CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 04373/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17257/2021R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domicili ata in Roma , piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 66 presso lo studio del secondo (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura Oggetto: Responsabilità contrattuale - Contratto di Trasporto –Costi minimi in materia di autotrasporto – Rinuncia - Estinzione. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 17257/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi speciale in calce al controricorso, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO di L’Aquila n. 711 /20 2 1 , pubblica ta il 14 maggio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d ’a ppello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata , in riforma della sentenza di primecure, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 2951 c.c.del diritto alla corresponsione delle somme richieste ex art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008 (costi minimi in materia di autotrasporto)da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in ragione di trasporti effettuati dall’ottobre 2009 all’ottobre 2011 e dal settembre 2012 a marzo 2014, sul rilievo della stipula del contratto di trasporto in data 1 /0 9 / 2009, delle successive proroghe dello stesso, nonché della messa in mora del 9/06/2014. 2.Avverso la sentenza della Corte di a ppello di L’Aquila , [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motiv i . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del primo e quarto motivi di ricorso con assorbimento dei restanti. In data 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in data 17 dicembre 2024 [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso e al controricorso, in cui hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della C.C. 8.01.2025 r.g.n. 17257/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi materia del contendere in ragione di un intervenuto accordo transattivotra le parti, conspese compensate. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la “ Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2951 cod.civ.”per avere la Corte di merito ritenuto atti idonei a interrompere la prescrizione la sottoscrizione del contratto e le sue successive proroghe, nonché l’atto di messa in mora del 9.6.2014. 2. C on il secondo motivo di ricorso, denuncia la “ Violazione e falsa applicazione, dell’art. 1, comma 4 e 6, della legge n. 132 del 1968, dell’art. 129, del d.P.R. n. 130 del 1969, degli artt. 25, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978, dell’art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1969, dell’art. 1, comma 18, degli artt. 4, comma 12 e 8, quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, dell’art. 79 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) [art.360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.]”. 3. Con il terzo motivo , lamenta la “ Violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 1865 all. E in relazione ai principi generali in tema di giurisdizione. Violazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 15 aprile 1994, degli artt. 2, 5 e 8 sexies del d.lgs. n. 502 e dei principi generali in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie e di quelli in materia di illegittimità derivata degli atti amministrativi”; nonché “la violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ. in materia di interpretazione degli atti amministrativi e delle norme di relazione con riguardo alla carenza assoluta di potere da parte della [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia la “ Violazione dell’art. 111, 6 comma, Cost.,. 132, 2 comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 “disposizioni per l’attuazione” del codice di procedura civile. Nullità della sentenza per motivazione apparente [art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod.proc.civ.]”. C.C. 8.01.2025 r.g.n. 17257/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5. Con il quinto motivo denuncia la “ V iolazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., degli artt. 50 e 59 del d.lgs. n. 298 del 1974, per avere i giudici di merito applicato l’abrogato sistema della cd. tariffa a forcella quale base dei calcoli dei conguagli ex art. 83 bis cit.”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello abbia definito la causa adottando una motivazione per relationem che, esaurendosi in apodittico rinvio a “precedenti” della Corte di cassazione, senza alcun esame delle censure e delle questioni oggetto di giudizio, si rivelerebbe soltanto apparente. 6. Superfluo l’esame dei motivi di ricorso atteso che , nelle more del presente giudizio di legittimità, le parti hanno definito la loro controversia mediante un accordo transattivo e hanno entrambe rinunciato al presente giudizio, chiedendo si dichiar i la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. Come concordemente richiesto dalle parti, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra di esse. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015). Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Trattandosi di inammissibilità non originaria,non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.