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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 30105/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23998/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]; -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 354/2023, depositata il 20/09/2023 e notificata il 21/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 474/2017, accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della somma di euro 3.093.889,50, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto con cui il 30 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA], fideiussore nonché amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, aveva donato ai figli, Alessia e [OSCURATO:PERSONA], l’unico bene di pregio di sua proprietà.

All’esito del giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel quale si costituiva dapprima [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., la quale poi veniva sostituita in corso di causa da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata a sua volta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di suo procuratore speciale, la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 354/2023 depositata il 20 settembre 2023 e notificata il 21 settembre 2023, ha rigettato l’impugnazione, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’atto di appello formulate da parte appellata ex artt.348 - bis e 342, cod.proc.civ., ed anche l’eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che «in tema di azione revocatoria, infatti, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, n. 5649 del 2023)». [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., resisteva con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., con cui prospettava il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione ai sensi dell’art. 380- bis, 2° comma, cod.proc.civ.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 2901 e 2902, c.c., e degli artt. 111 e 344, c.p.c., (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», ritenendo che il giudice a quo abbia fatto malgoverno della sentenza di questa Corte n. 5649 del 23 febbraio 2023, perché la cessione del credito non aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]., né al procuratore speciale per il tramite del quale essa aveva agito in giudizio ([OSCURATO:SOCIETA].), «il diritto all’inefficacia della vendita fatto valere dalla banca “[OSCURATO:SOCIETA].”».

La Corte d’Appello di Caltanissetta avrebbe «frainteso» il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 25660 del 4/12/2014, ripreso «senza ulteriori approfondimenti» dalla sentenza n. 29637 del 12/12/2017, ove era stato affermato che «nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto all’inefficacia dell’atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di credito oggetto della cessione».

La vicenda di “successione” e/o “sostituzione” di [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe sovrapponibile, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, alla fattispecie decisa da Cass. n. 29637/2017, là dove è stato sostenuto che «la cessione del credito non ha trasferito il diritto all'inefficacia della vendita», sul presupposto che «…in occasione dell’intervento in appello della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la società, con l’atto di costituzione, non si è qualificata quale successore “anche” nei profili processuali, che pertanto restano fuori dalla cessione.

Etc.».

La “[OSCURATO:SOCIETA].” e per essa il suo procuratore “[OSCURATO:SOCIETA].”, infatti, con la comparsa di costituzione ex art. 111 cod.proc.civ., depositata unitamente all’«avviso di cessione di crediti pro soluto» pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], Parte Seconda, n.151 del 23 dicembre 2017, ed alle procure speciali rilasciate dalla stessa alla [OSCURATO:SOCIETA]., non si era qualificata quale successore “anche” nei profili processuali, qualificandosi sic et sempliciter soggetto titolare “pro soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari … Così facendo (rectius agendo) la “[OSCURATO:SOCIETA].” sarebbe anche incorsa nell’improcedibilità dell’azione di revocazione intrapresa dalla “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].».

Di ciò sarebbe stata consapevole la Corte d’Appello di Caltanissetta che per questa ragione avrebbe emesso la sentenza sia nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” in qualità di parte “appellata”, che nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, quale cessionaria dei crediti della “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” in persona del suo procuratore speciale “[OSCURATO:SOCIETA].” in qualità di parte “intervenuta volontaria”, senza estromettere dal giudizio la “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” (cedente) pur in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].” e per essa del suo procuratore “[OSCURATO:SOCIETA].”».

Il motivo è infondato.

Come già anticipato nella proposta di definizione accelerata, è da considerarsi pressoché consolidato il principio enunciato da Cass.23/06/2022, n. 20315, secondo cui la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria «giova al cessionario del creditore ope legis»; tale conclusione trova il suo fondamento in plurime indicazioni normative: i) nell’art. 2902 cod.civ., a mente del quale il creditore, per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione d'un atto dispositivo, «può promuovere l'azione esecutiva» nei confronti dell'avente causa del debitore, atteso che se «il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva", che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto»; ii) nell'art. 1263 cod.civ., il quale prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i "privilegi", senza distinzione.

«La cessione dunque trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito.

Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile»; iii) nell’art. 2755 cod.civ. che annovera tra i crediti privilegiati le spese di giustizia per atti conservativi, atteso che i privilegi, come già detto, si trasferiscono per effetto di cessione del credito; non può escludersi che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, perché altrimenti si dovrebbe ammettere che il credito ceduto conservi privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non possa giovarsi degli effetti dell'azione revocatoria, dato che il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione che, come l’actio pauliana, evita la dispersione della garanzia patrimoniale; detto principio è stato ripetutamente enunciato dalla Terza Sezione civile di questa Corte - cfr. senza pretesa di esaustività, Cass. 17/2/2023, n. 5162; Cass.23/02/2023, n. 5649; Cass. 31/05/2023, n. 1540; Cass.29/08/2023 n. 25424; Cass. 3/11/2023, n. 30506; Cass.26/02/2024, n. 5085 – tanto da potersi considerare in via di consolidamento.

La Corte d’appello ha correttamente applicato detto indirizzo, secondo cui: a) il cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto "portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante" (Cass. 14/03/2018, n. 6130 ); b) in tema di azio ne revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 23/02/2023, n. 5649).

La pronuncia n. 20315/2022, evocata dal Consigliere delegato, aveva, del resto, chiarito perché non fossero pertinenti né i principi enunciati da Cass. n. 25660 del 04/12/2014 - a) non si discuteva della legittimazione a proporre l’azione pauliana o a beneficiare dei suoi effetti, ma della legittimazione a resistere alla suddetta azione, ed opporvisi con l’appello; b) a circolare per effetto di cessione in quel caso - al contrario del caso oggi in esame - non fu il credito garantito dalla revocatoria, ma il credito [il cui adempimento era stato] impugnato con la revocatoria; c) in quel caso non si trattava di stabilire se la revocatoria accolta produca effetto rispetto al cessionario del credito, ma se un soggetto estraneo all’atto revocando potesse impugnare la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, sostenendo per la prima volta in appello di essere divenuto, per effetto di cessione, titolare del credito oggetto di revocazione, e non già titolare del credito che si intese conservare con l’azione pauliana – né quelli enunciati da Cass. n. 29637 del 12.12.2017 – che non si era occupata della estensibilità degli effetti dell’azione revocatoria -.

Nessuna delle argomentazioni di parte ricorrente, che con detta pronuncia non si è affatto confrontata, è tale da indurre il Collegio a disattendere i principi evocati. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii.», ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.

I ricorrenti chiedono la riforma del capo di sentenza che ha liquidato le spese di lite e posto a loro carico l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

La censura rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento del motivo, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, primo comma, cod.proc.civ. 3) Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, è tenuta ad applicarel'art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ. 4) Sulla scorta di quanto esposto, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro 10.000,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5) Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio a favore della società controricorrente, che liquida in euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod.proc.civ. al pagamento, in solido, in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro 10.000,00; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23998/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]; -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 354/2023, depositata il 20/09/2023 e notificata il 21/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 474/2017, accoglieva la domanda della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della somma di euro 3.093.889,50, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto con cui il 30 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA], fideiussore nonché amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, aveva donato ai figli, Alessia e [OSCURATO:PERSONA], l’unico bene di pregio di sua proprietà. All’esito del giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel quale si costituiva dapprima [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., la quale poi veniva sostituita in corso di causa da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata a sua volta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di suo procuratore speciale, la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 354/2023 depositata il 20 settembre 2023 e notificata il 21 settembre 2023, ha rigettato l’impugnazione, dopo avere disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’atto di appello formulate da parte appellata ex artt.348 - bis e 342, cod.proc.civ., ed anche l’eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che «in tema di azione revocatoria, infatti, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, n. 5649 del 2023)». [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., con cui prospettava il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione ai sensi dell’art. 380- bis, 2° comma, cod.proc.civ. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260, 2901 e 2902, c.c., e degli artt. 111 e 344, c.p.c., (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», ritenendo che il giudice a quo abbia fatto malgoverno della sentenza di questa Corte n. 5649 del 23 febbraio 2023, perché la cessione del credito non aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]., né al procuratore speciale per il tramite del quale essa aveva agito in giudizio ([OSCURATO:SOCIETA].), «il diritto all’inefficacia della vendita fatto valere dalla banca “[OSCURATO:SOCIETA].”». La Corte d’Appello di Caltanissetta avrebbe «frainteso» il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 25660 del 4/12/2014, ripreso «senza ulteriori approfondimenti» dalla sentenza n. 29637 del 12/12/2017, ove era stato affermato che «nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto all’inefficacia dell’atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di credito oggetto della cessione». La vicenda di “successione” e/o “sostituzione” di [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe sovrapponibile, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, alla fattispecie decisa da Cass. n. 29637/2017, là dove è stato sostenuto che «la cessione del credito non ha trasferito il diritto all'inefficacia della vendita», sul presupposto che «…in occasione dell’intervento in appello della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la società, con l’atto di costituzione, non si è qualificata quale successore “anche” nei profili processuali, che pertanto restano fuori dalla cessione. Etc.». La “[OSCURATO:SOCIETA].” e per essa il suo procuratore “[OSCURATO:SOCIETA].”, infatti, con la comparsa di costituzione ex art. 111 cod.proc.civ., depositata unitamente all’«avviso di cessione di crediti pro soluto» pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], Parte Seconda, n.151 del 23 dicembre 2017, ed alle procure speciali rilasciate dalla stessa alla [OSCURATO:SOCIETA]., non si era qualificata quale successore “anche” nei profili processuali, qualificandosi sic et sempliciter soggetto titolare “pro soluto” di un portafoglio di crediti pecuniari … Così facendo (rectius agendo) la “[OSCURATO:SOCIETA].” sarebbe anche incorsa nell’improcedibilità dell’azione di revocazione intrapresa dalla “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].». Di ciò sarebbe stata consapevole la Corte d’Appello di Caltanissetta che per questa ragione avrebbe emesso la sentenza sia nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” in qualità di parte “appellata”, che nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, quale cessionaria dei crediti della “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” in persona del suo procuratore speciale “[OSCURATO:SOCIETA].” in qualità di parte “intervenuta volontaria”, senza estromettere dal giudizio la “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].” (cedente) pur in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].” e per essa del suo procuratore “[OSCURATO:SOCIETA].”». Il motivo è infondato. Come già anticipato nella proposta di definizione accelerata, è da considerarsi pressoché consolidato il principio enunciato da Cass.23/06/2022, n. 20315, secondo cui la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria «giova al cessionario del creditore ope legis»; tale conclusione trova il suo fondamento in plurime indicazioni normative: i) nell’art. 2902 cod.civ., a mente del quale il creditore, per effetto dell'accoglimento della domanda di revocazione d'un atto dispositivo, «può promuovere l'azione esecutiva» nei confronti dell'avente causa del debitore, atteso che se «il credito tutelato con l'azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di "promuovere l'azione esecutiva", che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto»; ii) nell'art. 1263 cod.civ., il quale prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i "privilegi", senza distinzione. «La cessione dunque trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell'azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile»; iii) nell’art. 2755 cod.civ. che annovera tra i crediti privilegiati le spese di giustizia per atti conservativi, atteso che i privilegi, come già detto, si trasferiscono per effetto di cessione del credito; non può escludersi che il cessionario d'un credito benefici degli effetti dell'azione revocatoria proposta dal cedente, perché altrimenti si dovrebbe ammettere che il credito ceduto conservi privilegio per le spese dell'azione revocatoria, ma non possa giovarsi degli effetti dell'azione revocatoria, dato che il pignoramento è un vincolo preordinato all'esecuzione che, come l’actio pauliana, evita la dispersione della garanzia patrimoniale; detto principio è stato ripetutamente enunciato dalla Terza Sezione civile di questa Corte - cfr. senza pretesa di esaustività, Cass. 17/2/2023, n. 5162; Cass.23/02/2023, n. 5649; Cass. 31/05/2023, n. 1540; Cass.29/08/2023 n. 25424; Cass. 3/11/2023, n. 30506; Cass.26/02/2024, n. 5085 – tanto da potersi considerare in via di consolidamento. La Corte d’appello ha correttamente applicato detto indirizzo, secondo cui: a) il cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato non solo a proporre l'azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto "portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante" (Cass. 14/03/2018, n. 6130 ); b) in tema di azio ne revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. 23/02/2023, n. 5649). La pronuncia n. 20315/2022, evocata dal Consigliere delegato, aveva, del resto, chiarito perché non fossero pertinenti né i principi enunciati da Cass. n. 25660 del 04/12/2014 - a) non si discuteva della legittimazione a proporre l’azione pauliana o a beneficiare dei suoi effetti, ma della legittimazione a resistere alla suddetta azione, ed opporvisi con l’appello; b) a circolare per effetto di cessione in quel caso - al contrario del caso oggi in esame - non fu il credito garantito dalla revocatoria, ma il credito [il cui adempimento era stato] impugnato con la revocatoria; c) in quel caso non si trattava di stabilire se la revocatoria accolta produca effetto rispetto al cessionario del credito, ma se un soggetto estraneo all’atto revocando potesse impugnare la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, sostenendo per la prima volta in appello di essere divenuto, per effetto di cessione, titolare del credito oggetto di revocazione, e non già titolare del credito che si intese conservare con l’azione pauliana – né quelli enunciati da Cass. n. 29637 del 12.12.2017 – che non si era occupata della estensibilità degli effetti dell’azione revocatoria -. Nessuna delle argomentazioni di parte ricorrente, che con detta pronuncia non si è affatto confrontata, è tale da indurre il Collegio a disattendere i principi evocati. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii.», ex art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ. I ricorrenti chiedono la riforma del capo di sentenza che ha liquidato le spese di lite e posto a loro carico l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso. La censura rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento del motivo, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, primo comma, cod.proc.civ. 3) Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis, secondo comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, è tenuta ad applicarel'art. 96, terzo e quarto comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ. 4) Sulla scorta di quanto esposto, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro 10.000,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5) Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio a favore della società controricorrente, che liquida in euro 20.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod.proc.civ. al pagamento, in solido, in favore della controricorrente dell'ulteriore somma di euro 10.000,00; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
Sentenza Cassazione n. 30105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris