CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 19/04/2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 04/06/2020, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione ed euro milleottocento di multa in ordine al delitto di concorso in estorsione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale uno dei concorrenti nei fatti estorsivi; Considerato che il secondo motivo con il quale si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. reitera doglianze già confutate dalla corte d'appello con adeguati argomenti esposti a pag. 5 della motivazione ove si è evidenziato che l'azione di impossessamento dei beni è priva del carattere di secondarietà; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 'Il