CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20731/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; -ricorrentenon costituita- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 1299/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe che non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c., come richiesto dalla parte controricorrente; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 1/08/