CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritta, Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa nei confronti del suddetto imputato per il delitto di tentato furto in abitazione, con la recidiva reiterata specifica; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva reiterata, è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che la diminuzione operata dal primo giudice in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. rappresenta, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, un errore di diritt,o in quanto contrasta con la regola dell'unitarietà del giudizio di bilanciamento (errore inemendabile in assenza di impugnazione del p.m.), ma non incide sulla ritenuta sussistenza della recidiva; considerato, inoltre, che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizi motivazionali in merito all'integrazione della fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., sono manifestamente infondate, posto che la lettura ermeneutica prospettata dal ricorrente è in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, infatti, che il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458 - 0) si pone esplicitamente nella scia di Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01, semplicemente chiarendo che, nel caso di specie (furto in un circolo sportivo) era necessario accertare (di qui l'annullamento con rinvio) se fosse possibile giungere alla qualificazione di luogo di privata dimora (con conseguente tutela rafforzata in termini di trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di furto in abitazione), ciò essendo possibile solo ove emergano le caratteristiche proprie dell'abitazione, in quanto in esso, o in parte di esso, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi; rilevato che tale precisazione è priva di qualunque conferenza nel caso oggetto del presente processo in cui il furto è avvenuto all'interno di una cascina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci o il 08/03/2023 residente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]