CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo ha: - disposto la correzione dell'omissione materiale contenuta nel dispositivo del decreto di confisca emesso il 21 giugno 2012, parzialmente riformato dalla Corte di appello della stessa città e divenuto irrevocabile il 25 febbraio 2021, nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da eseguirsi inserendo menzione della dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita, sottoscritto il 23 novembre 2009, per effetto del quale la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. cedette a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 10; - dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca del medesimo immobile, così qualificata l'istanza di declaratoria di inefficacia della confisca presentata dalla Migliaccio. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo, eccepisce l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto reso a fronte di una istanza, proveniente dall'amministratore giudiziario, intesa meramente alla correzione, nell'originario decreto di confisca, dell'indicazione del nominativo del titolare dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 10, da individuarsi nella Migliaccio anziché nella società dalla quale ella, già nel 2009, lo ha acquistato, iniziativa cui ella si è opposta lamentando l'inopponibilità nei propri confronti di una decisione adottata sul fallace postulato che il bene appartenesse alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. e, quindi, assumendo a parametro di riferimento la capacità patrimoniale di quella società anziché la sua. Lamenta che il Tribunale abbia, invece, inopinatamente qualificato, con l'ordinanza impugnata, la spiegata opposizione alla stregua di richiesta di revoca della confisca, così pregiudicando il suo buon diritto ad interloquire sul punto e, precipuamente, a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per procedere all'adozione del provvedimento ablatorio, profili che sono rimasti estranei al giudizio suggellato dalla confisca, nel cui ambito ella ha svolto attività difensiva solo in relazione a quei beni che, in quella sede, sono stati indicati come di sua proprietà. Si duole, di conseguenza, dell'utilizzo della procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. per finalità ad essa del tutto aliene. Con il secondo motivo, la Migliaccio deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di respingere la richiesta di revoca della confisca che ella avrebbe, a giudizio del Tribunale, formulato.Ascrive al giudice della prevenzione di avere indebitamente trascurato, al riguardo, la carenza di prova in ordine alla sproporzione tra i redditi da lei percepiti in concomitanza all'acquisto dell'immobile ed in epoca successiva e l'incremento patrimoniale del quale ella si è giovata e, specificamente, alla dedotta impossibilità di far fronte, con risorse di fonte lecita, al pagamento, a partire dalla fine del 2009, delle rate di mutuo oggetto di accollo, dell'importo di circa mille euro mensili. Contesta, pertanto, le conclusioni esposte dal Tribunale in ordine alla carenza di novità delle prospettazioni sottese all'istanza di revoca, asseritamente iterative di questioni già affrontate e risolte nell'originario procedimento di prevenzione, laddove, invece, il confronto, rileva, era stato circoscritto — stante l'omesso inserimento dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 tra i cespiti di sua proprietà — alla proporzione dei redditi maturati dalla donna (intervenuta nella procedura perché titolare di altri beni in essa coinvolti e, precisamente, di tre abitazioni site, rispettivamente, in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA]) e dal suo nucleo familiare sino, al più, al 2009, con esclusione, quindi, del periodo posteriore all'acquisto dell'immobile ed all'accollo delle rate di mutuo non ancora scadute; mentre, specularmente, il valore dell'investimento era stato confrontato con i redditi del diverso soggetto giuridico cui era stata erroneamente attribuita la titolarità del bene. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, investito dall'amministratore giudiziario in ordine alla fallace indicazione, nel decreto di confisca emesso nel 2012, del titolare dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 10, ha instaurato un procedimento che, in esordio inteso alla correzione di un mero errore materiale, ha assunto un oggetto più ampio in conseguenza della proposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], intestataria del bene, di istanza volta alla declaratoria dell'inefficacia della confisca dell'immobile, disposta, a suo modo di vedere, senza coinvolgere l'unico soggetto effettivamente dotato, in proposito, di legittimazione passiva il quale, nell'ambito del procedimento di prevenzione, non è stato posto in condizione di esercitare, con riferimento a quel determinato bene, il proprio diritto di difesa. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo ha, invece, ritenuto che nell'originario procedimento di prevenzione è stata legittimamente disposta la confisca di quel bene, del quale la Migliaccio, in questa sede, sollecita, al di là della terminologia utilizzata, la revoca. Nel merito, ha stimato l'istanza della Migliaccio inammissibile, perché non accompagnata dall'allegazione di elementi di novità, non esaminati nel precedente giudizio, di portata tale da sovvertirne l'esito, e, comunque, infondata, risultando pienamente accertata la sproporzione, con riferimento al periodo di interesse, tra le entrate lecite della donna ed il valore dell'investimento da lei effettuato. Di conseguenza, ha dato corso alla correzione dell'errore materiale mediante inserimento nel decreto di confisca della declaratoria di nullità dell'atto di compravendita in favore della donna ed indicazione degli adempimenti conseguenti. 2. Rebus sic stantibus, è del tutto evidente che la qualificazione della richiesta della Migliaccio come tendente alla revoca di una confisca già disposta nei suoi confronti costituisce, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, il prius della decisione impugnata, rispetto al quale ogni altra statuizione, ivi compresa la disposta correzione di errore materiale che presuppone, per necessità, il rigetto della predetta richiesta di revoca, assume valenza dipendente ed accessoria. La precedente considerazione incide sul regime di impugnabilità dell'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo li 7 dicembre 2021, avverso la quale avrebbe potuto essere proposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, appello e non ricorso per cassazione. In proposito, occorre, in primo luogo, notare che, nel caso in esame, la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale risale certamente (il Tribunale dando atto che la trascrizione del sequestro dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 è stata eseguita il 3 maggio 2010) ad epoca anteriore rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15. Ne consegue, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del predetto testo normativo — disposizione che è stata ritenuta esente da deficit di legittimità costituzionale, perché coerente con i criteri direttivi stabili in sede di delega e non irragionevole per disparità di trattamento, in relazione alla diversità delle situazioni in ottica temporale (Sez. 5, n. 11242 del 26/10/2018, dep. 2019, Bonaffini, Rv. 277241 - 02) — l'applicazione delle norme previgenti e, precipuamente, dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1056, n. 1423.Ora, è pacifico che, in quella cornice normativa, la competenza a conoscere dell'istanza di revoca spetta all'organo giudicante che aveva pronunciato la confisca (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283 - 01) e che avverso il provvedimento del tribunale che decide in ordine all'istanza di revoca della misura di prevenzione della confisca è ammissibile l'appello e non il ricorso per cassazione (così, espressamente, Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618 - 01; Sez. 5, n. 16421 del 14/04/2011, Santomauro, Rv. 250176 - 01; Sez. 5, n. 43995 del 15/10/2009, Tamborra, Rv. 245095 - 01). 3. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento al procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 4001 del 09/01/2014, Nirta, Rv. 258048 - 01; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117 - 01) — la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazio