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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32549/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., commesso in data 1 marzo 2013 in Barletta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato; - che, infatti, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione stabilito per il delitto contestato e ritenuto a carico dell'imputata - ossia quello di furto in luogo di privata dimora aggravato dalla destrezza - pari ad anni dodici e mesi sei -, in considerazione della pena massima di anni dieci di reclusione ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen., ratione temponis vigente, non incidendo sullo stesso la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 157, comma 3, cod. pen., termine cui deve aggiungersi un periodo di sospensione del decorso della prescrizione stessa pari a mesi uno e giorni diciotto (dal 4 dicembre 2019 al 21 gennaio 2020), il reato non era estinto alla data della pronuncia della sentenza di appello, ciò venendosi a determinare soltanto in data il 18 ottobre 2025; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., commesso in data 1 marzo 2013 in Barletta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato; - che, infatti, avuto riguardo al termine massimo di prescrizione stabilito per il delitto contestato e ritenuto a carico dell'imputata - ossia quello di furto in luogo di privata dimora aggravato dalla destrezza - pari ad anni dodici e mesi sei -, in considerazione della pena massima di anni dieci di reclusione ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen., ratione temponis vigente, non incidendo sullo stesso la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 157, comma 3, cod. pen., termine cui deve aggiungersi un periodo di sospensione del decorso della prescrizione stessa pari a mesi uno e giorni diciotto (dal 4 dicembre 2019 al 21 gennaio 2020), il reato non era estinto alla data della pronuncia della sentenza di appello, ciò venendosi a determinare soltanto in data il 18 ottobre 2025; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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