CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1997
Cassazione n. 21241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1997 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 ottobre 2022, che ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Torino in funzione monocratica del 24 febbraio 2020, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate, revocando i benefici concessi. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta il vizio motivazionale relativo alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato e aspecifico perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, secondo cui quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall'art. 164, comma quarto, cod. pen., come nel caso di specie ( il beneficio è stato concesso per la terza volta), il giudice è tenuto a disporne la revoca. -Rilevato, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023.