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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43182/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha riformato, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati in contestazione e riducendo ADnce-rt 'sale la pena, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 5 lago . • 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge circa l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e invoca altresì un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che contesta il vizio di motivazione, è manifestamente infondato poiché asserisce una palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha riformato, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati in contestazione e riducendo ADnce-rt 'sale la pena, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 5 lago . • 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge circa l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e invoca altresì un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che contesta il vizio di motivazione, è manifestamente infondato poiché asserisce una palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2
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