Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14631/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ai sensi dell'art. 455 cod. pen.; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denunzia la violazione della legge penale nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione adeguata ed esente da evidenti profili di illogicità, anche considerato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento di tali circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex plurimis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate ai sensi dell'art. 455 cod. pen.; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato denunzia la violazione della legge penale nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione adeguata ed esente da evidenti profili di illogicità, anche considerato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento di tali circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (ex plurimis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26
Sentenza Cassazione n. 14631/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris