CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 27838/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1012/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15340/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania in data 31.1.2025, eseguita il 3.3.2025, applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (segnatamente a quella promossa da [OSCURATO:PERSONA], operativa in Bronte, Maniace, Maletto e zone limitrofe dal 2021 all’aprile 2022, capo 1). 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato violazione di legge sostanziale e processuale in ordine, rispettivamente, agli artt. 416-bis cod. pen. e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27838/2025 Roma, lì, 29/07/2025 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per omissione, in riferimento sia alla mancata considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra il fatto contestato e l'applicazione della misura, sia alla mancata applicazione di una misura meno afflittiva. In particolare, il Tribunale non ha valutato gli elementi di merito addotti dalla difesa, idonei a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, o, quanto meno, quella assoluta dell’adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, costituiti dal notevole tempo decorso (circa quattro anni) contrassegnato dall’assenza di comportamenti illeciti e dallo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente. Né il Tribunale ha valutato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, accedendo ad un’esegesi dell'art. 275. comma 3 conforme alla ratio della modifica dell’art. 274 lett. c) c.p.p. ad opera della l. n. 47/15, assume che il tempo trascorso dalla cessazione della condotta in assenza di indicatori della permanenza della pericolosità sia elemento distonico rispetto alla presunzione normativa e che il giudice abbia l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o di ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza o sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui trattandosi di reati associativi – 270, 270-bis e 416 bis - non risulti la dissociazione dell'imputato dal sodalizio criminale (si indica al riguardo la pronuncia della Sesta Sezione penale di questa Corte n. 19863 del 4 Maggio 2021). E’ coerente con la disciplina codicistica in tema di attualità delle esigenze cautelari, ritenere che la presunzione dettata dall'art. 275 comma 3, secondo periodo, del codice di rito, non impedisca al giudice di valutare il tempo trascorso dai fatti contestati in assenza di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche della sua perdurante pericolosità ed anzi lo obblighi a motivare il giudizio sulle esigenze cautelari tenendo conto dell'arco temporale intercorso tra la decisione sulla persistenza delle esigenze cautelari e il momento della consumazione del reato. In ogni caso, il provvedimento impugnato è incorso nella violazione dell'art. 275, comma 3, del codice di rito e nel difetto di motivazione per avere, i giudici, ritenuto la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, omettendo ogni valutazione sulla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore imposta, di cui si è confermato tout court il mantenimento, pur trattandosi di misura prevista come extrema ratio, applicabile solo ove le esigenze cautelari, nel caso di specie affievolitesi per il decorso del tempo, e per gli altri indicatori segnalati, non possano essere salvaguardate con una misura meno afflittiva (quale è appunto quella proposta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico). 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni e dell’art. 127 c.p.p. – in assenza di richiesta, senza l’intervento delle parti che hanno rassegnato, per iscritto, le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. E presenta tratti di inammissibilità nella parte in cui adombra la possibilità di sostituirsi la custodia cautelare in carcere con altra misura (in particolare con quella degli arresti domiciliari), laddove in caso di soggetto indiziato/imputato, come nel caso di specie, di associazione di stampo mafioso, l’unica misura cautelare applicabile, ex art. 275 comma 3, seconda parte, c.p.p., è quella custodiale in carcere, per averla, il legislatore, a monte, ritenuta l’unica idonea ad arginare la pericolosità derivante dall’adesione ad un’associazione avente tale connotazione criminale (e tale disposto normativo, come si dirà in prosieguo, ha superato anche il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale). Sicché, rimane fuori dall’ambito valutativo di cui si duole il ricorso il profilo della proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale in essere, potendo il giudice, di fronte ad un’imputazione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., solo ritenere superata la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e quindi scarcerare il ristretto, essendogli preclusa la possibilità di valutare in concreto la pericolosità dello stesso per graduarne il trattamento cautelare. In altri termini il giudice ove ritiene che non emergano quegli elementi, cui fa riferimento il comma terzo dell’art. 275, idonei a dimostrare la insussistenza di esigenze cautelari e quindi a superare la prima presunzione, relativa, stabilita da tale disposizione, può solo applicare e mantenere la restrizione in carcere, rispetto alla quale la presunzione di cui al medesimo comma 3 dell’art. 275 è, invece, assoluta e non lascia spazio a graduazione. Ciò posto rimane quindi da verificare se la motivazione posta dal Tribunale a sostegno della mancata emersione di elementi idonei a superare la presunzione in argomento sia affetta dai vizi segnalati in ricorso. Innanzitutto, occorre rilevare che, a differenza di quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha valutato le circostanze addotte dalla difesa – peraltro genericamente senza neppure indicarsi l’incidenza concreta di esse nella vicenda in esame - e le ha, in buona sostanza, ritenute recessive a fronte delle altre emergenze in atti, che sono state, invece, reputate, con argomenti adeguati e congrui, sintomatiche della persistenza del quadro cautelare sotteso alla presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto – non prima di aver passato in rassegna i numerosi elementi involgenti la posizione ed il ruolo del ricorrente - tuttora operante la doppia presunzione, considerando la gravità delle condotte, peraltro accertate fino a data non particolarmente risalente (la contestazione dell’associazione è comunque fino all’aprile del 2022, e quindi a meno di tre anni rispetto alla data di applicazione della misura in carcere nei confronti del ricorrente intervenuta il 31.1.2025), la pericolosità sociale del clan di appartenenza fortemente radicato sul territorio e collegato a storiche famiglie catanesi, nonché la professionalità criminale dell'indagato con pendenze per il reato associativo di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 e per estorsione aggravata. In tal modo il Tribunale ha finito col rendere una motivazione esplicita sulla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari nella loro massima espressione, facendo riferimento ad elementi concreti sintomatici della ritenuta persistenza della elevata pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], legati sia alle caratteristiche specifiche del clan di riferimento, sia alla personalità del predetto, che si contraddistingue non solo per la partecipazione associativa di tipo mafioso ma anche per le ulteriori pendenze risultanti a suo carico in ordine a reati a loro volta gravi (per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed estorsione aggravata). In tale coacervo argomentativo, il tempo trascorso dalle specifiche condotte attribuite all’indagato (2021), neppure particolarmente consistente, è stato evidentemente ritenuto recessivo per la pregnanza degli elementi di segno contrario emersi. Sicché la motivazione resa sul punto dal Tribunale non può ritenersi in alcun modo elusiva di quell’obbligo motivazionale cui si riferisce il ricorso che sussisterebbe a carico del giudice anche in caso di indiziato di associazione mafiosa. Il ricorso, in realtà, trascura di considerare che la presunzione in argomento trova ragion d’essere, come ha precisato la Corte Costituzionale nel sancirne più volte la ragionevolezza nelle sue pronunce che hanno affrontato il tema, proprio nella particolarità della natura permanente dell’associazione di stampo mafioso, che, a differenza dell’associazione in genere, si connota per quelle caratteristiche di "appartenenza", tendenzialmente perdurante, al sodalizio mafioso su cui si basa la (legittima) presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere rispetto ai partecipi dell'associazione , ossia per la sua tendenziale, connaturale, stabilità, per le peculiari caratteristiche che contraddistinguono il contesto associativo di tipo mafioso, il quale per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità (cfr. la sentenza n. 191 del 2020, nonché l'ordinanza n. 136 del 2017, con cui la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere confermata dalla legge n. 47 del 2015 in relazione alla fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa, ha ribadito il concetto di stabile inserimento nell'associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari "minori" - § 2.8). Il ricorso trascura, altresì, di considerare che la “chiusura” ad una determinata data della contestazione, da parte del pubblico ministero che formula l’imputazione, non può ritenersi automaticamente indicativa della cessazione, alla data indicata dal P.M., della pericolosità, che il legislatore ha ritenuto – giustamente - legata al tipo di struttura associativa tipica e specifica dell’associazione di stampo mafioso, che si connota per la sua tendenziale stabilità e per i caratteri costitutivi suoi propri, e quindi si reputa persistente in assenza di elementi che, in concreto, attestino lo sgretolamento dell’associazione medesima ovvero la definitiva cessazione della sua operatività. La contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con indicazione di una determinata data finale, nonostante la natura permanente di tale delitto che meglio si attaglia alla contestazione cd. aperta, è – in mancanza di indicazioni o elementi ulteriori – da ricondurre alla scelta della pubblica accusa di valorizzare nella richiesta di applicazione della misura cautelare le risultanze delle indagini acquisite. Si tratta, dunque, di una scelta processuale del pubblico ministero, al quale, peraltro, non è preclusa la possibilità di contestare in prosieguo anche fatti riconducibili a un ulteriore segmento temporale del reato associativo. La contestazione “chiusa” si risolve in uno sbarramento ai fini della condanna delimitando la gittata massima del suo raggio (salvo modifica dell’imputazione nel corso del giudizio), ma non preclude, di per sé, la valutazione propria del giudizio cautelare relativo alla pericolosità del partecipe di associazione di stampo mafioso, che rimane ancorata al disposto normativo di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. Non va dimenticato che è stata ammessa, interpretativamente, la interruzione giudiziale, per effetto di un provvedimento del giudice, quale la sentenza, di un fenomeno unitario, quale è il reato permanente, rispetto al quale, a rigore, meglio si attaglia la contestazione aperta (la cui ammissibilità è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 7 febbraio 2018, n. 53), la cui vis espansiva dipende non dalle peculiarità di tale atto di esercizio dell'azione penale, ma dalle caratteristiche sostanziali della fattispecie che si manda a giudizio, che in un reato permanente quale l'associazione a delinquere è un "fatto in accadimento", in cui l'elemento temporale del perdurare della condotta è costitutivo della tipicità (così, Sez. U, Sentenza n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385). Il fenomeno del reato permanente, quale “fatto in accadimento”, sul piano sostanziale rimane, tuttavia, tale, mentre la delimitazione temporale, rectius l’interruzione, delimitata dall’imputazione – o dalla sentenza di primo grado in caso di contestazione aperta – è di tipo giudiziale, opera cioè sul piano processuale e risponde alle esigenze proprie del giudizio penale (con la conseguenza che il segmento di permanenza rimasto fuori dall’imputazione, per essere accertato, dovrà costituire oggetto di un nuovo procedimento e di nuova autonoma imputazione, a meno che esso non emerga già nel processo in corso e si proceda in questo alla modifica della data, evidentemente necessaria in caso di contestazione “chiusa”). Quanto sopra rilevato consente di affermare che, a fronte di un reato per sua natura permanente, non si può far solo riferimento alla circostanza che l’imputazione sia “chiusa” per evidenziare che non sussistono esigenze cautelari alla stregua del dettato normativo di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. Il superamento della presunzione di pericolosità che accompagna il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. dalla fase delle indagini al giudizio, richiede, invero, l’emergenza di elementi concreti positivi, in mancanza dei quali, unica misura reputata idonea dal legislatore è quella della custodia in carcere. Insussistenti risultano, quindi, in definitiva, tutti i vizi denunciati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso il 27/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]