Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 36421/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MACERATA si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MACERATA si associa alle conclusioni del co-difensore e insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 3.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore cli fatto della società "T.T.M.

Supermercati", dichiarata fallita in data 7.11.2014.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 525 e 179, c.p.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla circostanza che, mentre all'udienza del 30 maggio 2019 e a quella dell'H luglio 2019 tutte le parti avevano prestato il consenso all'utilizzabilità degli atti istruttori compiuti innanzi al precedente collegio, all'udienza del 3 ottobre 2019, quando è intervenuto il secondo mutamento nella composizione del collegio giudicante, nessuna delle parti processuali ha prestato il consenso all'utilizzabilità degli atti istruttori assunti dinanzi al precedente collegio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per inadeguata valutazione delle risultanze processuali, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con conseguente violazione del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, per il reato di cui all'art. 232, !falli., che, in realtà non è mai stato contestato al Longo, derivandone la nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 522, c.p.p.

3. Con requisitoria scritta del 12.4.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come semplice memoria, in quanto, nelle more, è stata richiesta la trattazione in forma orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

4.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, alla luce dei principi, costituenti "diritto vivente", affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondo cui in caso di rinnovazicne del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (cfr. Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, P.v. 276754).

Non può non rilevarsi, al riguardo, come la validità del principio espresso dalle Sezioni Unite estende la sua portata al caso in esame, essendo del tutto irrilevante che la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, in quanto compete alla Corte di Cassazione, e, in particolare, alle Sezioni Unite, nell'esercizio della funzione nomofilattica, chiarire il significato delle disposizioni normative sottoposte al suo giudizio.

4.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, se ne deve affermare l'inammissibilità sotto un duplice profilo.

E invero, il ricorrente trascura di considerare che„ secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Infine non può non rilevarsi come il ricorso sia fondato su censure che si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

La corte territoriale, infatti, con motivazione del tutto esaustiva e coerente, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di primo grado sulla base del contenuto delle dichiarazioni del curatore fallimentare e di una serie di soggetti escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentalE, ivi compresi i testi a discarico, elementi tutti ritenuti, con logico argomentare, convergenti nell'attribuzione al Longo del ruolo di amministratore di fatto della società fallita.

4.3. Manifestamente infondato appare il terzo motivo di ricorso.

La corte territoriale ha semplicemente evidenziato l'esistenza di un «se3ikpi14-ee errore di scrittura nel capo d'imputazione, dove si è fatto riferimento all'art.

"233", della legge fallimentare, laddove era evidente, in ragione delle condotte contestate e ritenute, che si intendeva scrivere "art. 223", della legge fallimentare, commettendo, tuttavia, a sua volta un altro lapsus calami, facendo riferimento all'art.

"232" della stessa legge, lapsus che non integra in alcun modo un errore dotato di una qualche rilevanza ai fini della validità della sentenza di secondo grado.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MACERATA si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MACERATA si associa alle conclusioni del co-difensore e insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 3.10.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore cli fatto della società "T.T.M. Supermercati", dichiarata fallita in data 7.11.2014. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 525 e 179, c.p.p., in quanto la corte territoriale ha omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla circostanza che, mentre all'udienza del 30 maggio 2019 e a quella dell'H luglio 2019 tutte le parti avevano prestato il consenso all'utilizzabilità degli atti istruttori compiuti innanzi al precedente collegio, all'udienza del 3 ottobre 2019, quando è intervenuto il secondo mutamento nella composizione del collegio giudicante, nessuna delle parti processuali ha prestato il consenso all'utilizzabilità degli atti istruttori assunti dinanzi al precedente collegio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per inadeguata valutazione delle risultanze processuali, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con conseguente violazione del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, per il reato di cui all'art. 232, !falli., che, in realtà non è mai stato contestato al Longo, derivandone la nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 522, c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 12.4.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, da valere come semplice memoria, in quanto, nelle more, è stata richiesta la trattazione in forma orale, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 4.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, alla luce dei principi, costituenti "diritto vivente", affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, secondo cui in caso di rinnovazicne del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (cfr. Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, P.v. 276754). Non può non rilevarsi, al riguardo, come la validità del principio espresso dalle Sezioni Unite estende la sua portata al caso in esame, essendo del tutto irrilevante che la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] sia intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, in quanto compete alla Corte di Cassazione, e, in particolare, alle Sezioni Unite, nell'esercizio della funzione nomofilattica, chiarire il significato delle disposizioni normative sottoposte al suo giudizio. 4.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, se ne deve affermare l'inammissibilità sotto un duplice profilo. E invero, il ricorrente trascura di considerare che„ secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Infine non può non rilevarsi come il ricorso sia fondato su censure che si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, infatti, con motivazione del tutto esaustiva e coerente, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal giudice di primo grado sulla base del contenuto delle dichiarazioni del curatore fallimentare e di una serie di soggetti escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentalE, ivi compresi i testi a discarico, elementi tutti ritenuti, con logico argomentare, convergenti nell'attribuzione al Longo del ruolo di amministratore di fatto della società fallita. 4.3. Manifestamente infondato appare il terzo motivo di ricorso. La corte territoriale ha semplicemente evidenziato l'esistenza di un «se3ikpi14-ee errore di scrittura nel capo d'imputazione, dove si è fatto riferimento all'art. "233", della legge fallimentare, laddove era evidente, in ragione delle condotte contestate e ritenute, che si intendeva scrivere "art. 223", della legge fallimentare, commettendo, tuttavia, a sua volta un altro lapsus calami, facendo riferimento all'art. "232" della stessa legge, lapsus che non integra in alcun modo un errore dotato di una qualche rilevanza ai fini della validità della sentenza di secondo grado. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
Sentenza Cassazione n. 36421/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris