CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 14 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, in data 20 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 81, secondo comma, e 61, primo Considerato che le doglianze difensive inerenti all'applicazione della recidiva hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. Un. n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01). Ritenuto che l'ulteriore motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno disatteso la richiesta difensiva alla luce della pena inflitta, superiore ai limiti legali fissati dall'art.163 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre