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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06659/2023

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eiterazione di contratti a tempo determinato su posti in organico di diritto; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; i lavoratori sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] ad essa allegato, dell’art. 4 L. 124/1999, dell’art. 5, co. 4-bis e dell’art. 10, co. 4 - bis d. lgs. 368/2001, dell’art. 36 d. lgs. 165/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, co. 95- 132 della L. 107/2015 e con esso si afferma che la decisione di appello era censurabile per avere riconosciuto il diritto al risarcimento nonostante l’avvenuta immissione in ruolo dei lavoratori a seguito del Piano straordinario di assunzione predisposto dal MIUR e dunque a partire dal 1.9.2015, circostanza che non avrebbe consentito di procedere alla condanna senza avere prima valutato l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti nella rispettiva qualità di docente e addetto ATA; il motivo va disatteso; la sentenza di appello non ha fatto alcun riferimento all’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti o ad una certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015 ed i parametri fissati da Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; vale dunque il principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, (…) di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) o eventualmente di spiegare come e perché i fatti (stabilizzazione o sua alta probabilità nello specifico delle situazioni dei lavoratori coinvolti in causa) fosserogià desumibili ex actis; di ciò manca esatta indicazione e, d’altra parte, la L. 107/2015, da cui discenderebbero gli effetti satisfattivi rivendicati, è in sé anteriore al momento di chiusura del giudizio di secondo grado e dunque il fatto stabilizzante doveva essere fatto valere in sede di appello: non risultando che sia stato fatto valere, esso non può sorreggere l’impugnativa di legittimità; nulla sulle spese in quanto i lavoratori sono rimasti intimati; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eiterazione di contratti a tempo determinato su posti in organico di diritto; il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; i lavoratori sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] ad essa allegato, dell’art. 4 L. 124/1999, dell’art. 5, co. 4-bis e dell’art. 10, co. 4 - bis d. lgs. 368/2001, dell’art. 36 d. lgs. 165/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1, co. 95- 132 della L. 107/2015 e con esso si afferma che la decisione di appello era censurabile per avere riconosciuto il diritto al risarcimento nonostante l’avvenuta immissione in ruolo dei lavoratori a seguito del Piano straordinario di assunzione predisposto dal MIUR e dunque a partire dal 1.9.2015, circostanza che non avrebbe consentito di procedere alla condanna senza avere prima valutato l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti nella rispettiva qualità di docente e addetto ATA; il motivo va disatteso; la sentenza di appello non ha fatto alcun riferimento all’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti o ad una certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015 ed i parametri fissati da Cass. 7 novembre 2016, n. 22552; vale dunque il principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, (…) di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675) o eventualmente di spiegare come e perché i fatti (stabilizzazione o sua alta probabilità nello specifico delle situazioni dei lavoratori coinvolti in causa) fosserogià desumibili ex actis; di ciò manca esatta indicazione e, d’altra parte, la L. 107/2015, da cui discenderebbero gli effetti satisfattivi rivendicati, è in sé anteriore al momento di chiusura del giudizio di secondo grado e dunque il fatto stabilizzante doveva essere fatto valere in sede di appello: non risultando che sia stato fatto valere, esso non può sorreggere l’impugnativa di legittimità; nulla sulle spese in quanto i lavoratori sono rimasti intimati; P.Q.M. rigetta il ricorso. Così dec
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