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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02209/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUC:[A ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della società e di bancarotta preferenziale.

La Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza limitatamente al capo 2) - reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n.4 L.F. - e disposto la trasmissione degli atti al Pm per fatto diverso, rigettando nel resto l'appello.

Epoca della dichiarazione di fallimento : Marzo 2014 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando un solo motivo, col quale lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, L.F., 192, 546 c.p.p. e vizio della motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e del necessario dolo specifico quanto alla bancarotta documentale.

La difesa sostiene che la sola carica formale di amministratore non è idonea a dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, poiché l'incarico relativo al controllo delle scritture contabili era affidato ad un professionista esterno alla società; nè la responsabilità potrebbe ricavarsi sulla base della mera titolarità della carica, né in forza di presunti comportamenti negligenti nell'espletamento delle mansioni connesse alla qualità di amministratore o nel mancato espletamento di esse.

1.1. Sempre con riguardo all'elemento soggettivo, si rappresenta che l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza della mancanza di documenti contabili della società fallita, poichè incaricato di tenere le scritture contabili era il commercialista ed in conseguenza, l'odierno ricorrente aveva consegnato al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile reperita nella sede legale della società, mentre le scritture mancanti non erano nella sua disponibilità.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa della parte civile ha depositato telematicamente memoria con la quale ha esposto gli argomenti a sostegno della richiesta di inammissibilità ed ha richiesto la condanna del'imputato alla refusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, allegando nota spese.

La difesa del'imputato ha depositato conclusioni di replica alla requisitoria scritta del PM , con le quali ha altresì, ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - che muove censure solo sul delitto di bancarotta documentale, disinteressandosi dell'imputazione di bancarotta preferenziale per la quale pure vi è conferma della condanna - è inammissibile.

" 1.Dalle concordi sentenze di merito si ricava che a causa delle condizioni di dissesto della [OSCURATO:PERSONA], società riconducibile ai fraterni Martelli e fallita una anno prima della [OSCURATO:PERSONA], gli amministratori e proprietari della prima avevano costituito la seconda ([OSCURATO:PERSONA]), e l'imputato si era prestato a svolgere il ruolo di amministratore di diritto della nuova società.

Egli aveva preso parte in tale qualità ad una intensa attività negoziale chiaramente indicata in sentenza : a) la cessione del ramo d'azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di un corrispettivo, previo accollo dei debiti della prima da parte della seconda; b) l'acquisto senza corrispettivo di un immobile di proprietà della Martelli, sul quale si costituiva ipoteca a garanzia di un mutuo bancario erogato in favore dei fratelli Martelli, destinato alla copertura dei debiti di quest'ultima; c) la cessione di più beni strumentali della società fallita ad alcuni fornitori della stessa, a titolo di compensazione di crediti da questi vantati, giudicata integrare il delitto di bancarotta preferenziale.

La partecipazione nella veste di amministratore formale alla suindicata intensa attività negoziale, complessivamente e razionalmente valutata come finalizzata a sostituire una società già in stato di decozione,la [OSCURATO:PERSONA] srl, con altra avente lo stesso scopo, la [OSCURATO:PERSONA] srl, e di fatto amministrata dai medesimi soggetti, i componenti della famiglia Martelli, è stata razionalmente ritenuta, in uno col ruolo di dipendente e direttore tecnico che nella Martelli l'imputato aveva ricoperto per 22 anni, significativa dell'elemento psicologico del reato, essendo consapevole, quindi, l'attuale ricorrente, del contenuto delle negoziazioni tra le due società e dello scopo cui esse tendevano, anche in ragione della sua esperienza più che ventennale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.1. Nel contesto fattuale plausibilmente ricostruito i Giudici del merito hanno coerentemente opinato che la mancanza e la lacunosità dei documenti contabili della Fallita era finalizzata ad impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali della [OSCURATO:PERSONA] srl per celarne le iniziative negoziali volte a spoliare la [OSCURATO:PERSONA] del suo patrimonio aziendale, giudicando correttamente responsabile l'imputato per l'imputazione ascrittagli nella sua veste di amministratore di diritto della fallita, avendo egli direttamente partecipato alle predette operazioni negoziali.

La pronunzia citata è in tal modo in armonia con il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica' - come nel caso ora in esame - per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.

Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282280.

1.2. In proposito occorre rammentare che - diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta nell'ipotesi in esame, cioè l'irregolare tenuta delle scritture contabili, secondo l'imputazione ascritta e ritenuta dai Giudici del merito, è costituito dal dolo generico e non dal dolo specifico.

Ex multis : (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 55065 del 14/11/2016 Ud., dep. 28/12/2016,Rv. 268867).

In senso conforme si è già chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5 ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838. 2.Quanto all'argomento del ricorso secondo il quale l'imputato era inconsapevole dello stato delle scritture contabili, avendo affidato ad un commercialista la conservazione e la tenuta delle stesse, esso risulta già disatteso dalla argomentazioni ora riassunte.

In diritto occorre ricordare che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria - neppure allegata nel caso ora al vaglio - che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

Sez. 5 , Sentenza n. 36870 del 30/11/2020 Ud. (dep. 2'1/12/2020 ) Rv. 280133.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore casa ammende.

Inoltre, l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,liquidate come da dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUC:[A ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della società e di bancarotta preferenziale. La Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza limitatamente al capo 2) - reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n.4 L.F. - e disposto la trasmissione degli atti al Pm per fatto diverso, rigettando nel resto l'appello. Epoca della dichiarazione di fallimento : Marzo 2014 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando un solo motivo, col quale lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, L.F., 192, 546 c.p.p. e vizio della motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e del necessario dolo specifico quanto alla bancarotta documentale. La difesa sostiene che la sola carica formale di amministratore non è idonea a dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, poiché l'incarico relativo al controllo delle scritture contabili era affidato ad un professionista esterno alla società; nè la responsabilità potrebbe ricavarsi sulla base della mera titolarità della carica, né in forza di presunti comportamenti negligenti nell'espletamento delle mansioni connesse alla qualità di amministratore o nel mancato espletamento di esse. 1.1. Sempre con riguardo all'elemento soggettivo, si rappresenta che l'imputato non avrebbe avuto consapevolezza della mancanza di documenti contabili della società fallita, poichè incaricato di tenere le scritture contabili era il commercialista ed in conseguenza, l'odierno ricorrente aveva consegnato al curatore fallimentare tutta la documentazione contabile reperita nella sede legale della società, mentre le scritture mancanti non erano nella sua disponibilità. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa della parte civile ha depositato telematicamente memoria con la quale ha esposto gli argomenti a sostegno della richiesta di inammissibilità ed ha richiesto la condanna del'imputato alla refusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, allegando nota spese. La difesa del'imputato ha depositato conclusioni di replica alla requisitoria scritta del PM , con le quali ha altresì, ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso - che muove censure solo sul delitto di bancarotta documentale, disinteressandosi dell'imputazione di bancarotta preferenziale per la quale pure vi è conferma della condanna - è inammissibile. " 1.Dalle concordi sentenze di merito si ricava che a causa delle condizioni di dissesto della [OSCURATO:PERSONA], società riconducibile ai fraterni Martelli e fallita una anno prima della [OSCURATO:PERSONA], gli amministratori e proprietari della prima avevano costituito la seconda ([OSCURATO:PERSONA]), e l'imputato si era prestato a svolgere il ruolo di amministratore di diritto della nuova società. Egli aveva preso parte in tale qualità ad una intensa attività negoziale chiaramente indicata in sentenza : a) la cessione del ramo d'azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in assenza di un corrispettivo, previo accollo dei debiti della prima da parte della seconda; b) l'acquisto senza corrispettivo di un immobile di proprietà della Martelli, sul quale si costituiva ipoteca a garanzia di un mutuo bancario erogato in favore dei fratelli Martelli, destinato alla copertura dei debiti di quest'ultima; c) la cessione di più beni strumentali della società fallita ad alcuni fornitori della stessa, a titolo di compensazione di crediti da questi vantati, giudicata integrare il delitto di bancarotta preferenziale. La partecipazione nella veste di amministratore formale alla suindicata intensa attività negoziale, complessivamente e razionalmente valutata come finalizzata a sostituire una società già in stato di decozione,la [OSCURATO:PERSONA] srl, con altra avente lo stesso scopo, la [OSCURATO:PERSONA] srl, e di fatto amministrata dai medesimi soggetti, i componenti della famiglia Martelli, è stata razionalmente ritenuta, in uno col ruolo di dipendente e direttore tecnico che nella Martelli l'imputato aveva ricoperto per 22 anni, significativa dell'elemento psicologico del reato, essendo consapevole, quindi, l'attuale ricorrente, del contenuto delle negoziazioni tra le due società e dello scopo cui esse tendevano, anche in ragione della sua esperienza più che ventennale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1. Nel contesto fattuale plausibilmente ricostruito i Giudici del merito hanno coerentemente opinato che la mancanza e la lacunosità dei documenti contabili della Fallita era finalizzata ad impedire la ricostruzione dei movimenti patrimoniali della [OSCURATO:PERSONA] srl per celarne le iniziative negoziali volte a spoliare la [OSCURATO:PERSONA] del suo patrimonio aziendale, giudicando correttamente responsabile l'imputato per l'imputazione ascrittagli nella sua veste di amministratore di diritto della fallita, avendo egli direttamente partecipato alle predette operazioni negoziali. La pronunzia citata è in tal modo in armonia con il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica' - come nel caso ora in esame - per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021 Ud. (dep. 02/12/2021 ) Rv. 282280. 1.2. In proposito occorre rammentare che - diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta nell'ipotesi in esame, cioè l'irregolare tenuta delle scritture contabili, secondo l'imputazione ascritta e ritenuta dai Giudici del merito, è costituito dal dolo generico e non dal dolo specifico. Ex multis : (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 55065 del 14/11/2016 Ud., dep. 28/12/2016,Rv. 268867). In senso conforme si è già chiarito che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5 ,Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838. 2.Quanto all'argomento del ricorso secondo il quale l'imputato era inconsapevole dello stato delle scritture contabili, avendo affidato ad un commercialista la conservazione e la tenuta delle stesse, esso risulta già disatteso dalla argomentazioni ora riassunte. In diritto occorre ricordare che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria - neppure allegata nel caso ora al vaglio - che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa. Sez. 5 , Sentenza n. 36870 del 30/11/2020 Ud. (dep. 2'1/12/2020 ) Rv. 280133. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore casa ammende. Inoltre, l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile,liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Conclanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessor
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