CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26623-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – A . R . I . F. – in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, presso lo studio dell ’A vv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] operaio addetto a lavori idraulico forestale Rapporti soggetti a C.C.N.L.di diritto privato Conseguenze in tema di acquisizione di inquadramento superiore R.G.N.26623/2018 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC avverso la sentenza n. 303/2018 della Corte d’appello di Lecce , depositata il 12/03/2018 R.G.N. 1305/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali – A.R.I.F. – avverso la decisione che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], ex operaio a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia , i l diritto all’inquadramento nel superiore livello 5° con decorrenza dal 10 dicembre 2010, per aver svolto –negli anni 2010 e 2011 – le mansioni di autista di automezzi antincendio in oltre quaranta occasioni discontinue, con con danna del l’A . R . I . F . al pagamento delle relative differenze retributive; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha escluso la necessità di notificare i conteggi allegati all’originario ricorso del lavoratore, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda proposta in termini di condanna generica al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, ha ritenuto inammissibile la questione dell’applicabilità al rapporto lavorativo del d.lgs. n. 165del 2001, perché mai dedotta prima, e reputato giustificata la richiesta di esibizione dei registri cronologici degli interventi degli autisti in ragione dell’esito delle prove testimoniali, così concludendo per la fondatezza delle pretese del lavoratore;3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’A.R.I.F. articolando tre motivi, cui oppone difese il Carofalo con controricorso; 4. la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.; 5. l’Agenziaha depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo l ’ Agenzia deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per falsa applicazione di legge e, in particolare, per falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 345 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, richiamati nella sentenza impugnata, nonché della l. regionale n. 3 del 2010, con riferimento al profilo relativo all’applicabilità al rapporto lavorativo dedotto in giudizio della disciplina di cui al d.lgs. n. 165del 2001. In particolare, nel motivo si prospetta che la Corte salentina, in applicazione del principio iura novit curia, avrebbe dovuto disapplicare il C.C.N.L. privatistico per la pacifica operatività della disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 , stante la natura di ente pubblico non economico dell’ A . R . I . F . ( qualità invero non contestata ) , con conseguente irrilevanza dell’asserito esercizio di fatto di mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento lavorativo; 2. con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e, in particolare, per violazione degli artt. 112, 113, 163, 164, 345 e 414 cod. proc. civ., nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta dalla Corte di merito in ordine alla nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda, per effetto della mancata notifica di analitici conteggi unitamente al ricorso introduttivo di primo grado . Nel motivo si assume che la Corte territoriale, nel pronunciare sentenza di condanna generica, sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, a ciò aggiungendosi che, sebbene nella parte motiva della sentenza la domanda proposta sia stata qualificata come intesa ad ottenere una condanna generica, nel dispositivo si trova invece contenuta una condanna specifica al pagamento di somme ben determinate; 3. con il terzo motivo l’Agenzia deduce la v iolazione e/o erronea applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. nonché l’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Nel motivo si assume che la decisione della Corte territoriale non abbia correttamente applicato il principio giurisprudenz i a le per il quale gli ordini di servizio possono acquisire valore probatorio solo se sottoscritti dal datore di lavoro ovvero da soggetto autorizzato, avendo attribuito valore dirimente alle dichiarazioni rese da un teste circa l’esistenza di una prassi organizzativa che superava la necessità degli ordini di servizio per l’assegnazione delle mansioni; a tali censure, si aggiunge anche la considerazione che, in effetti, i documenti ai quali la Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria non sono veri e propri ordini di servizio, ma meri fogli guida compilati dal lavoratore e come tali da valutare come elemento di prova ‘autoprodotta’;4. il primo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] e Forestali (A.R.I.F.) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporisapplicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art.52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni,non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»; 4.1. nelle citate pronunce –alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.– il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C.C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107del 2023 e precedenti ivi richiamati); 4.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’Agenzia in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge –nella specie regionale –(in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma : «Occorre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia, laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.)»; 4.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato; 5. l’accoglimento del primo motivo, nei termini anzidetti, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi, relativi alle conseguenze economiche, posto che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore; 5.1. infatti, come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»; 5.2. la Corte territoriale, una volta ritenuto – erroneamente – inapplicabile al rapporto di lavoro l’art. 52 del d.lgs. n. 165del 2001, ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l’intero periodo successivo al 10 dicembre 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse; 6. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 4 e 5, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa