Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20584/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21276/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ( INPS ) , i n persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , 115 , ROMA , in persona dell'amministratore pro tempore, e i condomini [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DLCLRD75 E03H501Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MRCSLL 47S44H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

TBSLRD37L26H501 A), lacoangeli Gabriella (C.F.

CNG GRL0M70H501J),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.DLMMRA71E02H501 E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CRCLG U37T54H501F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CE.

MGSMRZ 46M01H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BLLNMR 49L49H501A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SLVSVR64H08 A662D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CST RTI41D54Z326A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CROMRA 36T18A054L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MNC NCL57D17B519Q), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CVL MRC75H07H501Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

VLRFRZ35M21 H501P), D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DDDTRS37E47 I233Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

NGLBBR70M43 H501K), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

GSSNMR33H43 H501V),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DSSCRL 52S30B354H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] occhi Rita (C.F.

TGLRT137A70G492L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CLCGLN 48P64 H501V), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CHTVGL64A47H501 E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

STRLSU 42B49I862A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

TCCCLD42 R24H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DNPGNN46B53 F284M), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DNGGNN40E68 C413G), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LNGGNR 66L20F839V), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LNULGU45 S20H501Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SCHGLI47B61F2240), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CTTDNL49A48H501 E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DBSFNN 34C51C677Q), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRS MNL64E66 H501L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SGLFLL 35P69H501A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

GRDSFN 67D23H501L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

GRRMSM 69H16H501X), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

FLMLSN71E27H5010), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PSCNPL73L66 H501O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PCLMNC 69H67H501X), Dell’[OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DLLNNA58 R67H826U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRGCLD69 E44H501D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DFL FCN37L15 E811R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

DFLMSM 67D19H501T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]'(C.F.

RCCTMSO1D08H5010), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LNTVNT 77P48H501F), elett.te dom.ti in Roma, Via di Ripetta 22, nello studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li assistono e difendono anche disgiuntamente; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3341/2019,depositata i l 20 maggio 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con atto di citazione notificato tra il 22 ed il 28 luglio 2005, nonché in rinnovazione tra il 22 ed il 28 settembre 2005, l’ Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( INPDAP ) conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 115 a Roma e i suoi condomini per sentir rettificare gli atti di compravendita conclusi il 14 marzo,il 3 e 10 aprile 2001 e per sentir condannare i convenuti, oltre che alla restituzione delle somme percepite a titolo di canoni di locazione, al rilascio delle porzioni erroneamente comprese nei contratti medesimi, nonché al risarcimento del danno derivante dalla ritardata vendita di tali beni.

Deduceva che, in adempimento della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare degli entipubblici, con contratti del 14 e 19 marzo, del 3 e 10 aprile e del 14maggio 2001 aveva venduto ai condomini del fabbricato “C” di viaNocera Umbra 115 a Roma le unità immobiliari da essi condotte in locazione , sottolineando che nei suddetti contratti, che erano stati conclusi previo esercizio in forma collettiva dell’opzione prevista dall’art. 6 del d.lgs.n. 104/96, per mero errore materiale erano state inserite tra le parti condominiali comuni anche le autorimesse denominate “C” e “D” che non avevano mai costituito beni condominiali, non erano state inserite nel piano di dismissione degli immobili residenziali (anche perché concesse in locazione a terzi ad uso diverso dall’abitazione) e per le quali non erano stati indicati i corrispettivi dovuti.A ulteriore fondamento della domanda, evidenziava che solo alcuni dei contraenti il 26 novembre 2001 avevano sottoscritto l’atto di rettifica; che, inoltre , il condominio aveva indebitamente percepito i canoni di locazione corrisposti rispettivamente dallaCommissione romana automobili s.r.l. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che conducevano in locazione, in virtù di distinti contratti, le due autorimesse per cui era controversia.

Sottolineava, infine, che a causa di ciò non aveva potuto vendere, sempre mediante il ricorso alla procedura della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, le autorimesse in questione e che aveva di conseguenza subito danno.

Si costituivano i convenuti che contestavano l’avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto, sottolineando che nessun errore era contenuto nei contratti di compravendita che richiamavano espressamente gli atti con cui l’impresa costruttrice si era impegnata - nei confronti del comune di Roma - a mantenere destinata permanentemente a parcheggio condominiale l’are a corrispondente alle autorimesse.

Eccepivano, quindi , l’inefficacia dell’atto di rettifica del 17 maggio 2001, privo delle sottoscrizioni di alcuni acquirenti che non erano stati validamente rappresentati dalla cooperativa ARCA 30 (priva dei relativi poteri di rappresentanza ad hoc) e l’infondatezza delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dall’INPDAP.

Spiegavano, quindi , domanda riconvenzionale per sentir condannare l’INPDAP al risarcimento del danno per non aver loro consentito l’uso delle due autorimesse a partire dall’inizio dei distinti rapporti di locazione da ciascuno di loro conclusi, che avevano avuto inizio nel 1968.

Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che eccepivano di essere carenti di legittimazione passiva per aver alienato, in epoca antecedente all’introduzione del giudizio, l’immobile da loro acquistato dall’INPDAP.

All’esito del giudizio, istruito documentalmente, il Tribunale di Roma, consentenza n. 11374/12, accertato l’intervenuto acquisto in favore dei convenuti delle quote parti di proprietà comune delle autorimesse “C” e “D”, respingeva tutte le altre domande e compensava le spese di lite.

2. – Avverso tale sentenza ha proposto appello l’ INPS, quale successore ex legedell’INPDAP, con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2012 che, con un unico articolato motivo, lamenta che il Tribunale di Roma, senza aver tenuto conto che le aree individuate come autorimessa “C” e “D” non avevano mai fatto parte delle parti comuni condominiali e non erano state inserite nell’elenco dei beni oggetto della dismissione, aveva escluso che nella fattispecie fosse configurabile un’ipotesi di errore materiale dei contratti di compravendita e aveva respinto le sue domande.

Si sono costituiti il condominio e i singoli condominicontestando l'impugnazioneproponendo appello incidentale per sentir accogliere le domande riconvenzionali respinte dal Tribunale di Roma.

Sono altresì intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno aderito alle difese e alle domande proposte dagli appellati, chiedendone l’accoglimento.

La Corte di appellodi Roma ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio d’impugnazione.

3. – L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 115 in Roma e i condomini in epigrafe hanno resistito con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. ; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.l. 351/2001.

Secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata appare meramente ripetitiva di quella di primo grado.

La Corte di appello ha confermato l’assunto del Tribunale secondo cui nella fattispecie non ricorre un’ipotesi di errore materiale.Nella specie, la chiara ed espressa inclusione nei suddetti atti delle autorimesse "C" e "D" tra i beni condominiali comuni, con la precisa indicazione dei relativi dati catastali(art. 2) e il riferimento all'atto notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 8Marzo 1996 rep. n. 23133, debitamente trascritto, concernente l'obbligo assunto dall'impresa costruttrice nei confronti del Comune di Roma, al fine di conseguire la licenza edilizia, di destinare e mantenere permanentemente a parcheggio una determinata superficie (art. 9), hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di compravendere anche le aree in questione.Tuttavia, siffatta interpretazione della volontà delle parti va in contrasto sia con il disposto dell’art . 1117 cod. civ. sulle parti comuni condominiali, sia con norme imperative, quali quelle previste dagli artt. 1 e 3 del d.l. 351/2001.

Al riguardo, si evidenzia che le aree a parcheggio indicate in rogito non hanno mai fatto parte delle aree condominiali dei due fabbricati (essendo locate a terzi per uso diverso), non sono state inserite nel piano di dismissione degli immobili residenziali (essendo oggetto di locazione ad uso diverso dall’abitativo a terzi soggetti) e per esse non è stato previsto fra le parti alcun prezzo (come risulta in atti, non vi è alcuna quantificazione del valore di tali aree, da stimare successivamente per essere cedute con le modalità previste per il non abitativo).

Si deduce che le considerazioni del giudice di seconde cure sull’avvenuta valutazione delle aree per cui è causa appaiono contraddittorie, poiché ogni riferimento in perizia alle autorimesse risulterebbe solo descrittivo della loro oggettiva esistenza nel complesso immobiliare,ma giammai valutativo ai fini del prezzo.

Si sottolinea, altresì , che la Suprema Corte ( sentenza n. 14796/2017 che si è pronunciata sulla vicenda relativa alla alienabilità in via separata dell’alloggio già adibito a servizio di portineria in un immobile cartolarizzato, per il quale gli acquirenti delle singole unità immobiliari rivendicavano la condominialità ex lege) ha valorizzato la specialità della normativa in materia di cartolarizzazione, al punto tale da derogare alle disposizioni del codice civile in materia di individuazione dei beni condominiali ex lege.

L’ incompatibilità fra dismissione e normativa urbanistica emergerebbeladdove si osservi che, avendo il Legislatore disposto l’obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA]. di alienare a prezzo di mercato in pubblica asta le porzioni commerciali non residenziali individuate in un decreto ministeriale, non sarebbe né logico né razionale ammettere che le stesse porzioni possano essere asservite all’uso esclusivo degli ex inquilini residenziali in virtù di norme preesistenti.D'altronde, se il Legislatore ha riconosciuto agli inquilini delle parti commerciali il medesimo diritto di opzione prima dell’asta, già riconosciuto agli inquilini delle parti residenziali (nonché l’ulteriore diritto di prelazione al medesimo prezzo di aggiudicazione), appare ancora più evidente che il vincolo di destinazione impresso a quei beni si presenta come speciale e ulteriore rispetto a qualsiasi altro vincolo di destinazione risultante dalle leggi precedenti.

Parte ri corrente richiama , inoltre , alcuni elementi ritenuti determinanti:(a) il confronto con le previsioni dei rogiti delle vendite individuali, ove le autorimesse non sono state considerate fra le parti comuni; b)la considerazione che, ai sensi e per gli effetti del d.l. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 410 del 23 novembre 2001, l’Agenzia del Demanio ha proceduto all’individuazione delle medesime aree destinate ad autorimessa nel decreto del 5 novembre 2002 (individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Inpdap), pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U. n. 274 del 22.11.2002, al fine di legge della successiva vendita delle suddette aree al valore di mercato, come previsto dalla normativa in materia.

Nel decreto del 5 novembre 2002 (individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Inpdap), pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U. n. 274 del 22.11.2002 (all. 15 fascicolo di primo grado Inpdap) alla pagina 62 del testo ufficiale in G.U. compaiono, al 25° e 26° rigo, ledue autorimesse “C” e “D” di via Montefalco 46).

Sul punto,si sottolinea che si potrà dire che i dati catastali in decreto sono erronei (il foglio 181, part. 408, sub 101, indicato in Gazzetta è inesistente, nel senso che non è mai esistito nessun immobile con tale identificativo) ma non si può affermare che i due immobili non fossero cartolarizzati nel decreto Scip

2. Né può ritenersi che l’erronea indicazione dei dati catastali potesse ingenerare equivoci nell’interprete, atteso che, come sopra evidenziato, gli identificativi catastali in Gazzetta (foglio 181, part. 408, sub 101) sono irrilevanti, atteso che non identificano alcunché.

La presenza delle due autorimesse nei decreti di cartolarizzazione andrebbeletta alla luce degli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Il ragionamento corretto, a parere d ell’ INPS, non è quello del giudice di secondo grado secondo cui, atteso che le due autorimesse sono state cedute con gli atti per cui è causa (perché sarebbero parti comuni, sempre secondo un altrettanto erroneo ragionamento), sarebbero errati i decreti di cartolarizzazione che includerebbero beni già di proprietà di terzi.Al contrario, considerando i principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 14796/2017 , e quindi valutato il valore primario delle norme inerenti la dismissione immobiliare pubblica, considerato altresì che le due autorimesse non possono qualificarsi come parti comuni condominiali ex art. 1117 cod. civ., considerato altresì che non vi è piena prova della loro valutazione ai fine della determinazione del prezzo, apparirebbe comunque evidente che le due autorimesse non sono state mai cedute e che di mero errore materiale da parte del Notaio si tratta.

Si deduce,inoltre, che in primo grado sono state prodotte : copia della nota della [OSCURATO:PERSONA] del 22aprile 1968 , con cui la società costruttrice chiedeva al Comune di Roma chiarimenti sulla natura e portata del vincolo a parcheggio per la superficie di mq 2432; copia della nota prot. 22974 del 21maggio 1968 della Rip.

XV del Comune di Roma, di riscontro alla prima (all. 24 fascicolo Inpdap di primo grado), con cui il Comune chiarisce, senza dar adito a nessun dubbio interpretativo, che l’area in questione poteva legittimamente essere destinata a uso di autorimessa custodita, in alternativa a quella di autorimessa condominiale.

Tale è stato l’uso realizzato, atteso che dette superfici sono state locate a terzi che le hanno destinate ad autorimessa custodita, in piena osservanza con l’atto d’obbligo.

Le stesse, quindi , non potrebbero qualificarsi come parti comuni condominiali.

Ciò a maggior ragione considerando che alla fattispecie non appare neppure applicabile la c.d.

Legge ponte, atteso che l’art. 41 sexies legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 è stato introdotto dall’art. 18

1. 6 agosto 1967 n. 765, quindi in data successiva all’approvazione del progetto e alla concessione edilizia dell’immobile de quo, avvenuta il 28 marzo 1966.

Pertanto, la previsione contrattuale di cui all’art. 2 (che disciplina il regime del costituendo condominio) reca un addendum (relativo all’identificazione dei due immobili) che può solo farsi rientrare nell’ambito della “svista” materiale, di certo non nell’errore, non potendosi neppure astrattamente ipotizzarsi la cessione alle controparti dei beni de quibus, che risultano: a) non cedibili, b) non facenti parti del condominio e delle sue parti comuni, c) non valutati in relazione al prezzo dovuto e d) da cedere eventualmente ai rispettivi conduttori in base a specifica previsione di legge.

1.1. –Il motivo è inammissibile.

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, e in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra ( Cass., Sez.

I, 27 giugno 2018, n. 16987; Cass., Sez.

III, 28 novembre 2017, n. 28319).

A fronte dell'accertamento compiuto in sede di merito, parte ricorrente prospetta una propria lettura delle risultanze istruttorie, giungendo a una diversa loro interpretazione, facendo riferimento a un errore materiale commesso in sede di rogito,errore che è stato tuttavia escluso in sede di merito in base alla lettura e all'interpretazione dei contratti oggetto di impugnazione.

Al riguardo, deve sottolinearsi che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez.

V, 22novembre2023, n. 32505; Cass., Sez.

VI-5, 7 aprile 2017 , n. 9097 ; Cass., Sez.

VI - 5, 6 aprile 2011 , n. 7921).

Peraltro, nella specie sussiste altresì un'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. che preclude ogni omesso esame di fatti storici.

Non pertinente, infine, appare il richiamo a Cass., Sez.

II , 14 giugno2017, n. 14796 che si riferiva a un caso in cui la contestuale messa in vendita, in uno alle altre unità immobiliari, del locale originariamente adibito, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'intero stabile, ad alloggio del portiere, ne avesse determinato la sottrazione alla sua destinazione al servizio della cosa comune.Nel caso di specie, invece, come accertato in sede di merito, l’ente pubblico risulta aver trasferito alle parti la proprietà anche delle autorimesse,includendole negli atti di compravendita.

2. –Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 9.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. N.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21276/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ( INPS ) , i n persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , 115 , ROMA , in persona dell'amministratore pro tempore, e i condomini [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DLCLRD75 E03H501Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MRCSLL 47S44H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TBSLRD37L26H501 A), lacoangeli Gabriella (C.F. CNG GRL0M70H501J),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.DLMMRA71E02H501 E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CRCLG U37T54H501F), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CE. MGSMRZ 46M01H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BLLNMR 49L49H501A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SLVSVR64H08 A662D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CST RTI41D54Z326A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CROMRA 36T18A054L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNC NCL57D17B519Q), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CVL MRC75H07H501Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VLRFRZ35M21 H501P), D’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. DDDTRS37E47 I233Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. NGLBBR70M43 H501K), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GSSNMR33H43 H501V),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DSSCRL 52S30B354H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] occhi Rita (C.F. TGLRT137A70G492L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CLCGLN 48P64 H501V), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CHTVGL64A47H501 E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. STRLSU 42B49I862A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TCCCLD42 R24H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DNPGNN46B53 F284M), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DNGGNN40E68 C413G), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LNGGNR 66L20F839V), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LNULGU45 S20H501Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCHGLI47B61F2240), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CTTDNL49A48H501 E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DBSFNN 34C51C677Q), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRS MNL64E66 H501L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SGLFLL 35P69H501A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRDSFN 67D23H501L), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRRMSM 69H16H501X), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FLMLSN71E27H5010), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PSCNPL73L66 H501O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PCLMNC 69H67H501X), Dell’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. DLLNNA58 R67H826U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRGCLD69 E44H501D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DFL FCN37L15 E811R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. DFLMSM 67D19H501T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]'(C.F. RCCTMSO1D08H5010), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LNTVNT 77P48H501F), elett.te dom.ti in Roma, Via di Ripetta 22, nello studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li assistono e difendono anche disgiuntamente; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3341/2019,depositata i l 20 maggio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con atto di citazione notificato tra il 22 ed il 28 luglio 2005, nonché in rinnovazione tra il 22 ed il 28 settembre 2005, l’ Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( INPDAP ) conveniva innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 115 a Roma e i suoi condomini per sentir rettificare gli atti di compravendita conclusi il 14 marzo,il 3 e 10 aprile 2001 e per sentir condannare i convenuti, oltre che alla restituzione delle somme percepite a titolo di canoni di locazione, al rilascio delle porzioni erroneamente comprese nei contratti medesimi, nonché al risarcimento del danno derivante dalla ritardata vendita di tali beni. Deduceva che, in adempimento della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare degli entipubblici, con contratti del 14 e 19 marzo, del 3 e 10 aprile e del 14maggio 2001 aveva venduto ai condomini del fabbricato “C” di viaNocera Umbra 115 a Roma le unità immobiliari da essi condotte in locazione , sottolineando che nei suddetti contratti, che erano stati conclusi previo esercizio in forma collettiva dell’opzione prevista dall’art. 6 del d.lgs.n. 104/96, per mero errore materiale erano state inserite tra le parti condominiali comuni anche le autorimesse denominate “C” e “D” che non avevano mai costituito beni condominiali, non erano state inserite nel piano di dismissione degli immobili residenziali (anche perché concesse in locazione a terzi ad uso diverso dall’abitazione) e per le quali non erano stati indicati i corrispettivi dovuti.A ulteriore fondamento della domanda, evidenziava che solo alcuni dei contraenti il 26 novembre 2001 avevano sottoscritto l’atto di rettifica; che, inoltre , il condominio aveva indebitamente percepito i canoni di locazione corrisposti rispettivamente dallaCommissione romana automobili s.r.l. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che conducevano in locazione, in virtù di distinti contratti, le due autorimesse per cui era controversia. Sottolineava, infine, che a causa di ciò non aveva potuto vendere, sempre mediante il ricorso alla procedura della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, le autorimesse in questione e che aveva di conseguenza subito danno. Si costituivano i convenuti che contestavano l’avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto, sottolineando che nessun errore era contenuto nei contratti di compravendita che richiamavano espressamente gli atti con cui l’impresa costruttrice si era impegnata - nei confronti del comune di Roma - a mantenere destinata permanentemente a parcheggio condominiale l’are a corrispondente alle autorimesse. Eccepivano, quindi , l’inefficacia dell’atto di rettifica del 17 maggio 2001, privo delle sottoscrizioni di alcuni acquirenti che non erano stati validamente rappresentati dalla cooperativa ARCA 30 (priva dei relativi poteri di rappresentanza ad hoc) e l’infondatezza delle pretese restitutorie e risarcitorie avanzate dall’INPDAP. Spiegavano, quindi , domanda riconvenzionale per sentir condannare l’INPDAP al risarcimento del danno per non aver loro consentito l’uso delle due autorimesse a partire dall’inizio dei distinti rapporti di locazione da ciascuno di loro conclusi, che avevano avuto inizio nel 1968. Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che eccepivano di essere carenti di legittimazione passiva per aver alienato, in epoca antecedente all’introduzione del giudizio, l’immobile da loro acquistato dall’INPDAP. All’esito del giudizio, istruito documentalmente, il Tribunale di Roma, consentenza n. 11374/12, accertato l’intervenuto acquisto in favore dei convenuti delle quote parti di proprietà comune delle autorimesse “C” e “D”, respingeva tutte le altre domande e compensava le spese di lite. 2. – Avverso tale sentenza ha proposto appello l’ INPS, quale successore ex legedell’INPDAP, con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2012 che, con un unico articolato motivo, lamenta che il Tribunale di Roma, senza aver tenuto conto che le aree individuate come autorimessa “C” e “D” non avevano mai fatto parte delle parti comuni condominiali e non erano state inserite nell’elenco dei beni oggetto della dismissione, aveva escluso che nella fattispecie fosse configurabile un’ipotesi di errore materiale dei contratti di compravendita e aveva respinto le sue domande. Si sono costituiti il condominio e i singoli condominicontestando l'impugnazioneproponendo appello incidentale per sentir accogliere le domande riconvenzionali respinte dal Tribunale di Roma. Sono altresì intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno aderito alle difese e alle domande proposte dagli appellati, chiedendone l’accoglimento. La Corte di appellodi Roma ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio d’impugnazione. 3. – L’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 115 in Roma e i condomini in epigrafe hanno resistito con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. ; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117 cod. civ.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.l. 351/2001. Secondo parte ricorrente, la sentenza impugnata appare meramente ripetitiva di quella di primo grado. La Corte di appello ha confermato l’assunto del Tribunale secondo cui nella fattispecie non ricorre un’ipotesi di errore materiale.Nella specie, la chiara ed espressa inclusione nei suddetti atti delle autorimesse "C" e "D" tra i beni condominiali comuni, con la precisa indicazione dei relativi dati catastali(art. 2) e il riferimento all'atto notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 8Marzo 1996 rep. n. 23133, debitamente trascritto, concernente l'obbligo assunto dall'impresa costruttrice nei confronti del Comune di Roma, al fine di conseguire la licenza edilizia, di destinare e mantenere permanentemente a parcheggio una determinata superficie (art. 9), hanno indotto i giudici di merito a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di compravendere anche le aree in questione.Tuttavia, siffatta interpretazione della volontà delle parti va in contrasto sia con il disposto dell’art . 1117 cod. civ. sulle parti comuni condominiali, sia con norme imperative, quali quelle previste dagli artt. 1 e 3 del d.l. 351/2001. Al riguardo, si evidenzia che le aree a parcheggio indicate in rogito non hanno mai fatto parte delle aree condominiali dei due fabbricati (essendo locate a terzi per uso diverso), non sono state inserite nel piano di dismissione degli immobili residenziali (essendo oggetto di locazione ad uso diverso dall’abitativo a terzi soggetti) e per esse non è stato previsto fra le parti alcun prezzo (come risulta in atti, non vi è alcuna quantificazione del valore di tali aree, da stimare successivamente per essere cedute con le modalità previste per il non abitativo). Si deduce che le considerazioni del giudice di seconde cure sull’avvenuta valutazione delle aree per cui è causa appaiono contraddittorie, poiché ogni riferimento in perizia alle autorimesse risulterebbe solo descrittivo della loro oggettiva esistenza nel complesso immobiliare,ma giammai valutativo ai fini del prezzo. Si sottolinea, altresì , che la Suprema Corte ( sentenza n. 14796/2017 che si è pronunciata sulla vicenda relativa alla alienabilità in via separata dell’alloggio già adibito a servizio di portineria in un immobile cartolarizzato, per il quale gli acquirenti delle singole unità immobiliari rivendicavano la condominialità ex lege) ha valorizzato la specialità della normativa in materia di cartolarizzazione, al punto tale da derogare alle disposizioni del codice civile in materia di individuazione dei beni condominiali ex lege. L’ incompatibilità fra dismissione e normativa urbanistica emergerebbeladdove si osservi che, avendo il Legislatore disposto l’obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA]. di alienare a prezzo di mercato in pubblica asta le porzioni commerciali non residenziali individuate in un decreto ministeriale, non sarebbe né logico né razionale ammettere che le stesse porzioni possano essere asservite all’uso esclusivo degli ex inquilini residenziali in virtù di norme preesistenti.D'altronde, se il Legislatore ha riconosciuto agli inquilini delle parti commerciali il medesimo diritto di opzione prima dell’asta, già riconosciuto agli inquilini delle parti residenziali (nonché l’ulteriore diritto di prelazione al medesimo prezzo di aggiudicazione), appare ancora più evidente che il vincolo di destinazione impresso a quei beni si presenta come speciale e ulteriore rispetto a qualsiasi altro vincolo di destinazione risultante dalle leggi precedenti. Parte ri corrente richiama , inoltre , alcuni elementi ritenuti determinanti:(a) il confronto con le previsioni dei rogiti delle vendite individuali, ove le autorimesse non sono state considerate fra le parti comuni; b)la considerazione che, ai sensi e per gli effetti del d.l. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 410 del 23 novembre 2001, l’Agenzia del Demanio ha proceduto all’individuazione delle medesime aree destinate ad autorimessa nel decreto del 5 novembre 2002 (individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Inpdap), pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U. n. 274 del 22.11.2002, al fine di legge della successiva vendita delle suddette aree al valore di mercato, come previsto dalla normativa in materia. Nel decreto del 5 novembre 2002 (individuazione dei beni immobili di proprietà dell’Inpdap), pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U. n. 274 del 22.11.2002 (all. 15 fascicolo di primo grado Inpdap) alla pagina 62 del testo ufficiale in G.U. compaiono, al 25° e 26° rigo, ledue autorimesse “C” e “D” di via Montefalco 46). Sul punto,si sottolinea che si potrà dire che i dati catastali in decreto sono erronei (il foglio 181, part. 408, sub 101, indicato in Gazzetta è inesistente, nel senso che non è mai esistito nessun immobile con tale identificativo) ma non si può affermare che i due immobili non fossero cartolarizzati nel decreto Scip 2. Né può ritenersi che l’erronea indicazione dei dati catastali potesse ingenerare equivoci nell’interprete, atteso che, come sopra evidenziato, gli identificativi catastali in Gazzetta (foglio 181, part. 408, sub 101) sono irrilevanti, atteso che non identificano alcunché. La presenza delle due autorimesse nei decreti di cartolarizzazione andrebbeletta alla luce degli artt. 1362 e ss. cod. civ. Il ragionamento corretto, a parere d ell’ INPS, non è quello del giudice di secondo grado secondo cui, atteso che le due autorimesse sono state cedute con gli atti per cui è causa (perché sarebbero parti comuni, sempre secondo un altrettanto erroneo ragionamento), sarebbero errati i decreti di cartolarizzazione che includerebbero beni già di proprietà di terzi.Al contrario, considerando i principi enunciati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 14796/2017 , e quindi valutato il valore primario delle norme inerenti la dismissione immobiliare pubblica, considerato altresì che le due autorimesse non possono qualificarsi come parti comuni condominiali ex art. 1117 cod. civ., considerato altresì che non vi è piena prova della loro valutazione ai fine della determinazione del prezzo, apparirebbe comunque evidente che le due autorimesse non sono state mai cedute e che di mero errore materiale da parte del Notaio si tratta. Si deduce,inoltre, che in primo grado sono state prodotte : copia della nota della [OSCURATO:PERSONA] del 22aprile 1968 , con cui la società costruttrice chiedeva al Comune di Roma chiarimenti sulla natura e portata del vincolo a parcheggio per la superficie di mq 2432; copia della nota prot. 22974 del 21maggio 1968 della Rip. XV del Comune di Roma, di riscontro alla prima (all. 24 fascicolo Inpdap di primo grado), con cui il Comune chiarisce, senza dar adito a nessun dubbio interpretativo, che l’area in questione poteva legittimamente essere destinata a uso di autorimessa custodita, in alternativa a quella di autorimessa condominiale. Tale è stato l’uso realizzato, atteso che dette superfici sono state locate a terzi che le hanno destinate ad autorimessa custodita, in piena osservanza con l’atto d’obbligo. Le stesse, quindi , non potrebbero qualificarsi come parti comuni condominiali. Ciò a maggior ragione considerando che alla fattispecie non appare neppure applicabile la c.d. Legge ponte, atteso che l’art. 41 sexies legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 è stato introdotto dall’art. 18 1. 6 agosto 1967 n. 765, quindi in data successiva all’approvazione del progetto e alla concessione edilizia dell’immobile de quo, avvenuta il 28 marzo 1966. Pertanto, la previsione contrattuale di cui all’art. 2 (che disciplina il regime del costituendo condominio) reca un addendum (relativo all’identificazione dei due immobili) che può solo farsi rientrare nell’ambito della “svista” materiale, di certo non nell’errore, non potendosi neppure astrattamente ipotizzarsi la cessione alle controparti dei beni de quibus, che risultano: a) non cedibili, b) non facenti parti del condominio e delle sue parti comuni, c) non valutati in relazione al prezzo dovuto e d) da cedere eventualmente ai rispettivi conduttori in base a specifica previsione di legge. 1.1. –Il motivo è inammissibile. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, e in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra ( Cass., Sez. I, 27 giugno 2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319). A fronte dell'accertamento compiuto in sede di merito, parte ricorrente prospetta una propria lettura delle risultanze istruttorie, giungendo a una diversa loro interpretazione, facendo riferimento a un errore materiale commesso in sede di rogito,errore che è stato tuttavia escluso in sede di merito in base alla lettura e all'interpretazione dei contratti oggetto di impugnazione. Al riguardo, deve sottolinearsi che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. V, 22novembre2023, n. 32505; Cass., Sez. VI-5, 7 aprile 2017 , n. 9097 ; Cass., Sez. VI - 5, 6 aprile 2011 , n. 7921). Peraltro, nella specie sussiste altresì un'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. che preclude ogni omesso esame di fatti storici. Non pertinente, infine, appare il richiamo a Cass., Sez. II , 14 giugno2017, n. 14796 che si riferiva a un caso in cui la contestuale messa in vendita, in uno alle altre unità immobiliari, del locale originariamente adibito, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'intero stabile, ad alloggio del portiere, ne avesse determinato la sottrazione alla sua destinazione al servizio della cosa comune.Nel caso di specie, invece, come accertato in sede di merito, l’ente pubblico risulta aver trasferito alle parti la proprietà anche delle autorimesse,includendole negli atti di compravendita. 2. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 9.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. N.
Sentenza Cassazione n. 20584/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris