CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 08155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Lette le conclusioni dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 29 dicembre 2022, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali hanno insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 febbraio 2022 la Prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la ordinanza del 9 luglio 2021 con la quale la Corte di appello di Catania ha riconosciuto, in executivis, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i reati accertati con sette diverse sentenze di condanna ed ha rideterminato la pena complessiva a lui applicata nell'ergastolo, con isolamento diurno per diciotto mesi e novemila euro di multa.e [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione calcolato la pena, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., muovendo dall'individuazione, quale reato più grave, di quello accertato con sentenza della Corte di assise di appello il 27 aprile 1992, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1994, con la quale gli è stata inflitta la pena dell'ergastolo che, tuttavia, risulta eseguibile nella misura di anni venti di reclusione, secondo quanto stabilito nel provvedimento di estradizione emesso dall'autorità giurisdizionale tedesca e dalla Corte di assise di appello di Torino con ordinanza del 4 dicembre 1998. La Prima sezione aveva ritenuto fondato il ricorso in quanto risultava dagli atti (l'ordinanza della Corte di assise di appello di Torino del 4 dicembre 1998, nonché il provvedimento di cumulo del 2 gennaio 2020 e la posizione giuridica) che la pena dell'ergastolo, inflitta a Garozzo perché responsabile dell'omicidio in danno di tale Maggioncalda, non era eseguibile, non essendo stata chiesta né concessa l'estradizione suppletiva dopo che, in sede di rinvio, la pena di venti anni, per la quale era stato emesso apposito titolo estradizionale, è stata tramutata in quella perpetua. Nella decisione di annullamento si richiamavano i principi in base ai quali: «Il principio di specialità vieta l'inclusione nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti della porzione di sanzione per la quale non è stata concessa l'estradizione» (Sez. 1, n. 13042 del 09/01/2015, Farina, Rv. 263093), nonché il principio che condiziona l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., all'eseguibilità delle pene delle quali si invoca la considerazione unitaria (Sez. 1, n. 5846 del 20/10/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208721; Sez. 1, n. 4707 del 29/09/1995, Nencioni, Rv. 202612). Ne conseguiva l'illegittimità dell'operazione compiuta dalla Corte di assise di appello, che aveva posto a base del computo delle pene irrogate a Garozzo, per i reati in relazione ai quali aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, una sanzione che, per le ragioni esposte, non era eseguibile. 2. A seguito dell'annullamento con rinvio la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con decisione del 16 maggio 2022 ha rideterminato la pena irrogata al Garozzo in anni trenta di reclusione ed euro 8000,00 di multa con revoca dell'isolamento diurno. L'ordinanza dava atto che, nel corso del giudizio di rinvio il PG aveva prodotto il provvedimento di cumulo del 25 ottobre 2021 a seguito dell'ordinanza del 9 luglio 2021 nonché era stata acquisita l'ordinanza del 20 aprile 2022, a seguito di udienza del 1 dicembre 2021, oggetto di un incidente di esecuzione dalla quale risultava che la Corte di appello aveva ritenuto che la pena dell'ergastolo era eseguibile in quanto, nel caso di specie, non si applicava il principio di specialità, avendo il condannato dopo la liberazione dimorato nel territorio italiano oltre quarantacinque giorni. L'ordinanza, tuttavia, proseguiva nel ritenere che, nonostante vi fosse un'ulteriore ordinanza della Corte di appello, vi era il dictum della Corte di Cassazione che stabiliva che la pena fosse eseguibile solo nel limite dei 20 anni e dunque provvedeva a rideterminarla. 3.Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania che ha affidato le sue censure ad un unico motivo. 3.1. Ha evidenziato il PG che la Prima sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza impugnata ravvisando la violazione del principio di specialità, ma in realtà siffatta norma, senza che la Corte ne fosse stata a conoscenza, non doveva trovare applicazione dal momento che dal 21 dicembre 2010 -data in cui il Garozzo era stato liberato al 7 maggio 2012 data in cui era stato riarrestato- lo stesso si era fermato in territorio italiano. Da ciò derivava il venir meno del principio di specialità e la eseguibilità della pena dell'ergastolo. 4. In data 29 dicembre 2022 le difese del Garozzo depositavano memoria con allegata documentazione evidenziando l'erroneo richiamo all'art.721 comma quinto lett. c) cod. proc. pen. secondo il quale: "[..] 5.11 principio di specialità non opera quando: (..) c) l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione oppure se dopo averlo lasciato vi ha fatto volontariamente ritorno. [..]" Nel caso in esame il Garozzo, alla data in cui era stato rimesso in libertà era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed era altresì privo di documento valido per l'espatrio. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tali casi non ricorre la eccezione al principio di specialità, non essendo il soggetto nelle condizioni di lasciare il territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 1.Ad avviso di questo Collegio, appare centrale ai fini della decisione, l'accertamento nel caso di specie dell'applicabilità del principio di specialità, alla luce delle indicazioni suggerite dal ricorrente e delle memorie difensive e relative allegazioni del condannato. S 1.1.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte infatti: "In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, non ricorre la condizione di fatto derogatoria del principio di specialità nel caso in cui l'estradato non lasci il territorio dello Stato entro 45 giorni dalla scarcerazione per fatti indipendenti dalla sua volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta dell'estradato di sospensione di un ordine di carcerazione per reati esulanti dal titolo estradizionale in quanto non allontanatosi dall'Italia nel termine sopra indicato, omettendo di verificare se tale comportamento acquisisse il significato di un'espressa accettazione del procedimento per tali reati, alla luce della risottoposizione a sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno e della pendenza di due procedimenti penali, con conseguente indisponibilità, al momento della rinnessione in libertà, di documenti validi per l'espatrio). (Sez.1, n.14164 del 27/04/2020, Rv.279121) La deroga al principio di specialità, costituita dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato di consegna della persona che venga liberata, opera a condizione che la situazione in cui venga a trovarsi la persona, in conseguenza del provvedimento di rilascio, sia tale da far assumere al comportamento un preciso significato di accettazione del procedimento per i fatti estranei alla richiesta e al provvedimento di estradizione e anteriori alla consegna. In tal senso si è già espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, con l'affermazione che "non ricorre la condizione di fatto derogatoria del principio di specialità nel caso in cui l'estradato non lasci il territorio dello Stato entro 45 giorni dalla scarcerazione per ritenuta cessazione delle esigenze cautelari ovvero per decorrenza dei termini massimi di carcerazione preventiva, giacché in tale ipotesi non può dirsi che la liberazione abbia avuto carattere definitivo e che la permanenza nel territorio dello Stato sia stata frutto di una libera scelta( Sez. 1, n. 22747 del 13/05/2009, Canavesio e altro, Rv. 241700). Le pronunzie richiamate chiariscono che il mancato allontanamento ai sensi dell'art. 721 comma quinto lett. C) cod. proc. pen. deve potersi ricollegare ad una libera scelta dell'interessato affinché possa non operare il principio di specialità. 1.2.. La difesa del Garozzo, ha addotto, con le relative allegazioni, che in quel periodo era stato nuovamente messo in esecuzione un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di presentazione; ed ha evidenziato che, in conseguenza di tale misura, era comunque sprovvisto, al momento della rimessione in libertà, di documenti validi per l'espatrio.Sulla base delle prospettazioni e allegazioni occorre allora accertare quale fosse la posizione del ricorrente al momento della rimessione in libertà e se fossero in esecuzione provvedimenti che gli impedissero di lasciare il territorio dello Stato, dovendo valere, in tal caso, il principio di diritto secondo cui costituisce violazione del principio di specialità (art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 3 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e art. 5 n. 2 dell'Accordo aggiuntivo, ratificato con legge 11 dicembre 1984 n. 969,) l'esecuzione della pena, inflitta con una sentenza di condanna definitiva per un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello cui l'estradizione stessa si riferisce, nei confronti di un soggetto che nei quarantacinque giorni successivi alla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare non abbia lasciato il territorio dello Stato in conseguenza della sottoposizione ad altre misure che non gli consentivano di lasciare il territorio. Per questi motivi il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello per nuovo esame. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma il 17