CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 20066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 057CN7B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 aprile 2022 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di DJALLO Mouhamed tesa ad ottenere la rinnovazione della sospensione dell'ordine di esecuzione per pretesi vizi di notifica . In motivazione, la Corte osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dalla documentazione inviata dal Procuratore generale, emerge che tutte le notifiche sono state ritualmente effettuate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - WALL° Mouhamed deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. In sostanza si prospetta la impossibilità di emettere il decreto di irreperibilità in sede esecutiva, assunto contrario alla interpretazione prevalente nella presente sede di legittimità, condivisa dal Collegio (v. Sez. I n. 33125 del 29.1.2019, rv 27641.1). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente