Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 23784/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23928-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee Intimato incidentale [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di voler ricevere la comunicazioni presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].it- Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1817/07/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.04.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 31 ma ggio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza e dagli atti dipar te si evince che [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’importazione dalla Svizzeradi duecentoventisei monete d’oro, non dichiarò alcunché in dogana.

Successivamente intese regolarizzare la propria posizione, denunciando l’importazione.

Dopo la richiesta di Dogane –Importazione metalli preziosi –Omessa dichiarazione –Sanzioni – Art. 17 d.lgs. 472/97-Iva RGN 23928/2019 Consigliere rel.

Federici informazioni e di documenti sullo sdoganamento dei preziosi, il cui valore era stato dichiarato per l’importo di € 254.024,00, l’Agenzia delle dogane procedette al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Contestò infatti la condotta di illecita introduzione di merce estera nel territorio della UE, ex art. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973, nonché l’evasione dell’iva d’importazione, ex art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Con atto di contestazione del 24.11.2016 l’ufficio, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, comminòla sanzione di € 50.000,00 per quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del d.lgs. 16.01.2016, n. 8 (a seguito della depenalizzazione dei reati perseguiti esclusivamente con ammende e multe).

Rigettò la richiesta di dissequestro.

L’atto fu impugnato dal Doni con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, che con sentenza n. 207/01/2017 lo rigettò.

Nelle more il Doni aveva provveduto al pagamento agevolato della sanzione amministrativa, nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Dal suo canto l’Amministrazione finanziaria, rivalutando la condotta del contribuente e ravvisando una condotta più grave di quella originariamente addebitata, ancora perseguibile penalmente, aveva notiziato la Procura della Repubblica di Como, che, pur ab origineescludendo il reato di contrabbando, dispose il sequestro preventivo dellemonete, già sequestrate in via amministrativa.

Avverso la sentenza di primo grado il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1817/07/2019 dichiarò dovuta l’iva all’importazione, non versata, ma accolseparzialmente le ragioni del Doni in ordine alla denunciata sproporzione della sanzione comminata, ridotta dal giudice regionale ad € 20.000,00.

L’Agenzia delle dogane ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale avverso la pronuncia, affidandosi a quattro motivi, cui l’Amministrazione finanziaria non ha inteso resistere.

Nell’adunanza camerale del 31 maggio 2023la causa è stata trattata e decisa.

Il contribuente ha depositato memorie e la sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato.RGN 23928/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Con il primo motivo l’Agenzia delle doganelamenta la violazione dell’art. 17,d.lgs. n. 472 del 1997, del l’art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto ancora impugnabile l’atto di irrogazione di sanzioni, nonostante la definizione agevolata cui il Doni aveva fatto ricorso ai sensi del citato art. 17.

Il motivo è fondato.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie questa Corte ha affermato che il versamento della somma , notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato (Cass., 27 ottobre 2017, n. 25577).

D’altronde è proprio in tale prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha avvertito come l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo, cui le sanzioni ineriscono, sicché, qualora il contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, cit., per la definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate bonariamente , a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte, ancorché favorevole al contribuente, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, daquel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate (Cass., 22 settembre 2015, n. 18740).

Il giudice regionale non si è attenuto ai principi di diritto così enunciati, errando dunque nell’esame della proporzionalità o meno della sanzione applicata al caso concreto.

L’accoglimento del primo motivo assorbe tutti gli altri, con cui l’Amministrazione finanziaria si è dolutadella violazione e falsa applicazione dell’art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove il giudice regionale ha ritenuto ingiustificata la sanzione comminata al Doni, quantificata nell’importo di € 50.000,00, a fronte dei diritti evasi, posto l’indiscusso obbligo di adempiere RGN 23928/2019 Consigliere rel.

Federici all’obbligazione doganale al momento dell’introduzione di monete d’oro ad uso investimento (secondo motivo); della violazione degli artt. 303 e 282 del [OSCURATO:PERSONA], degli artt. 16 e 27 del protocollo allegato al Reg.

Cee n. 2840 del 1972,degli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto alla inapplicabilità della esenzione iva laddove sia stata omessa la dichiarazione delle monete al momento della introduzione alla dogana (terzo motivo); della violazione dell’art. 5 del TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’erronea riduzione della sanzione irrogata (quarto motivo).

La sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, essa puòessere decisa anche nel merito, al tal fine dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente.

Esaminando ora il ricorso incidentale, con il primo motivo il Doni ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 7 della l. 22 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla valutazione del giudice regionale, sulla adeguata motivazione dell’atto di contestazione e sull’osservanza dell’obbligo del contraddittorio.

Il motivo è assorbito da quanto già deciso sul ricorso principale, poiché con il versamento della somma, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è stata definita irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario, così che risulta del tutto inammissibile la critica esposta dal Doni.

D’altronde è lo stesso Doni, con il quarto motivo del ricorso incidentale -con cui lamenta la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, 99 e 100 cod. proc. civ., perché il rapporto sanzionatorio sarebbe stato già ormai definito con il pagamento del terzo della sanzione comminata- a conferma re l’inammissibilità d i ogni censura nei confronti di un atto relativo ad un procedimento ormai definito.

Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver “ampliato illegittimamente la causa petendiovvero la motivazione dell’originaria pretesa tributaria”, così decidendo ultrapetita RGN 23928/2019 Consigliere rel.

Federici su questioni non proposte dall’ufficio.

Con il motivo si fa riferimento alle questioni trattate dal giudice regionale in tema di debenza dell’iva.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 “nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] nulla ha disposto sulla confisca delle merci, ritenendo la questione da risolvere nell’ambito del procedimento penale”.

I due motivi possono dichiararsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Nella stessa memoria, depositata dal Doni nei termini dettati dall’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., si riferisce che con sentenza del giudice penale, passata in giudicato, il Doni è stato assolto dal reato ascrittogli (sentenza n. 614/2021 del 15 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Como).

Che successivamente, venuta meno l’efficacia del sequestro preventivo penale, l’ufficio doganale ha restituito le monete d’oro al contribuente, previa quantificazione dei diritti doganali in € 55.885,28, pari all’iva all’importazione ex art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, importo regolarmente versato dal Doni.

È allora evidente che, superate le questioni relative alla confisca del materiale prezioso e alla pendenza del debito fiscale a titolo di iva all’importazione, anche le questioni afferenti al secondo ed al terzo motivo risultano inammissibili, per sopraggiunta carenza d’interesse del ricorrente incidentale.

Il ricorso incidentale risulta in conclusione inammissibile per le ragioni esposte.

Peraltro la mancata resistenza dell’Amministrazione finanziaria esclude la regolamentazione delle spese.

A fronte della sopravvenuta carenza di interesse, vengono meno i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.

Vanno compensate le spese processuali del giudizio di legittimità, relativamente al ricorso principale.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso RGN 23928/2019 Consigliere rel.

Federici introduttivo del contribuente.

Dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 23928-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee Intimato incidentale [OSCURATO:PERSONA] Alessandro, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di voler ricevere la comunicazioni presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].it- Controricorrentee ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1817/07/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.04.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 31 ma ggio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza e dagli atti dipar te si evince che [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’importazione dalla Svizzeradi duecentoventisei monete d’oro, non dichiarò alcunché in dogana. Successivamente intese regolarizzare la propria posizione, denunciando l’importazione. Dopo la richiesta di Dogane –Importazione metalli preziosi –Omessa dichiarazione –Sanzioni – Art. 17 d.lgs. 472/97-Iva RGN 23928/2019 Consigliere rel. Federici informazioni e di documenti sullo sdoganamento dei preziosi, il cui valore era stato dichiarato per l’importo di € 254.024,00, l’Agenzia delle dogane procedette al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Contestò infatti la condotta di illecita introduzione di merce estera nel territorio della UE, ex art. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973, nonché l’evasione dell’iva d’importazione, ex art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con atto di contestazione del 24.11.2016 l’ufficio, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, comminòla sanzione di € 50.000,00 per quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del d.lgs. 16.01.2016, n. 8 (a seguito della depenalizzazione dei reati perseguiti esclusivamente con ammende e multe). Rigettò la richiesta di dissequestro. L’atto fu impugnato dal Doni con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, che con sentenza n. 207/01/2017 lo rigettò. Nelle more il Doni aveva provveduto al pagamento agevolato della sanzione amministrativa, nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997. Dal suo canto l’Amministrazione finanziaria, rivalutando la condotta del contribuente e ravvisando una condotta più grave di quella originariamente addebitata, ancora perseguibile penalmente, aveva notiziato la Procura della Repubblica di Como, che, pur ab origineescludendo il reato di contrabbando, dispose il sequestro preventivo dellemonete, già sequestrate in via amministrativa. Avverso la sentenza di primo grado il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 1817/07/2019 dichiarò dovuta l’iva all’importazione, non versata, ma accolseparzialmente le ragioni del Doni in ordine alla denunciata sproporzione della sanzione comminata, ridotta dal giudice regionale ad € 20.000,00. L’Agenzia delle dogane ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendone la cassazione. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale avverso la pronuncia, affidandosi a quattro motivi, cui l’Amministrazione finanziaria non ha inteso resistere. Nell’adunanza camerale del 31 maggio 2023la causa è stata trattata e decisa. Il contribuente ha depositato memorie e la sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato.RGN 23928/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Con il primo motivo l’Agenzia delle doganelamenta la violazione dell’art. 17,d.lgs. n. 472 del 1997, del l’art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto ancora impugnabile l’atto di irrogazione di sanzioni, nonostante la definizione agevolata cui il Doni aveva fatto ricorso ai sensi del citato art. 17. Il motivo è fondato. In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie questa Corte ha affermato che il versamento della somma , notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato (Cass., 27 ottobre 2017, n. 25577). D’altronde è proprio in tale prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha avvertito come l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo, cui le sanzioni ineriscono, sicché, qualora il contribuente abbia optato, ex art. 17, comma 2, cit., per la definizione agevolata di queste ultime, va esclusa la ripetizione delle somme pagate bonariamente , a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte, ancorché favorevole al contribuente, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, daquel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate (Cass., 22 settembre 2015, n. 18740). Il giudice regionale non si è attenuto ai principi di diritto così enunciati, errando dunque nell’esame della proporzionalità o meno della sanzione applicata al caso concreto. L’accoglimento del primo motivo assorbe tutti gli altri, con cui l’Amministrazione finanziaria si è dolutadella violazione e falsa applicazione dell’art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove il giudice regionale ha ritenuto ingiustificata la sanzione comminata al Doni, quantificata nell’importo di € 50.000,00, a fronte dei diritti evasi, posto l’indiscusso obbligo di adempiere RGN 23928/2019 Consigliere rel. Federici all’obbligazione doganale al momento dell’introduzione di monete d’oro ad uso investimento (secondo motivo); della violazione degli artt. 303 e 282 del [OSCURATO:PERSONA], degli artt. 16 e 27 del protocollo allegato al Reg. Cee n. 2840 del 1972,degli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, quanto alla inapplicabilità della esenzione iva laddove sia stata omessa la dichiarazione delle monete al momento della introduzione alla dogana (terzo motivo); della violazione dell’art. 5 del TFUE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’erronea riduzione della sanzione irrogata (quarto motivo). La sentenza va dunque cassata in relazione al primo motivo e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, essa puòessere decisa anche nel merito, al tal fine dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente. Esaminando ora il ricorso incidentale, con il primo motivo il Doni ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 7 della l. 22 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla valutazione del giudice regionale, sulla adeguata motivazione dell’atto di contestazione e sull’osservanza dell’obbligo del contraddittorio. Il motivo è assorbito da quanto già deciso sul ricorso principale, poiché con il versamento della somma, effettuato ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è stata definita irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario, così che risulta del tutto inammissibile la critica esposta dal Doni. D’altronde è lo stesso Doni, con il quarto motivo del ricorso incidentale -con cui lamenta la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché degli artt. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, 99 e 100 cod. proc. civ., perché il rapporto sanzionatorio sarebbe stato già ormai definito con il pagamento del terzo della sanzione comminata- a conferma re l’inammissibilità d i ogni censura nei confronti di un atto relativo ad un procedimento ormai definito. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver “ampliato illegittimamente la causa petendiovvero la motivazione dell’originaria pretesa tributaria”, così decidendo ultrapetita RGN 23928/2019 Consigliere rel. Federici su questioni non proposte dall’ufficio. Con il motivo si fa riferimento alle questioni trattate dal giudice regionale in tema di debenza dell’iva. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 “nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] nulla ha disposto sulla confisca delle merci, ritenendo la questione da risolvere nell’ambito del procedimento penale”. I due motivi possono dichiararsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Nella stessa memoria, depositata dal Doni nei termini dettati dall’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., si riferisce che con sentenza del giudice penale, passata in giudicato, il Doni è stato assolto dal reato ascrittogli (sentenza n. 614/2021 del 15 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Como). Che successivamente, venuta meno l’efficacia del sequestro preventivo penale, l’ufficio doganale ha restituito le monete d’oro al contribuente, previa quantificazione dei diritti doganali in € 55.885,28, pari all’iva all’importazione ex art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, importo regolarmente versato dal Doni. È allora evidente che, superate le questioni relative alla confisca del materiale prezioso e alla pendenza del debito fiscale a titolo di iva all’importazione, anche le questioni afferenti al secondo ed al terzo motivo risultano inammissibili, per sopraggiunta carenza d’interesse del ricorrente incidentale. Il ricorso incidentale risulta in conclusione inammissibile per le ragioni esposte. Peraltro la mancata resistenza dell’Amministrazione finanziaria esclude la regolamentazione delle spese. A fronte della sopravvenuta carenza di interesse, vengono meno i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Vanno compensate le spese processuali del giudizio di legittimità, relativamente al ricorso principale. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso RGN 23928/2019 Consigliere rel. Federici introduttivo del contribuente. Dichiara inammissib
Sentenza Cassazione n. 23784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris