CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ritenendo che talune circostanze di fatto fossero suggestive dell'assenza di una deliberazione unitaria tra i reati per cui Sorbo è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte, diversità dei diversi episodi criminosi, non tutti commessi in contesti di criminalità organizzata); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione,ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali, prevalentemente incentrati sulla riferibilità dei vari episodi al programma criminoso del clan Nuzzi, che la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (in proposito, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive si connotano in termini essenzialmente rivalutativi, pacificamente non consentiti in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de