CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, essendo generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto risulta mancante della puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti la richiesta, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato altresì che, posto che la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789), non risulta una specifica richiesta sul punto avanzata in appello dall'odierno ricorrente, neppure in sede di conclusioni (come emerge dal riepilogo dello svolgimento del processo alla pag. 1 dell'impugnata sentenza, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto); ritenuto che, comunque, tenendo conto del principio secondo cui la causa di non punibilità de qua può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707), deve osservarsi come i giudici di appello, come emerge dalle pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza - dando conto della particolare gravità del fatto, della rilevanza economica del danno cagionato alla persona offesa, oltre che dei molteplici precedenti riportati per reati «del tutto omogenei» dall'odierno ricorrente - hanno indicato come non si ravvisino nel caso in esame i presupposti né per un maggiore contenimento della pena né per l'applicazione di "alcun ulteriore beneficio", potendosi così ribadire quanto affermato dalla Corte di cassazione secondo cui, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499-01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom