CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 03082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE.ciate-al.aLiso~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA], estensore Il Presidente