ad agire investonopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo edesulano dall’àmbito del giudicato implicito, in quanto danno àdito a viziinsanabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172).Con precipuo riferimento all’ammissibilità della tutelagiurisdizionale anticipata, questa Corte ha puntualizzato che «Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento, impone il potere-doveredel giudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile chetrascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato» (Cass.,sez.

V, 25 settembre 2025, n. 26159, punto

6.6. dei Motivi di diritto).12.– Alla stregua di tali princìpi, ribaditi anche di recente (fra lemolte, Cass., sez. lav., 31 marzo 2026, n. 7763, e 4 marzo 2026, n.4840), occorre scrutinare l’odierno ricorso.12.1.– La parte ricorrente qualifica claris verbis l’azione intrapresacome «impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamentoe avvisi di addebito ivi indicati» (pagina 2 del ricorso per cassazione) erammenta che tale impugnazione trae origine dalla richiesta degliestratti di ruolo alle sedi di Napoli e di Milano degli agenti dellariscossione, richiesta che ha evidenziato numerose pendenze perpretese contributive.12.2.– Sulla sussistenza dell’interesse ad agire nessuna statuizioneesplicita è stata resa nei gradi di merito e, pertanto, nessun giudicatosi frappone al rilievo officioso riguardo ai titoli ancora in discussione nelpresente giudizio.A tal proposito, la parte ricorrente non ha allegato in questa sedealcuna delle fattispecie che, in forza dell’art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis applicabile, devono sorreggerel’interesse ad agire.- 6 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/202613.– Pertanto, per quel che concerne gli avvisi di cui ancora sicontroverte nell’odierno giudizio, la sentenza d’appello va cassatasenza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), in quanto l’azionenon poteva esser proposta, in mancanza dell’imprescindibile interessead agire.Restano ferme le ulteriori statuizioni, in questa sede non censurate,sugli avvisi di addebito n. 37120120003193653 e n.37120120013652214.14.– Le spese dell’intero processo possono essere integralmentecompensate, in ragione delle sopravvenienze normative e delsuccessivo intervento chiarificatore di questa Corte sulle questionicontroverse.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata riguardo agli avvisi di addebito contestati nel presentegiudizio, perché la causa non poteva essere proposta per carenzad’interesse ad agire; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 29 gennaio 2026.La Presidente- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legeNumero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/2026dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 1200 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 17 novembre 2021 (R.G.N.602/2021).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 29gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diMilano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale dellamedesima sede, ha dichiarato che nulla è dovuto per gli avvisi diaddebito n. 37120120003193653 e n. 37120120013652214,argomentando che la notificazione non si è perfezionata e che neppurerisulta validamente interrotta la prescrizione.La Corte territoriale ha confermato nel resto il rigettodell’opposizione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro il ruoloesattoriale e i sottostanti avvisi di addebito, rilevando che la parteappellante «non ha idoneamente eccepito il difetto di genuinità dellecopie prodotte, astenendosi in sede di udienza di comparizionedall’allegazione degli elementi significanti l’asserita difformità» (pagina4 della sentenza d’appello) e che deve ritenersi rituale la notifica degliapplicandosi al caso di specie le previsioni della legge 20 novembre1982, n. 890. La prescrizione è stata poi validamente interrotta da dueistanze di definizione agevolata, che assurgono a riconoscimento deldiritto.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, con ottomotivi, il signor [OSCURATO:PERSONA].3.– All’impugnazione resistono l’INPS e ADER Agenzia delle EntrateRiscossione, notificando distinti controricorsi.- 2 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/20264.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver pretermessoil «tempestivo disconoscimento di scritture e sottoscrizioni dei refertidi notifica» (pagine 33 e 34 del ricorso per cassazione), conconseguente violazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e216 cod. proc. civ.: in difetto di un’istanza di verificazione, taledisconoscimento priverebbe i documenti di ogni efficacia probatoria.2.– Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia su dueprofili: il disconoscimento dell’autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni poste sui “referti” di notifica e la mancata formulazionedi un’istanza di verificazione.3.– Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, che nonavrebbe in alcun modo valutato la mancanza di data e di timbro postalesugli avvisi di ricevimento degli atti impositivi prodotti come documenti5, 6, 7 e 8.4.– Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art.139, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600: la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere regolare la notificadell’intimazione di pagamento n. 068 2018 9011221 61/000, ad ontadella consegna a persona diversa dal destinatario e della mancataspedizione della raccomandata informativa.- 3 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/20265.– Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello, cheavrebbe affermato la regolarità della notifica dell’intimazione dipagamento n. 068 2018 9011221 61/000, pur mancando la prova delperfezionamento della notifica.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente imputa alla sentenza d’appello di non avere resoalcuna pronuncia sull’eccezione di prescrizione della pretesacontributiva.7.– Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione didecadenza dal potere impositivo e di riscossione.8.– Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente censura, infine, la sentenza d’appello per averadesione alla definizione agevolata.9.– In primo luogo, occorre delimitare il tema devoluto al vaglio diquesta Corte.Non è più controversa la prescrizione delle pretese inerenti agliavvisi di addebito n. 37120120003193653 e n. 37120120013652214,in virtù dell’irrituale notificazione di tali avvisi e dell’insussistenza divalidi atti interruttivi. Le statuizioni dei giudici d’appello (pagina 7 dellapronuncia impugnata) non sono state censurate e dunque non possonoessere ridiscusse.L’oggetto del contendere è circoscritto ai restanti avvisi di addebito,per i quali la Corte di merito ha confermato il rigetto dell’opposizione,già disposto dal giudice di prime cure.10.– A tale riguardo, si deve rilevare che, in tema di riscossionecoattiva delle entrate, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12,comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre- 4 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/20261973, n. 602, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione dellacartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale.La disciplina richiamata, introdotta dall’art. 3-bis, comma 1, deldecreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi modificata e ampliatadall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110,plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione che, per la suanatura dinamica, può assumere una diversa configurazione, anche pereffetto di una norma sopravvenuta, fino al momento della decisione(Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).La normativa in esame trova applicazione nei processi pendenti,poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata,e vale a dirimere anche l’odierno giudizio, in quanto cesserà di avereeffetto soltanto a decorrere dal primo gennaio 2027. In tal sensodispone l’art. 241, comma 1, lettera c, del Testo unico allegato aldecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, decreto legislativo che all’art.91, comma 5, ha dettato la nuova disciplina “a regime”, applicabileproprio a far data dal gennaio 2027.Le disposizioni citate postulano, anche nel giudizio di legittimità, ladimostrazione dell’interesse ad agire, secondo i tratti tipizzati dallegislatore con una scelta discrezionale già esaminata dalla Cortecostituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate(sentenza n. 190 del 2023).La dimostrazione dell’interesse ad agire, nella presente sede,dev’essere offerta mediante il deposito della documentazione di cuiall’art. 372 cod. proc. civ. fino all’udienza di discussione (primadell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, quandosiano indispensabili accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.,sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595).- 5 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/202611.– Le questioni attinenti all’interesse ad agire investonopresupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo edesulano dall’àmbito del giudicato implicito, in quanto danno àdito a viziinsanabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancataimpugnazione al riguardo (Cass., S.U., 29 agosto 2025, n. 24172).Con precipuo riferimento all’ammissibilità della tutelagiurisdizionale anticipata, questa Corte ha puntualizzato che «Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento, impone il potere-doveredel giudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile chetrascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato» (Cass.,sez. V, 25 settembre 2025, n. 26159, punto 6.6. dei Motivi di diritto).12.– Alla stregua di tali princìpi, ribaditi anche di recente (fra lemolte, Cass., sez. lav., 31 marzo 2026, n. 7763, e 4 marzo 2026, n.4840), occorre scrutinare l’odierno ricorso.12.1.– La parte ricorrente qualifica claris verbis l’azione intrapresacome «impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamentoe avvisi di addebito ivi indicati» (pagina 2 del ricorso per cassazione) erammenta che tale impugnazione trae origine dalla richiesta degliestratti di ruolo alle sedi di Napoli e di Milano degli agenti dellariscossione, richiesta che ha evidenziato numerose pendenze perpretese contributive.12.2.– Sulla sussistenza dell’interesse ad agire nessuna statuizioneesplicita è stata resa nei gradi di merito e, pertanto, nessun giudicatosi frappone al rilievo officioso riguardo ai titoli ancora in discussione nelpresente giudizio.A tal proposito, la parte ricorrente non ha allegato in questa sedealcuna delle fattispecie che, in forza dell’art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis applicabile, devono sorreggerel’interesse ad agire.- 6 -Numero registro generale 13742/2022Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 10600/2026Data pubblicazione 21/04/202613.– Pertanto, per quel che concerne gli avvisi di cui ancora sicontroverte nell’odierno giudizio, la sentenza d’appello va cassatasenza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), in quanto l’azionenon poteva esser proposta, in mancanza dell’imprescindibile interessead agire.Restano ferme le ulteriori statuizioni, in questa sede non censurate,sugli avvisi di addebito n. 37120120003193653 e n.37120120013652214.14.– Le spese dell’intero processo possono essere integralmentecompensate, in ragione delle sopravvenienze normative e delsuccessivo intervento chiarificatore di questa Corte sulle questionicontroverse. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata riguardo agli avvisi di addebito contestati nel presentegiudizio, perché la causa non poteva essere proposta per carenzad’interesse ad agire; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 29 gennaio 2026.La Presidente- 7 -
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