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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29357/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO Sezione Distaccata di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 17/2/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 20/1/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione delle norme processuali dettate in materia di assenza.

Ed invero, con memoria inviata via PEC in data 3/2/2022 la difesa, denunciato lo stato di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA] in Bulgaria, aveva chiesto la sospensione del procedimento in attesa del suo rientro in Italia; inoltre, nelle conclusioni scritte aveva chiesto «di rinviare il giudizio in attesa di eventuale scarcerazione e ritorno in Italia del medesimo imputato al fine di poter prendere parte al giudizio di Appello in presenza».

Afferma che la detenzione in Bulgaria costituisce causa di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, con la conseguenza che il giudizio di appello non poteva essere celebrato in assenza, dovendo essere sospeso ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 640 cod. pen. per la configurabilità della truffa.

In particolare, la sentenza impugnata non indica in maniera specifica gli elementi probanti la iniziale volontà dell'imputato di ingannare l'acquirente e non risponde compiutamente ai rilievi formulati con i motivi di appello.

Contesta, altresì, la sussistenza degli artifici e raggiri - atteso che nel caso di specie si è in presenza di un ipotetico silenzio, che va valutato compiutamente - e l'induzione in errore della vittima, oltre che la sussistenza di un danno patrimoniale.

2.2. Con il terzo motivo censura i criteri applicati per determinare la pena irrogata.

In particolare, lamenta che «il Giudicante avrebbe dovuto riconoscere una sanzione anche minore del minimo edittale, partendo da questa come sanzione base e riconoscendo le varie diminuzioni per le attenuanti riconosciute» e che «un grado di colpa come quello in termini non giustifica assolutamente, ai sensi dell'art. 133 I comma n. 2 CP, un trattamento sanzionatorio comunque ritenuto elevato, seppur ai minimi del valore base». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo.

Ed invero, premesso che il giudizio di appello si è svolto con trattazione scritta, dunque, senza la presenza delle parti, non risulta che la difesa abbia avanzato nei termini istanza di partecipazione all'udienza, né che l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire personalmente o mediante collegamento in videoconferenza: ciò rendeva privo di rilievo il suo sopravvenuto impedimento a comparire. 1.2 D secondo motivo non è consentito ed è comunque privo di specificità.

Deve, invero, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice).

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, abbia fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, valorizzando plurime circostanze, tutte convergenti nel senso della sussistenza degli artifici e raggiri e del dolo iniziale, segnatamente: i) l'inserimento della falsa proposta sul sito a condizioni vantaggiose; li) la attivazione di una carta prepagata; iii) la richiesta di accredito del prezzo; iiii) il comportamento successivo dell'imputato, resosi immediatamente irreperibile, bloccando il contatto telefonico della persona offesa. 1.3 Parimenti inammissibile è il terzo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Peraltro, nella determinazione della pena i giudici di merito sono partiti dal minimo edittale ed hanno applicato ben due riduzioni per le circostanze attenuanti riconosciute nella massima estensione.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO Sezione Distaccata di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 17/2/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 20/1/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi due giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione delle norme processuali dettate in materia di assenza. Ed invero, con memoria inviata via PEC in data 3/2/2022 la difesa, denunciato lo stato di detenzione dello [OSCURATO:PERSONA] in Bulgaria, aveva chiesto la sospensione del procedimento in attesa del suo rientro in Italia; inoltre, nelle conclusioni scritte aveva chiesto «di rinviare il giudizio in attesa di eventuale scarcerazione e ritorno in Italia del medesimo imputato al fine di poter prendere parte al giudizio di Appello in presenza». Afferma che la detenzione in Bulgaria costituisce causa di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, con la conseguenza che il giudizio di appello non poteva essere celebrato in assenza, dovendo essere sospeso ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo lamenta la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 640 cod. pen. per la configurabilità della truffa. In particolare, la sentenza impugnata non indica in maniera specifica gli elementi probanti la iniziale volontà dell'imputato di ingannare l'acquirente e non risponde compiutamente ai rilievi formulati con i motivi di appello. Contesta, altresì, la sussistenza degli artifici e raggiri - atteso che nel caso di specie si è in presenza di un ipotetico silenzio, che va valutato compiutamente - e l'induzione in errore della vittima, oltre che la sussistenza di un danno patrimoniale. 2.2. Con il terzo motivo censura i criteri applicati per determinare la pena irrogata. In particolare, lamenta che «il Giudicante avrebbe dovuto riconoscere una sanzione anche minore del minimo edittale, partendo da questa come sanzione base e riconoscendo le varie diminuzioni per le attenuanti riconosciute» e che «un grado di colpa come quello in termini non giustifica assolutamente, ai sensi dell'art. 133 I comma n. 2 CP, un trattamento sanzionatorio comunque ritenuto elevato, seppur ai minimi del valore base». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo. Ed invero, premesso che il giudizio di appello si è svolto con trattazione scritta, dunque, senza la presenza delle parti, non risulta che la difesa abbia avanzato nei termini istanza di partecipazione all'udienza, né che l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire personalmente o mediante collegamento in videoconferenza: ciò rendeva privo di rilievo il suo sopravvenuto impedimento a comparire. 1.2 D secondo motivo non è consentito ed è comunque privo di specificità. Deve, invero, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, abbia fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso, valorizzando plurime circostanze, tutte convergenti nel senso della sussistenza degli artifici e raggiri e del dolo iniziale, segnatamente: i) l'inserimento della falsa proposta sul sito a condizioni vantaggiose; li) la attivazione di una carta prepagata; iii) la richiesta di accredito del prezzo; iiii) il comportamento successivo dell'imputato, resosi immediatamente irreperibile, bloccando il contatto telefonico della persona offesa. 1.3 Parimenti inammissibile è il terzo motivo, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, nella determinazione della pena i giudici di merito sono partiti dal minimo edittale ed hanno applicato ben due riduzioni per le circostanze attenuanti riconosciute nella massima estensione. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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