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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10791/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei plurimi precedenti penali e della condotta post-delictum, la sentenza impugnata ha esplicitato l'in se della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei plurimi precedenti penali e della condotta post-delictum, la sentenza impugnata ha esplicitato l'in se della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris