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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 12929/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza a mezzo dellaquale [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla medesima Corte territoriale alla pena di annitre di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., aveva chiesto discorporare la pena base da quella aggiunta a titolo di aumento per l’aggravante mafiosa,adducendo a sostegno come questa sia ostativa al riconoscimento dei benefici penitenziari esuscettibile di essere considerata separatamente in executivis.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brancia, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, quanto agli artt. 132 e 133 cod.pen., sostenendo la necessità di indicare la pena inerente al reato e, successivamente,l’entità dell’aumento per la circostanza aggravante, sussistendo, in caso contrario, limitazioniin sede di accesso ai benefici penitenziari.3.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile, in quanto – per giurisprudenzaconsolidata - è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della penacomplessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanzaaggravante (Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Val lelunga, Rv. 255948 – 01; Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, Corradini , Rv. 239368 – 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro – infunzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza a mezzo dellaquale [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla medesima Corte territoriale alla pena di annitre di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., aveva chiesto discorporare la pena base da quella aggiunta a titolo di aumento per l’aggravante mafiosa,adducendo a sostegno come questa sia ostativa al riconoscimento dei benefici penitenziari esuscettibile di essere considerata separatamente in executivis.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Brancia, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perinosservanza o erronea applicazione della legge penale, quanto agli artt. 132 e 133 cod.pen., sostenendo la necessità di indicare la pena inerente al reato e, successivamente,l’entità dell’aumento per la circostanza aggravante, sussistendo, in caso contrario, limitazioniin sede di accesso ai benefici penitenziari.3. Il ricorso è da dichiarare inammissibile, in quanto – per giurisprudenzaconsolidata - è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della penacomplessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanzaaggravante (Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Val lelunga, Rv. 255948 – 01; Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, Corradini , Rv. 239368 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris