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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 26132/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1477/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8166/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di inserire nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti la sentenza cd Insula, emessa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 25 maggio 2028.

A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al periodo di carcerazione "per eccesso" pari a sei mesi patito nel periodo dal 3 dicembre 2013 al 12 ottobre 2016 e all’avvenuta concessione di 225 giorni di liberazione anticipata relativi al periodo 3 dicembre 2013 - 3 giugno 2016, ha ritenuto che, nel caso di specie, la pena sofferta sine titulo fosse antecedente al reato posto in espiazione con il provvedimento di cumulo.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per non avere il Giudice dell'esecuzione avuto riguardo al fatto che il condannato aveva maturato la detrazione riguardante per la liberazione anticipata, beneficio penitenziario che ha un sicuro riflesso sul principio moderatore, da cui deriva un interesse concreto e attuale del ricorrente a vedere inserita la relativa condanna nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data3 aprile 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato.

2. Il condannato lamenta il mancato inserimento nel cumulo della sentenza di condanna, relativa al procedimento Insula, emessa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 25 maggio 2018, ribadendo che tale richiesta è perfettamente conforme ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26132/2025 Roma, lì, 16/07/2025 La doglianza è infondata.

È ben vero che questa corte ha chiarito che «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari»(da ultimo,Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 - 01; ma anche Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732 - 01; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 -01; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 -01).

È, infatti, opinione consolidata e conforme a principi di ragionevolezza e uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vadano determinati con riguardo alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 05/12/2006).

Tuttavia, discende dalla piana lettura degli arresti citati e, più in generale, dal principio di specificità dell'impugnazione, che il condannato avrebbe dovuto indicare, sin dall'istanza formulata al Giudice dell'esecuzione, su quali benefici penitenziari la pena espiata avrebbe avuto un concreto riflesso, laddove invece egli si è limitato – nell'istanza introduttiva, come nel ricorso – a menzionare quello della liberazione anticipata, con riferimento al quale, come è stato ben chiarito nel provvedimento impugnato, egli non può pretendere di portarlo in detrazione, incorrendo nel limite di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

La situazione, nel caso che ci occupa, è ben diversa da quella scrutinata nell'arresto Sez. 1, Stranieri, Rv. 286604, già citato e menzionato nel ricorso, nella quale il ricorrente aveva esplicitato il proprio specifico interesse a fruire della liberazione anticipata speciale sulla pena espiata in epoca successiva ai reati interessati dal decreto di cumulo.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1477/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8166/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di inserire nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti la sentenza cd Insula, emessa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 25 maggio 2028. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al periodo di carcerazione "per eccesso" pari a sei mesi patito nel periodo dal 3 dicembre 2013 al 12 ottobre 2016 e all’avvenuta concessione di 225 giorni di liberazione anticipata relativi al periodo 3 dicembre 2013 - 3 giugno 2016, ha ritenuto che, nel caso di specie, la pena sofferta sine titulo fosse antecedente al reato posto in espiazione con il provvedimento di cumulo. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per non avere il Giudice dell'esecuzione avuto riguardo al fatto che il condannato aveva maturato la detrazione riguardante per la liberazione anticipata, beneficio penitenziario che ha un sicuro riflesso sul principio moderatore, da cui deriva un interesse concreto e attuale del ricorrente a vedere inserita la relativa condanna nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data3 aprile 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato. 2. Il condannato lamenta il mancato inserimento nel cumulo della sentenza di condanna, relativa al procedimento Insula, emessa in data 12 ottobre 2016, irrevocabile il 25 maggio 2018, ribadendo che tale richiesta è perfettamente conforme ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26132/2025 Roma, lì, 16/07/2025 La doglianza è infondata. È ben vero che questa corte ha chiarito che «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari»(da ultimo,Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 - 01; ma anche Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732 - 01; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 -01; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 -01). È, infatti, opinione consolidata e conforme a principi di ragionevolezza e uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vadano determinati con riguardo alla data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 05/12/2006). Tuttavia, discende dalla piana lettura degli arresti citati e, più in generale, dal principio di specificità dell'impugnazione, che il condannato avrebbe dovuto indicare, sin dall'istanza formulata al Giudice dell'esecuzione, su quali benefici penitenziari la pena espiata avrebbe avuto un concreto riflesso, laddove invece egli si è limitato – nell'istanza introduttiva, come nel ricorso – a menzionare quello della liberazione anticipata, con riferimento al quale, come è stato ben chiarito nel provvedimento impugnato, egli non può pretendere di portarlo in detrazione, incorrendo nel limite di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. La situazione, nel caso che ci occupa, è ben diversa da quella scrutinata nell'arresto Sez. 1, Stranieri, Rv. 286604, già citato e menzionato nel ricorso, nella quale il ricorrente aveva esplicitato il proprio specifico interesse a fruire della liberazione anticipata speciale sulla pena espiata in epoca successiva ai reati interessati dal decreto di cumulo. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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