CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a tre motivi; ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che il motivo, relativo all'asserita inattendibilità della persona offesa e alla riqualificazione del reato sub C) in quello di percosse, è completamente versato in fatto e comunque non correlato con la motivazione della Corte di appello che - a fronte del pedissequo motivo - ha osservato come i rilievi difensivi non avessero posto in evidenza alcuna contraddizione significativa nel narrato della vittima, bensì solo marginali omissione ampiamente giustificate con il senso del pudore (p. 2 della sentenza); rilevato altresì, quanto al motivo in punto di elemento assenza di prova dell' elemento psicologico, è correttamente stata evidenziata l'irrilevanza del motivo a delinquere rappresentato dal desiderio di incontrare la propria figlia (fondato, peraltro, sulla mera parola dell'imputato) essendosi certamente rappresentato la violazione della misura di prevenzione cui era sottoposto; quanto, poi, al motivo inerente l'esclusione della esimente del fatto di particolare tenuità, il Collegio ulteriormente rileva che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata nella specie adeguatamente motivata, dando conto, alla luce della biografia penale dell'imputato, della serialità dei suoi comportamenti e della gravità delle condotte; con riferimento, infine, al terzo e al quarto motivo, il giudice di merito ha espresso, con riferimento a tutti i punti dal ricorrente contestati (esclusione della operatività della recidiva, giudizio di valenza tra circostanze e quantificazione della sanzione), valutazioni di fatto adeguatamente motivate che superano il vaglio di legittimità, tenuto anche conto dell'ampia discrezionalità di cui il giudice gode nel bilanciare attenuanti e aggravanti e del principio, nella specie esattamente osservato, che l'imputato si è dimostrato indifferente alle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione e alla minaccia di applicazione di pena detentiva e che era già stato dichiarato recidivo specifico infranquinquennale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estens