CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 35263/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23193-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] t-c' [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], n.q. di legale rappresentante e socio accomandatario illimitatamente responsabile della "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]", elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 54/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 898/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C per il pagamento dei compensi professionali per la tenuta della contabilità, fondato su una fattura dell'importo di C 5313,38; emesso il decreto ingiuntivo, propose opposizione la [OSCURATO:PERSONA]; - l'opposizione, rigettata dal Tribunale, venne parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Catania che, con sentenza del 29.5.2020, ritenne non vi fosse la prova della prestazione professionale, non essendo a tal fine sufficiente la fattura emessa dalla società che aveva eseguito la prestazione, oggetto di contestazione da parte del committente; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] & C; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ric. 2020 n. 23193 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c. e 342 c.p.a. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3, 4 e 5 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per avere la corte di merito ritenuto che la prova delle prestazioni professionali eseguite dalla ricorrente negli anni 2006- 2008 fosse fondata unicamente sulla fattura, mentre, invece, la prova sarebbe stata fornita anche a mezzo della prova testimoniale, attraverso l'escussione della teste Retrine; le dichiarazioni testimoniali, secondo la ricorrente, avrebbero avuto ad oggetto le prestazioni rese dalla società ricorrente per tutto il quadriennio 2005- 2008; il motivo è fondato; - la corte di merito ha rigettato la domanda di pagamento delle prestazioni professionali rese dalla GEDEA negli anni 2006-2008 perché fondate unicamente sulla fattura e perché contestate dal debitore, a differenza delle prestazioni rese nel 2005, che non erano state contestate ed erano state riconosciute in favore del professionista; la corte distrettuale ha aderito al principio secondo cui la fattura è atto di formazione unilaterale idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cassazione civile sez. VI, 11/03/2011, n.5915); nel caso di specie, però, a seguito di specifica contestazione del cliente della fattura, era stata chiesta Ric. 2020 n. 23193 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- ed ammessa la prova testimoniale, che la corte di merito ha omesso di valutare, in tal modo violando le regole di valutazione della prova, previste dagli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. ed omettendo altresì di esaminare il fatto storico dell'adempimento delle prestazioni professionali, attraverso l'esame della deposizione resa dalla teste Retrime, sentita in relazione a tale specifico punto; il ricorso, che, in adempimento del dovere di specificità, riporta il capitolo di prova articolato dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e la deposizione della teste non è stato oggetto di esame da parte del giudice di merito che ha fondato la decisione unicamente sulla fattura, che era stata oggetto di contestazione; il motivo di ricorso va, pertanto accolto; - è assorbito il secondo motivo di ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione che, in applicazione del principio di diritto enunciato sul valore probatorio della fattura, valuterà le dichiarazioni della teste Retrine; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella