CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 08360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il difetto di querela ed il diniego della scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., non solo è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, ma è anche manifestamente infondato; che il giudice di merito ha ritenuto provata la circostanza che l’immobile in questione sia di proprietà dell’ARCA Casa sulla base delle dichiarazioni del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità, conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n.10694del30/10/2019, Rv. 278520); che, nel caso di specie, ha evidenziato la Corte di appello barese che l’odierna ricorrente ha dichiarato di aver sempre vissuto in quella casa e di averne richiesto l’assegnazione , che, tuttavia, le è stata rigettata (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il